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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30017/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva chiesto di essere riconosciuta come dipendente a tempo indeterminato dell'ex I.P.I. e, per effetto della soppressione dell'ente, di essere trasferita nei ruoli del Ministero dello Sviluppo economico a decorrere dall'1.6.2010. In via subordinata aveva chiesto le differenze retributive maturate o il risarcimento del danno da precariato. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d'appello aveva invece riconosciuto l'esistenza di un rapporto di impiego con il Ministero dal 1.6.2010 e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno pari alle retribuzioni scadute. Il Ministero ricorre per cassazione deducendo la violazione dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che l'I.P.I. avesse natura pubblicistica, che la norma sul trasferimento riguardasse solo i dipendenti in servizio all'entrata in vigore della disciplina e che, in ogni caso, non potesse configurarsi un rapporto a tempo indeterminato con un ente soppresso; contesta inoltre l'erroneità della tesi della Corte territoriale sulla qualificazione del rapporto e sulla conseguente conversione del lavoro precario in rapporto stabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha affermato che, alla luce del complessivo quadro normativo, l'I.P.I. aveva assunto natura pubblicistica già prima della data del rapporto dedotto in causa; da ciò deriva che non era possibile convertire un rapporto di lavoro precario illegittimo in rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue anche l'erroneità dell'applicazione dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, poiché tale disposizione presupponeva l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato con l'I.P.I., rapporto che la Corte ritiene non configurabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare anche le conseguenze sul risarcimento del danno e regolare le spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 20, d.l. n. 78 del 2010

    la disposizione sul passaggio del personale al Ministero presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'I.P.I.; non è applicabile se tale rapporto non è configurabile.

  • art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001

    esclude la conversione del rapporto di lavoro precario illegittimo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego.

  • art. 97 Cost.

    richiama il principio per cui un ente può essere qualificato pubblico solo se istituito o riconosciuto per legge; la qualificazione pubblicistica rileva anche ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro.

  • art. 4 della l. n. 70 del 1975

    viene richiamato come base normativa del criterio per cui l'ente pubblico deve essere istituito o riconosciuto per legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    usato per rinviare al precedente arresto di legittimità che ha ricostruito la natura pubblica dell'I.P.I.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La qualificazione di un ente come pubblico o privato, quando discenda direttamente dalla legge, è compito del giudice anche d'ufficio; se invece la natura dell'ente dipende da atti di autonomia, essa deve essere provata dalle parti.
  • Un ente può essere considerato pubblico solo se istituito o riconosciuto per legge; è esclusa l'istituzione di fatto di un ente pubblico.
  • Nel pubblico impiego, il rapporto di lavoro precario illegittimo non può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato per effetto dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.
  • La disciplina legislativa che prevede il trasferimento del personale da un ente soppresso a un'amministrazione pubblica presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato con l'ente di provenienza; se tale rapporto non è configurabile, viene meno anche il presupposto del trasferimento.
  • La natura pubblicistica sopravvenuta o comunque riconducibile all'ente alla data rilevante impedisce di fondare pretese di stabilizzazione del rapporto sul solo svolgimento di attività lavorativa di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoInadempimento
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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