Cassazione Civile, Ordinanza n. 30021/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dall’accertamento, in un precedente giudizio, dell’illegittimità della cessione di ramo d’azienda effettuata da una società a favore di altra società del gruppo, poi divenuta incorporata. Dopo tale accertamento, alcuni lavoratori hanno offerto formalmente la prestazione lavorativa alla società cedente e hanno chiesto il pagamento delle retribuzioni maturate dal momento della costituzione in mora del datore fino alla fusione della cessionaria. La Corte d’appello ha accolto la domanda e ha condannato la società cedente al pagamento delle differenze retributive, ritenendo applicabile il principio secondo cui, una volta dichiarata la nullità o illegittimità della cessione, il rapporto resta giuridicamente in capo al cedente, mentre l’attività prestata presso il cessionario opera solo di fatto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1180 e 2909 c.c. e degli artt. 27 e 29 d.lgs. 276/2003, sostenendo che i lavoratori avevano sempre operato nell’ambito del gruppo e che il pagamento da parte della cessionaria, utilizzatrice effettiva della prestazione, avrebbe dovuto avere effetto liberatorio per la cedente, anche in analogia con le fattispecie di interposizione illecita di manodopera; 2) violazione degli artt. 1206, 1207 e 2041 c.c., assumendo che, in presenza di prestazione resa e retribuita dal terzo utilizzatore, non vi sarebbe spazio per la pretesa verso la cedente, salvo un eventuale distinto risarcimento del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti contro un orientamento consolidato e perché la situazione non era assimilabile all’interposizione fittizia di manodopera, ma alla diversa ipotesi di cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima, nella quale sussistono due rapporti: uno de iure con il cedente, tenuto alla retribuzione dopo la messa a disposizione delle energie lavorative, e uno di fatto con il cessionario utilizzatore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società ricorrente ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo la questione già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha confermato che, una volta accertata l’illegittimità della cessione di ramo d’azienda, il pagamento effettuato dal cessionario che utilizzi la prestazione dopo la formale offerta del lavoratore non estingue, neppure in parte, l’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti senza giustificazione la controprestazione lavorativa. È stata quindi confermata la condanna della società cedente al pagamento delle somme riconosciute in appello. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e sono stati richiamati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il pagamento del terzo non è stato ritenuto applicabile come causa estintiva dell’obbligazione retributiva della cedente nella fattispecie di cessione illegittima del ramo d’azienda, poiché il cessionario non adempie un debito altrui ma paga una prestazione di cui è effettivo utilizzatore nel rapporto di fatto.
Il giudicato precedente è stato considerato irrilevante nei termini prospettati dalla ricorrente, poiché l’accertamento dell’illegittimità della cessione non elide l’autonomia soggettiva delle società del gruppo né trasforma il rapporto in un unico rapporto con tutte le società.
La disciplina invocata non è stata ritenuta pertinente alla fattispecie, che non è stata qualificata come interposizione fittizia di manodopera ma come cessione illegittima di ramo d’azienda.
Anche questa disposizione è stata esclusa dal perimetro applicativo della controversia, non essendo la vicenda ricondotta all’appalto o alla somministrazione illecita, ma alla diversa ipotesi di cessione di ramo d’azienda invalida.
La messa a disposizione della prestazione lavorativa e il rifiuto ingiustificato del datore originario integrano la mora del creditore, con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione.
Dal momento della mora del creditore, il datore originario non può sottrarsi all’obbligo retributivo, poiché la prestazione rifiutata è giuridicamente equiparata a quella eseguita.
La domanda non è stata ricondotta all’azione generale di arricchimento, essendo stata affermata la diretta spettanza della retribuzione in base alla mora accipiendi del datore originario.
L’intimazione formale del lavoratore al datore giudizialmente riconosciuto come tale è idonea a costituire in mora il creditore, rendendo dovuta la retribuzione.
L’assenza dei presupposti per il trasferimento d’azienda comporta la permanenza del rapporto di lavoro in capo al cedente, con obbligo retributivo dopo l’offerta della prestazione.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure non superavano un orientamento giurisprudenziale consolidato e conforme della Corte di cassazione.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con procedimento camerale semplificato, dopo relazione del consigliere.
art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando la cessione di ramo d’azienda è giudizialmente dichiarata illegittima per insussistenza dei presupposti dell’art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro resta giuridicamente in capo al cedente, anche se il lavoratore abbia continuato a prestare attività presso il cessionario.
- Il pagamento della retribuzione effettuato dal cessionario che abbia effettivamente utilizzato la prestazione non estingue l’obbligazione retributiva del cedente, se il lavoratore abbia formalmente offerto la prestazione al datore originario e questi l’abbia rifiutata senza giustificazione.
- Nella cessione illegittima di ramo d’azienda non opera automaticamente lo schema dell’interposizione fittizia di manodopera: la fattispecie va ricondotta alla duplicità di rapporti, uno de iure con il cedente e uno di fatto con il cessionario.
- La formale offerta della prestazione lavorativa al datore originario è sufficiente a costituire in mora il creditore e a far maturare il diritto alla retribuzione, trattandosi di obbligazione di facere infungibile.
- Il collegamento economico-funzionale tra società appartenenti allo stesso gruppo non elimina l’autonomia soggettiva delle singole società e non basta, di per sé, a trasferire gli obblighi del rapporto di lavoro alle altre società del gruppo.
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