Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24555/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che alcuni dipendenti regionali erano stati inquadrati nella dirigenza in attuazione di un regolamento regionale emanato per dare seguito a una legge regionale sulla perequazione degli inquadramenti. Il regolamento fu poi annullato dal giudice amministrativo e una successiva legge regionale che intendeva salvare tali inquadramenti fu dichiarata incostituzionale. La Regione, in esecuzione di tale quadro, dispose la retrocessione dei dipendenti alla precedente posizione funzionale. I lavoratori chiesero il reinquadramento dirigenziale perequativo e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente inciso sulla loro posizione, omesso di intervenire in autotutela e compromesso la loro carriera e immagine professionale. In cassazione dedussero: 1) omessa pronuncia della corte d'appello sulle domande risarcitorie formulate; 2) falsa applicazione di norme costituzionali e processuali per avere la corte ritenuto implicitamente infondate le domande risarcitorie senza esaminare la lesione degli interessi protetti dalla legge regionale; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulla prova, sostenendo che l'interruzione dell'incarico dirigenziale e la perdita patrimoniale fossero imputabili alla Regione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di rigetto, pur senza una specifica trattazione analitica di ogni domanda, sia incompatibile con la pretesa azionata: la corte d'appello aveva infatti escluso sia la responsabilità della Regione sia l'esistenza di un diritto sostanziale al reinquadramento dirigenziale, qualificando la condotta amministrativa come atto dovuto in esecuzione del giudicato amministrativo e la norma regionale invocata come programmatica e non precettiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa valutazione del merito e, inoltre, la vicenda era coperta da doppia conforme; i ricorrenti non avevano indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, come richiesto per superare il filtro dell'art. 348-ter c.p.c. La Corte ha confermato la condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso; non ricorre se la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della pretesa.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice ha comunque deciso in modo incompatibile con la domanda non espressamente esaminata.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente che la sentenza esponga concisamente le ragioni in fatto e in diritto della decisione; non occorre l'esame analitico di ogni allegazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della motivazione della decisione, ma la Corte ritiene sufficiente una motivazione sintetica e coerente con il rigetto.

  • legge reg. Lazio n. 25 del 1996, art. 22, comma 8

    La disposizione è qualificata come norma programmatica o manifesto, non idonea da sola a fondare un diritto immediato all'inquadramento dirigenziale né a imporre forme, tempi e modalità dell'intervento perequativo.

  • art. 2126 c.c.

    È richiamato solo per il pregresso, quale salvaguardia degli effetti dell'attività eventualmente svolta di fatto prima della rimozione dell'inquadramento.

  • legge reg. Lazio n. 14 del 2009

    La legge che faceva salvi gli inquadramenti già attribuiti è stata poi dichiarata incostituzionale, con conseguente venir meno del fondamento degli inquadramenti dirigenziali contestati.

  • sentenza Corte cost. n. 195 del 4.6.2010

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale di salvezza per contrasto con il principio del concorso pubblico.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione/prova, ma la Corte non entra nel merito perché la censura tende a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulle presunzioni, senza che sia accolta alcuna censura sulla prova.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulle presunzioni, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma la Corte reputa la doglianza una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte non lo ritiene violato perché la critica attiene al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado, onere non assolto.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Opera il filtro della doppia conforme: in tale ipotesi il vizio ex art. 360, n. 5, è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem precedenti decisioni della stessa Cassazione sulla medesima vicenda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito rigetta implicitamente la domanda con una decisione incompatibile con la pretesa azionata, anche senza esaminare espressamente ogni argomento svolto dalla parte.
  • Ai fini dell'art. 132, n. 4, c.p.c., è sufficiente una motivazione sintetica che indichi le ragioni essenziali della decisione; non è necessario confutare singolarmente tutte le allegazioni delle parti.
  • Una disposizione regionale di carattere programmatico non è di per sé idonea a fondare un diritto soggettivo immediato a un determinato inquadramento, se non contiene criteri sufficientemente precettivi su forme, tempi e modalità di attuazione.
  • Se un inquadramento è stato attribuito in forza di un regolamento poi annullato e la legge di salvezza è stata dichiarata incostituzionale, l'amministrazione può essere tenuta al ripristino della situazione legittima precedente, senza che ciò integri di per sé un illecito risarcibile.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.