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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24507/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un psicoterapeuta assunto presso il consultorio di una ASL aveva ottenuto, in via amministrativa, l'equiparazione del proprio trattamento economico e giuridico a quello dei medici psichiatri. Tale provvedimento era però stato annullato dal CORECO; nelle more, il giudice amministrativo aveva sospeso cautelarmente l'efficacia dell'annullamento e l'interessato aveva percepito somme corrisposte in applicazione dell'equiparazione. Successivamente, nel giudizio di merito davanti al TAR, la domanda di equiparazione era stata respinta con conferma dell'annullamento. La ASL aveva quindi chiesto la restituzione delle somme versate. Il lavoratore si opponeva alla ripetizione sostenendo, da un lato, di avere diritto a conservare gli effetti economici dell'equiparazione per tutto il periodo di efficacia dell'ordinanza cautelare e, dall'altro, che comunque una parte delle somme richieste fosse prescritta. In Cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per vizio di costituzione del collegio, perché composto anche da un giudice ausiliario, in asserita violazione degli artt. 97 e 106 Cost. e della disciplina introduttiva dei giudici ausiliari; 2) violazione dell'art. 21 della L. n. 1034/1971, degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c., oltre omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'ordinanza cautelare amministrativa avesse prodotto effetti sostanziali irreversibili e autonomi, idonei a giustificare la permanenza del trattamento economico; 3) violazione dell'art. 2943 c.c. e degli artt. 7 ss. L. n. 241/1990, oltre omesso esame, contestando che gli atti richiamati dalla Corte territoriale fossero idonei a interrompere la prescrizione, poiché si sarebbero limitati ad avviare un procedimento di recupero somme e non a costituire valida messa in mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla composizione del collegio, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle norme sui giudici ausiliari ma ha anche previsto una fase transitoria, fino al 31 ottobre 2025, per evitare l'annullamento delle decisioni già rese con loro partecipazione. Ha poi confermato il principio per cui le ordinanze cautelari del giudice amministrativo hanno natura interinale e provvisoria, sono destinate a perdere efficacia quando il giudizio di merito si conclude in senso sfavorevole al ricorrente e non producono un "giudicato cautelare" né effetti sostanziali permanenti; ne consegue che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto travolti gli effetti economici della cautela a seguito del rigetto nel merito della domanda di equiparazione. Infine, ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla prescrizione, perché diretta a ottenere una nuova valutazione di merito degli atti di diffida/messa in mora già apprezzati dalla Corte territoriale come idonei a interrompere la prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso: vizio di costituzione del giudice, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 158 c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità della sentenza per asserita illegittima composizione del collegio.

  • art. 106 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la partecipazione del giudice ausiliario a un collegio e, indirettamente, dal giudice di legittimità nel valutare la questione alla luce della disciplina transitoria.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla lamentata incostituzionalità della disciplina sui giudici ausiliari.

  • artt. 62-72 della legge n. 98 del 09/08/2013

    Norme di conversione del d.l. n. 69/2013 sulla disciplina dei giudici ausiliari; la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale che le ha dichiarate illegittime nella parte relativa alla partecipazione ai collegi, con regime transitorio.

  • d.l. n. 69 del 21/06/2013

    Richiamato in relazione alla normativa istitutiva dei giudici ausiliari.

  • art. 21 della legge n. 1034/1971

    Richiamato nel secondo motivo in tema di effetti delle ordinanze cautelari del giudice amministrativo.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa conservazione del trattamento economico.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la debenza delle retribuzioni per attività svolta in base al provvedimento cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato dalla Corte per affermare espressamente il carattere interinale e provvisorio della tutela cautelare amministrativa.

  • art. 2943 c.c.

    Invocato nel terzo motivo per contestare l'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti della ASL.

  • artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990

    Richiamati nel terzo motivo con riferimento al procedimento amministrativo di recupero delle somme.

  • art. 21 septies L. n. 241/1990

    Richiamato dalla Corte come indice sistematico dell'assenza di un giudicato cautelare, poiché la nullità riguarda l'atto in contrasto con il giudicato della sentenza e non con una decisione cautelare.

  • art. 92, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dalla Corte a sostegno dell'idea che le ordinanze cautelari o interlocutorie non abbiano natura di decisione implicita sul merito o sulla giurisdizione.

  • art. 41 c.p.c.

    Richiamato per precisare che il provvedimento cautelare non costituisce pronuncia di merito idonea a precludere il regolamento preventivo di giurisdizione.

  • DPR 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, quale effetto processuale del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le ordinanze cautelari del giudice amministrativo hanno natura provvisoria e interinale: anticipano solo in via temporanea gli effetti della possibile decisione di merito e perdono efficacia se il giudizio si chiude con esito sfavorevole alla parte che aveva ottenuto la misura.
  • Non esiste un "giudicato cautelare": una misura cautelare, anche se dal contenuto positivo, non produce effetti sostanziali permanenti né vincola definitivamente le posizioni soggettive controverse; tali effetti possono derivare solo dalla sentenza di merito passata in giudicato.
  • Quando una censura di legittimità chiede una diversa lettura degli atti già valutati dal giudice di merito ai fini dell'interruzione della prescrizione o della messa in mora, essa è inammissibile se mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove.
  • La partecipazione del giudice ausiliario ai collegi d'appello, pur investita da profili di illegittimità costituzionale, non determina automaticamente la nullità delle sentenze rese nel regime transitorio previsto dalla Corte costituzionale, volto a evitare il travolgimento delle decisioni già pronunciate.
  • Gli atti idonei a interrompere la prescrizione vanno valutati nel loro contenuto complessivo e nella loro correlazione reciproca; se dal loro tenore emerge una chiara volontà di recupero del credito, il giudizio di idoneità compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione come se fosse una nuova valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRMora
RamiProcesso civileLavoroObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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