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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29113/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per complessivi euro 40.231,26, iscritta a ruolo in relazione a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, che l'avviso di accertamento presupposto non gli sarebbe mai stato notificato e che la notifica della cartella e degli atti prodromici presentava varie nullità. In cassazione ha articolato sette motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su alcuni motivi di appello, tra cui la mancata notifica dell'avviso di trattazione e la nullità della notifica della cartella; (3) nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per omessa notificazione dell'avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. 546/1992; (4) violazione delle norme sul medesimo avviso di trattazione e sul diritto di difesa; (5) illegittimità della notifica dell'avviso di accertamento, asseritamente eseguita per irreperibilità assoluta invece che relativa; (6) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per la notifica a mezzo posta della cartella da parte dell'agente della riscossione; (7) omessa pronuncia sulla questione relativa alla dichiarazione riservata ex art. 13-bis d.l. 78/2009.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, rendeva comunque percepibile la ratio decidendi, fondata sulla rituale notifica dell'avviso di accertamento. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto perché non autosufficienti e privi di adeguata specificazione dei fatti processuali rilevanti. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo per difetto di autosufficienza e perché la sola documentazione anagrafica non basta, in difetto di querela di falso, a superare l'attestazione di temporanea irreperibilità. Ha respinto il sesto motivo, ritenendo legittima la notifica della cartella mediante raccomandata diretta del concessionario ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973. Ha infine rigettato il settimo motivo, osservando che sulla questione della dichiarazione riservata vi era stata decisione implicita incompatibile con la censura, escludendosi così il vizio di omessa pronuncia. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata effettiva costituzione difensiva dell'Agenzia, ma è stato dichiarato il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve consentire di percepire la ratio decidendi; non è nulla se, pur sintetica, rende comprensibile il fondamento della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare nullità processuali e motivazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è deducibile solo l'anomalia motivazionale grave.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia ricorre solo quando manca del tutto la decisione sulla domanda o sul motivo, non quando la decisione adottata li assorbe implicitamente.

  • art. 31 d.lgs. 546/1992

    la dedotta mancata comunicazione dell'avviso di trattazione è censura processuale che richiede specifica allegazione e autosufficienza del ricorso.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del giudizio di primo grado per lesione del contraddittorio.

  • art. 28 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto della dedotta nullità processuale.

  • art. 26 d.P.R. 633/1972

    invocato dal ricorrente per contestare la notificazione, ma non decisivo nel caso concreto come prospettato.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato sia per la notificazione dell'avviso di accertamento sia per le modalità di notifica contestate.

  • art. 148 c.p.c.

    norma richiamata dal ricorrente in tema di notifica, nell'ambito delle censure sulla cartella.

  • art. 149 c.p.c.

    norma richiamata dal ricorrente in tema di notifica, nell'ambito delle censure sulla cartella.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per contestare la notifica dell'avviso di accertamento e della cartella in caso di irreperibilità.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973

    la notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R; tale modalità è alternativa e valida, senza necessità di apposita relata.

  • art. 13-bis d.l. 78/2009 conv. in L. 102/2009

    la questione relativa alla dichiarazione riservata è ritenuta implicitamente decisa con il rigetto del merito, sicché non sussiste omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto incomprensibile o meramente apparente; non basta una motivazione sintetica se consente di individuare la ratio decidendi.
  • Nel ricorso per cassazione le censure che investono vizi processuali devono essere autosufficienti: occorre indicare e, nei limiti necessari, trascrivere gli atti rilevanti e specificare i fatti decisivi non emergenti dalla sentenza.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione sul merito comporta necessariamente il rigetto della domanda o del motivo, anche senza una trattazione espressa separata.
  • In tema di notificazione della cartella esattoriale, la notifica diretta a mezzo posta da parte del concessionario è modalità legittima e alternativa rispetto alle altre forme previste dall'art. 26 d.P.R. 602/1973.
  • La mera documentazione anagrafica, senza ulteriori elementi e senza querela di falso contro l'attestazione dell'ufficiale postale, non è sufficiente a superare la presunzione di validità della notifica effettuata per irreperibilità temporanea.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamentoNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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