Cassazione Civile, Ordinanza n. 24503/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lavoratrice aveva prestato servizio per il Comune di Venezia in forza di più contratti a tempo determinato, stipulati attingendo a una graduatoria per educatore di sostegno in asilo nido. Deduceva che la reiterazione dei contratti aveva superato il limite complessivo di 36 mesi previsto dalla disciplina invocata e che, nonostante ciò, l’ente aveva successivamente assunto a termine altri lavoratori. In primo grado aveva chiesto la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, in subordine la stipula di ulteriori contratti a termine, e comunque il risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001. Il Tribunale aveva escluso la conversione, ma aveva accertato l’abusiva reiterazione dei contratti e riconosciuto un risarcimento pari a 2,5 mensilità. In appello la lavoratrice aveva insistito solo sulla domanda di conversione. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e del CCNL, sostenendo che il limite massimo di durata dei contratti a termine avrebbe dovuto operare come limite soggettivo riferito al singolo lavoratore, impedendo all’amministrazione di preferire altri candidati della medesima graduatoria; a suo dire, superato il limite, avrebbe dovuto instaurarsi un rapporto definitivo salvo specifiche ragioni giustificative, e la soluzione adottata sarebbe stata in contrasto con la funzione antiabuso della disciplina e con il principio eurounitario del lavoro a tempo indeterminato come forma normale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché, nel pubblico impiego, la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato resta esclusa anche quando vi sia stata abusiva reiterazione dei contratti e anche se sia già stato riconosciuto il danno risarcibile. La Corte ha richiamato l’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, la giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e di legittimità, affermando che il rimedio alla violazione non è la trasformazione del rapporto ma il risarcimento del danno, quale misura effettiva e dissuasiva. Ha inoltre escluso che la lavoratrice potesse ricavare un diritto alla conversione da vicende relative ad altri lavoratori o da criteri di scorrimento della graduatoria. È stata quindi confermata la decisione della Corte d’appello, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
La violazione di disposizioni imperative sull’assunzione o impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma solo il diritto al risarcimento del danno.
Richiamato dalla ricorrente come disciplina del termine massimo nei contratti a tempo determinato.
art. 50 CCNL Regioni e Autonomie Locali 21 maggio 2018
Richiamato dalla ricorrente come fonte collettiva relativa alla durata dei contratti a termine.
art. 97 Cost.
È il parametro costituzionale che, nel pubblico impiego, giustifica il principio dell’accesso mediante concorso e la diversa disciplina rispetto al lavoro privato.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata come base dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e del divieto di abuso nella successione dei contratti.
Clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Non osta, di per sé, a una disciplina nazionale che escluda la conversione nel settore pubblico, purché siano previste altre misure effettive e dissuasive contro l’abuso.
art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010
Richiamato dalla giurisprudenza di legittimità come parametro di quantificazione/agevolazione probatoria del danno nel lavoro pubblico contrattualizzato.
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato non determina la conversione del rapporto in tempo indeterminato, perché tale effetto è precluso dall’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e dal principio costituzionale dell’accesso mediante concorso.
- La tutela contro l’abuso del lavoro a termine nella pubblica amministrazione è affidata al risarcimento del danno, che svolge funzione compensativa e dissuasiva e costituisce il rimedio alternativo alla conversione richiesto anche dal diritto eurounitario.
- Il lavoratore pubblico a termine che lamenti l’abuso della reiterazione non può fondare la pretesa alla stabilizzazione su criteri interni di graduatoria o sul fatto che l’amministrazione abbia assunto altri soggetti; tali circostanze non elidono il divieto di conversione.
- Nel sistema del pubblico impiego, il danno risarcibile non coincide con la mancata conversione del rapporto, ma può consistere in una perdita di chance o in ulteriori pregiudizi patrimoniali da allegare e provare.
- La disciplina nazionale che esclude la trasformazione automatica del contratto a termine nel settore pubblico è compatibile con la clausola 5 dell’accordo quadro se, in alternativa, prevede misure effettive e sanzioni idonee a prevenire e reprimere l’abuso.
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