Cassazione Civile, Ordinanza n. 30025/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro stipulati tra una lavoratrice e un ente sanitario pubblico regionale. La lavoratrice aveva chiesto al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di accertare l'illegittimità dei termini apposti ai contratti, ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato dal primo contratto, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda di illegittimità del termine e il risarcimento del danno. L'ente aveva proposto appello principale contestando integralmente la decisione e, in subordine, il criterio di quantificazione del danno; la lavoratrice aveva proposto appello incidentale insistendo sulla conversione del rapporto a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva accolto l'appello principale nei limiti della quantificazione, rideterminando il danno secondo l'art. 32 della l. n. 183 del 2010, e aveva rigettato l'appello incidentale. In cassazione la lavoratrice aveva proposto tre motivi di ricorso, ma prima della camera di consiglio il difensore ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la richiesta della ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere rendeva venuto meno l'interesse alla decisione del gravame. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché il meccanismo sanzionatorio non opera quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta e derivata dalla carenza di interesse. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la controparte era rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
richiamato come base del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in materia di lavoro; non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento
art. 32 l. n. 183 del 2010
utilizzato dalla Corte d'appello come criterio di liquidazione del danno da illegittima apposizione del termine
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il contributo unificato aggiuntivo non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta e derivata dalla carenza di interesse, poiché la norma ha finalità sanzionatoria e di stretta interpretazione
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del gravame, anche quando il vizio non sia originario ma derivi da eventi successivi al suo proponimento.
- Il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo alle ipotesi tipiche di inammissibilità, improcedibilità o rigetto previste dalla norma e non alle inammissibilità sopravvenute per difetto di interesse, trattandosi di disposizione sanzionatoria di stretta interpretazione.
- Quando la parte ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice di legittimità può rilevare tale sopravvenienza e dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi di merito.
Come è indicizzato
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