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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30028/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato servizio presso l’I.P.I. prima con contratto di somministrazione tramite agenzia e poi con una serie di contratti a termine. Deduceva che tali rapporti fossero illegittimi e sosteneva che, per effetto dell’illegittima apposizione del termine e della successiva soppressione dell’ente con trasferimento del personale al Ministero, dovesse essere accertata la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero stesso, oltre al risarcimento del danno. Con il ricorso per cassazione denunciava: violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello posto a suo carico l’onere di provare la natura privatistica dell’ente; nullità della sentenza per non avere riconosciuto detta natura privata e per non avere esercitato i poteri istruttori officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c. al fine di acquisire documenti utili; violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 7 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, del d.lgs. n. 368/2001 e della l. n. 196/1997, per sostenere la convertibilità del rapporto e il passaggio al Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’assunto secondo cui, quando la natura privata dell’ente derivi da atti dell’autonomia, grava sulla parte che la invoca l’onere di allegazione e prova. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, perché il ricorrente non aveva indicato una "pista probatoria" qualificata né dimostrato di aver specificamente richiesto al giudice di merito l’attivazione di tali poteri. Nel merito ha confermato che l’I.P.I. aveva natura pubblica già al momento del primo rapporto contestato, sulla base della ricostruzione normativa già svolta in precedente giurisprudenza, con conseguente impossibilità di conversione del rapporto precario in rapporto a tempo indeterminato e irrilevanza della richiesta di trasferimento al Ministero, che presupponeva un rapporto stabile con l’ente soppresso. Il ricorso è stato quindi respinto e il lavoratore è stato condannato alle spese, con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    quando la natura privata dell’ente non è desumibile da fonti di diritto oggettivo ma da atti dell’autonomia, incombe su chi la deduce l’onere di allegarla e provarla.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    non consente la conversione del rapporto precario in rapporto a tempo indeterminato nei confronti di un ente qualificato come pubblico.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura, ma non ritenuto violato nella decisione impugnata.

  • art. 421 c.p.c.

    i poteri officiosi del giudice del lavoro possono essere sollecitati solo se la parte indichi una pista probatoria qualificata e abbia chiesto specificamente l’intervento istruttorio.

  • art. 437 c.p.c.

    come per l’art. 421 c.p.c., l’omesso esercizio dei poteri officiosi è censurabile solo in presenza di specifica allegazione della pista probatoria e della richiesta di attivazione nel merito.

  • art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010

    il trasferimento del personale al Ministero presuppone l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato con l’ente soppresso; non opera per rapporti precari non convertibili.

  • d.lgs. n. 368/2001

    richiamato dalla parte ricorrente a fondamento della conversione dei contratti a termine illegittimi, ma la pretesa è esclusa in ragione della natura pubblica dell’ente.

  • l. n. 196/1997

    richiamata dalla parte ricorrente in collegamento alla disciplina del lavoro temporaneo/somministrazione, senza esito favorevole per la tesi della conversione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, quale conseguenza processuale del rigetto del ricorso.

  • art. 97 Cost.

    utilizzato per escludere l’idea di un ente pubblico istituito di fatto e per affermare che un ente pubblico deve essere istituito o riconosciuto per legge.

  • art. 42 Cost.

    richiamato, insieme all’art. 97 Cost., per escludere che la disposizione legislativa di soppressione e trasferimento possa essere interpretata come riferita a un ente privato.

  • art. 4 l. n. 70/1975

    l’ente può essere qualificato pubblico solo se istituito o riconosciuto per legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione della precedente pronuncia di legittimità sulla natura dell’ente.

  • art. 7 d.l. n. 78/2010

    indicato come base del passaggio del personale al Ministero, ma applicabile solo al personale in servizio con rapporto a tempo indeterminato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, quando si deduce la natura privatistica di un ente quale presupposto della conversione del rapporto, l’onere di allegazione e prova grava sulla parte che afferma tale natura se essa discende da atti dell’autonomia e non da una fonte normativa.
  • Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice del lavoro è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente una pista probatoria qualificata e documenta di avere sollecitato l’integrazione istruttoria nel giudizio di merito.
  • La qualificazione di un ente come pubblico o privato, quando discende dalla legge, è questione che il giudice deve poter accertare anche d’ufficio; viceversa, se la natura privata deriva da atti di autonomia, l’accertamento resta vincolato alle allegazioni e prove di parte.
  • Un rapporto di lavoro precario instaurato con un ente pubblico non è convertibile in rapporto a tempo indeterminato se l’ordinamento non prevede tale effetto nei confronti dell’ente qualificato pubblicistico.
  • La disciplina del trasferimento del personale al Ministero a seguito di soppressione dell’ente presuppone la preesistenza di un rapporto a tempo indeterminato con l’ente soppresso; in mancanza di tale presupposto, non opera il passaggio nei ruoli ministeriali.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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