Cassazione Civile, Ordinanza n. 24557/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un'azienda pubblica per i servizi alla persona e un dirigente medico che aveva prestato attività presso una RSA di natura pubblica. Il lavoratore ha chiesto l'applicazione al proprio rapporto del CCNL della dirigenza medica del comparto sanità e il pagamento delle differenze retributive conseguenti; il giudice di primo grado ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato. Nel ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto: (i) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e di varie norme statali e regionali, sostenendo che la RSA svolgesse prevalentemente funzioni socio-assistenziali o di lunga assistenza a bassa tutela sanitaria e che quindi non dovesse applicarsi il CCNL sanità, bensì la disciplina per il comparto autonomie locali o comunque non quella invocata; (ii) omessa pronuncia e omesso esame circa la pretesa non applicabilità del CCNL sanità per difetto di prevalenza sanitaria; (iii) violazione delle norme sui termini decadenziali per l'impugnazione dell'atto di recepimento del CCNL, assumendo che la mancata impugnazione precludesse la contestazione giudiziale; (iv) omessa pronuncia sulle contestazioni dei conteggi economici del credito retributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato al rapporto il CCNL del comparto sanità, richiamando e ribadendo i precedenti delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva: per i dipendenti delle ex IPAB e delle RSA a prevalenza pubblica, la natura mista della struttura e la prevalenza delle funzioni sanitarie rendono applicabile la contrattazione del comparto sanità. Le ulteriori censure sul vizio di omesso esame sono state dichiarate inammissibili per doppia conforme; il motivo sui termini decadenziali è stato respinto perché il giudizio non aveva a oggetto la legittimità dell'atto di recepimento del CCNL, ma la sua applicazione al rapporto; il motivo sui conteggi è stato respinto perché la contestazione specifica era intervenuta tardivamente dopo un'ordinanza che chiedeva solo una rideterminazione limitata ai profili di prescrizione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1371 c.c.
Richiamati come criteri di ermeneutica contrattuale, ma ritenuti non violati nella ricostruzione della disciplina applicabile alle RSA e al CCNL di comparto.
art. 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Invocato dalla ricorrente per sostenere la diversa qualificazione dell'attività svolta dalla RSA e quindi l'inapplicabilità del CCNL sanità.
d.P.R. 14 gennaio 1997
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla tipologia di prestazioni della RSA.
artt. 1, 2, 3, 3-septies e 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Richiamati dalla ricorrente per contestare la qualificazione sanitaria della RSA e l'applicazione del comparto sanità.
art. 54 L. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato dalla ricorrente nel complesso delle norme asseritamente violate.
art. 3 d.P.C.M. 14 febbraio 2001
Invocato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza socio-assistenziale della struttura.
Allegato 1, sezione 1.C, d.P.C.M. 29 novembre 2001
Richiamato per la qualificazione delle RSA come assistenza territoriale residenziale.
artt. 29 e 30 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina delle prestazioni residenziali per non autosufficienti.
artt. 4 e 12 L.R. Lombardia 11 luglio 1997, n. 31
Richiamati dalla ricorrente nel tentativo di escludere la prevalenza sanitaria della RSA.
art. 15, comma 3, L.R. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33
Richiamato dalla ricorrente nella ricostruzione normativa regionale della struttura.
D.G.R. Lombardia 14 dicembre 2001, n. 7/7435
Richiamata dalla ricorrente come atto amministrativo rilevante sulla natura della RSA.
art. 10, n. 4, L.R. Lombardia 1/2003
Invocato per contestare la tesi dell'avvenuta definizione di un autonomo comparto di contrattazione per le ASP.
art. 11, comma 1, d.lgs. 207/2001
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina transitoria delle ex IPAB.
art. 1 CCNL comparto Regioni-Autonomie locali 2002-2005
Richiamato come possibile fonte contrattuale alternativa applicabile al rapporto.
artt. 9 e 10 CCN Quadro 11 giugno 2007
Interpretati dalla Corte nel senso che alle RSA a prevalenza pubblica si applica il comparto sanità; il ricorso sosteneva invece che dovesse operare l'art. 9 per le ASP con funzioni prevalentemente assistenziali.
Richiamato nei motivi di omessa pronuncia sia sulla questione del CCNL sia sui conteggi economici.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per le censure di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per il preteso omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ha dichiarato inammissibile per doppia conforme.
art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034
Richiamato nel motivo sui termini decadenziali per l'impugnazione del provvedimento di recepimento del CCNL.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla dedotta decadenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Per i dipendenti delle ex IPAB e delle RSA a prevalenza pubblica, la scelta del CCNL applicabile dipende dalla prevalenza delle funzioni svolte dalla struttura: se assistenziali si applica il comparto autonomie locali, se sanitarie il comparto sanità.
- Le RSA hanno natura mista e, quando ospitano anziani non autosufficienti richiedenti trattamenti continui sanitari e assistenziali, possono essere ricondotte al comparto sanità anche se svolgono anche attività socio-assistenziali.
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre una "doppia conforme" tra primo e secondo grado.
- La contestazione di tardività dell'impugnazione di un atto amministrativo è irrilevante se il giudizio non mira a sindacare la legittimità dell'atto, ma soltanto a stabilire quale contratto collettivo debba regolare il rapporto di lavoro.
- La contestazione dei conteggi economici deve essere tempestiva e specifica; se la rideterminazione richiesta dal giudice è limitata a un profilo circoscritto, le contestazioni formulate solo successivamente possono essere considerate tardive.
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