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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30039/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una successione di rapporti di lavoro instaurati con una pubblica amministrazione: dapprima un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa seguito da più contratti a tempo determinato, quindi dalla successiva assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice dal 1 gennaio 2009. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti successivi e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno cd. comunitario, ritenendo applicabile un parametro liquidatorio desunto dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero ha denunciato omessa motivazione su un fatto decisivo e violazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la stabilizzazione della lavoratrice avrebbe eliminato il danno da precarizzazione e quindi escluso il diritto al risarcimento. In memoria la lavoratrice ha replicato che il risarcimento non viene meno in caso di mera chance di assunzione e che mancava prova della derivazione causale tra abuso del termine e stabilizzazione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto ammissibile il motivo, disgiungendo il profilo di violazione di legge da quello motivazionale, ma ha accolto il ricorso nel merito. Ha affermato il principio secondo cui la successiva immissione in ruolo può costituire misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze dell'illecito solo se avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e sia causalmente determinata dall'abuso stesso, non essendo sufficiente una semplice agevolazione derivante dalla precedente precarietà. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente all'accertamento e alla liquidazione del danno cd. comunitario e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché verifichi, sulla base dei documenti già in atti, se la stabilizzazione della lavoratrice sia effettivamente conseguenza causale dei pregressi rapporti illegittimi. Le spese sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo può cumulare violazione di legge e vizio motivazionale purché le doglianze siano distinguibili; il richiamo al n. 5 è superfluo se il fatto storico risulta già dagli atti e dalla sentenza impugnata

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al danno da precarizzazione e al suo possibile venir meno per effetto della stabilizzazione

  • art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010

    utilizzato quale parametro per la liquidazione del danno cd. comunitario conseguente all'illegittima reiterazione dei contratti a termine

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato con riguardo ai rapporti a termine nella pubblica amministrazione e alla tutela contro l'abuso della contrattazione flessibile

  • art. 380.1-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria depositata nella fase camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva assunzione a tempo indeterminato può elidere il danno da precarizzazione solo se costituisca una vera misura riparatoria/sanzionatoria, adottata dall'ente autore dell'abuso e causalmente determinata dall'abuso medesimo.
  • Non è sufficiente, per escludere il risarcimento del danno da abuso del termine, che l'assunzione stabile sia stata semplicemente favorita dalla precedente successione di rapporti precari; occorre un nesso causale diretto tra l'illegittimità dei rapporti e la stabilizzazione.
  • Quando il convenuto deduce un fatto estintivo del danno, l'onere di provarne i presupposti causali grava sulla parte che invoca tale effetto estintivo.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo non è inammissibile per mescolanza di censure se i profili di violazione di legge e di vizio motivazionale sono comunque separabili e intelligibili singolarmente.
  • Se il fatto decisivo è già positivamente accertato negli atti e nella sentenza impugnata, il riferimento al vizio di motivazione può risultare superfluo rispetto alla censura di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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