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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30027/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a un dipendente dell'Agenzia delle Entrate. Il lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso; nel corso del primo grado il Tribunale aveva definito la fase sommaria con ordinanza di cessazione della materia del contendere e, successivamente, il giudizio era proseguito in opposizione secondo il rito speciale previsto dalla L. n. 92/2012. La Corte d'appello ha però dichiarato inammissibile l'appello perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di primo grado. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio, assumendo di non aver potuto ottenere copie di intercettazioni telefoniche acquisite da un procedimento penale e utilizzate in CTU; 2) violazione delle norme sul procedimento disciplinare, sostenendo che esso dovesse essere preceduto da diffida ex art. 63 d.P.R. n. 3/1957; 3) erronea applicazione del termine e del rito di appello, deducendo che il rito concreto applicato non fosse quello speciale e che, quindi, l'impugnazione fosse tempestiva secondo il rito ordinario; 4) genericità della contestazione disciplinare e lesione del diritto di difesa. La Suprema Corte, prendendo le mosse dalla questione della tempestività dell'appello, ha ritenuto infondato il terzo motivo e assorbiti gli altri, confermando che il giudizio era stato incardinato e trattato secondo il rito Fornero e che, per il principio di apparenza e di ultrattività del rito, l'appello andava proposto nel termine speciale di trenta giorni, non essendo consentito alla parte scegliere in secondo grado un diverso mezzo o una diversa scansione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale, poiché l'impugnazione era stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di primo grado previsto dall'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012. Ha affermato che il rito effettivamente seguito in primo grado era quello speciale in materia di licenziamento e che, in base al principio di apparenza e al principio di ultrattività del rito, l'impugnazione doveva essere proposta secondo le forme e nei termini di quel rito, anche se la parte riteneva erronea la qualificazione processuale. Poiché il terzo motivo era infondato, gli altri motivi, attinenti al merito del licenziamento e del procedimento disciplinare, sono stati dichiarati assorbiti. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro di garanzia del diritto di difesa, ma non ritenuto violato alla luce dell'esito sul rito e sulla tardività dell'appello.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato insieme agli altri parametri sul giusto processo, senza che la Corte ravvisasse una nullità del procedimento.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente in tema di contraddittorio e difesa, ma non accolto.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per dedotta violazione del contraddittorio; la Corte non ha ravvisato la nullità denunciata.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia e per i limiti della domanda/eccezione, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 63 d.P.R. n. 3/1957

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una diffida preventiva nel procedimento disciplinare; questione assorbita dal rigetto del motivo sul rito.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    ante riforma L. n. 92/2012

    Richiamato dal ricorrente in tema di licenziamento; la Corte non ha affrontato il merito per tardività dell'appello.

  • art. 1, comma 58, L. n. 92/2012

    Norma decisiva: il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di primo grado per proporre appello nel rito speciale in materia di licenziamento.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel terzo motivo per contestare il rito applicabile; la Corte ha ribadito l'operatività del rito effettivamente seguito in primo grado.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Richiamato nel quarto motivo per la genericità della contestazione disciplinare; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo come norma sull'onere probatorio; motivo assorbito.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla sanzione disciplinare; motivo assorbito.

  • art. 433 c.p.c.

    Indicato come base del ricorso in appello nel testo, in relazione al giudizio di impugnazione trattato dalla Corte territoriale.

  • art. 439 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che l'eventuale mutamento del rito in appello spetta al giudice dell'impugnazione e non alla parte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel rito speciale in materia di licenziamento, il termine breve per proporre appello decorre dalla comunicazione della sentenza di primo grado e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando un giudizio è stato introdotto e trattato secondo un determinato rito, opera il principio di apparenza e di ultrattività del rito: la fase di impugnazione segue le stesse forme e gli stessi termini del rito concretamente adottato, salvo rettifica del giudice.
  • La parte soccombente non può scegliere in appello un mezzo di impugnazione o una scansione processuale diversa da quella derivante dal rito in cui la causa è stata decisa; l'eventuale modifica del rito compete al giudice dell'impugnazione.
  • Se il motivo che investe la tempestività o l'ammissibilità dell'appello è infondato, restano assorbite le censure che attengono al merito della controversia, poiché il giudice di legittimità non può esaminarle quando la decisione di merito è preclusa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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