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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24558/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice per asserito uso abusivo dei permessi ex art. 33 L. 104/1992, ritenuti dal datore utilizzati per finalità diverse dall’assistenza al familiare. La Corte d’appello aveva annullato il recesso, ordinando la reintegrazione e il pagamento dell’indennità risarcitoria e dei contributi, rilevando: (i) che l’attività svolta poteva integrare anche assistenza indiretta, comprendendo incombenze come fare la spesa o acquistare farmaci; (ii) che il datore aveva messo a disposizione solo in giudizio il report investigativo; (iii) che non era stata provata l’autorizzazione degli investigatori alla data dei fatti. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 33 L. 104/1992, sostenendo la necessità di un nesso causale diretto tra permesso e assistenza; 2) violazione dell’art. 7 Statuto dei lavoratori, censurando il rilievo attribuito alla mancata previa condivisione del report investigativo; 3) violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., contestando il riferimento all’assenza di prova della simulazione di malattia; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c., deducendo che l’autorizzazione prefettizia per l’attività investigativa fosse valida.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la verifica dell’eventuale uso abusivo dei permessi, compiuta in concreto sulla base della condotta del lavoratore, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati. Ha respinto il secondo motivo richiamando il principio per cui la contestazione disciplinare deve indicare il fatto addebitato per consentire la difesa, ma non deve necessariamente anticipare le prove; tuttavia, nel caso concreto, non erano stati preindicati specificamente i fatti contestati e non era stata provata l’autorizzazione del personale autore del report. Ha dichiarato il terzo motivo privo di decisività perché l’assenza di simulazione di malattia non costituiva ragione della decisione impugnata. Ha ritenuto il quarto motivo inammissibile perché non decisivo, poiché la sentenza di merito non fondava la decisione sulla validità delle autorizzazioni investigative ma sull’omessa specificazione dei fatti addebitati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 33 L. 104/1992

    Il giudice di merito deve verificare in concreto se l’uso dei permessi sia stato abusivo e difforme dalla natura e finalità del beneficio; tale apprezzamento non è liberamente rivedibile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 7 L. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve consentire al lavoratore di difendersi mediante l’indicazione del fatto addebitato; non ha per oggetto necessario le prove, salvo il dovere di specificare la fonte di conoscenza dei fatti quando questi si siano svolti fuori dall’azienda.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile o non decisiva quando investe un punto non posto a base della decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è irrilevante se la sentenza impugnata non ha fondato la decisione sulla prova o validità dell’autorizzazione investigativa, ma su un diverso profilo.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati sotto i vizi di motivazione o nullità processuale sono scrutinati solo se attinenti a questioni realmente decisive per la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La verifica dell’abuso dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 richiede un accertamento in fatto della condotta concretamente tenuta durante la fruizione del beneficio, rimesso al giudice di merito.
  • Nel procedimento disciplinare, la contestazione deve individuare con precisione il fatto addebitato in modo da consentire una difesa effettiva; non è necessario anticipare compiutamente il materiale probatorio, salvo l’esigenza di indicare la fonte della conoscenza dei fatti quando questi siano esterni all’organizzazione aziendale.
  • In cassazione sono inammissibili o comunque non decisive le censure che non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di errores in procedendo o di violazioni di norme processuali non può sovvertire la decisione quando la questione evocata non abbia costituito il fondamento effettivo della pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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