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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24559/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente per 31 giorni di asserita assenza ingiustificata, in relazione a permessi fruiti per assistere un familiare ai sensi della L. 104/1992. Il datore contestava che il lavoratore non avesse documentato correttamente gli spostamenti e sosteneva un uso improprio o fraudolento dei permessi. Il tribunale aveva annullato il licenziamento, ordinando reintegra e risarcimento; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la documentazione fosse sì incompleta, ma che la richiesta datoriale di giustificazione fosse nuova e tardiva rispetto alla prassi precedente e che, comunque, il datore non avesse provato l’abuso. Nel ricorso per cassazione il datore ha dedotto sei censure: violazione dell’art. 33 L. 104/1992 per mancata attestazione del raggiungimento del luogo di residenza familiare; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso accertamento dell’assenza ingiustificata; violazione dell’art. 33, comma 3-bis, L. 104/1992 e dell’art. 2697 c.c. per avere la corte addossato al datore l’onere di provare l’uso improprio; violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. sul ruolo della buona fede; violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver considerato insufficiente la prova del lavoratore; violazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente sulla tardività dell’azione disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i sei motivi e li ha ritenuti tutti infondati. Ha affermato che, in materia di uso improprio o fraudolento dei permessi ex L. 104/1992, l’onere di provare l’abuso grava sul datore di lavoro. Nel caso concreto tale onere non era stato assolto; al contrario, i giudici di merito avevano accertato che il lavoratore aveva chiesto preventivamente l’autorizzazione e aveva documentato, anche se solo parzialmente, i viaggi da Milano a Paola. È stato ritenuto non decisivo il rilievo della distanza tra luogo di lavoro e luogo di assistenza, perché non esclude l’effettività dell’assistenza, soprattutto in presenza di permessi fruiti in concomitanza con ferie e riposi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33 L. 104/1992

    richiamato dal ricorrente come fonte dell'obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di assistenza familiare; la Corte non ne trae un obbligo diverso da quello valutato nei fatti, ribadendo che l'eventuale abuso va provato dal datore.

  • art. 33 L. 104/1992

    invocato per sostenere l'uso improprio dei permessi; la Corte afferma che la prova dell'abuso/frode incombe sul datore di lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omesso esame dell'assenza ingiustificata è stata ritenuta infondata alla luce dell'accertamento di merito sulla giustificazione delle assenze e sull'insussistenza della prova del recesso per giusta causa.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che l'onere della prova dell'uso improprio o fraudolento dei permessi spetta al datore di lavoro.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di buona fede; la Corte non accoglie la tesi secondo cui la buona fede opererebbe in senso estintivo dell'obbligo di giustificazione.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di buona fede; non è stata accolta la lettura proposta dal datore.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte non ha ravvisato violazione nel giudizio di merito, avendo ritenuto adeguata la valutazione delle prove circa la giustificazione delle assenze.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la censura di motivazione apparente è stata rigettata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sulla motivazione; nessun vizio motivazionale è stato ravvisato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di permessi ex L. 104/1992, l'eventuale uso improprio o fraudolento deve essere provato dal datore di lavoro che invoca la giusta causa di licenziamento.
  • La mera incompletezza o irregolarità formale della documentazione non basta, da sola, a dimostrare l'abuso del permesso se dagli elementi complessivi emerge una richiesta preventiva e una sia pur parziale giustificazione dell'attività di assistenza.
  • La distanza tra luogo di lavoro e luogo di assistenza non è, di per sé, incompatibile con l'effettività dell'assistenza e non esclude automaticamente il diritto al permesso.
  • Quando il giudice di merito accerta che il datore non ha provato la giusta causa del recesso, le censure di violazione di legge e di motivazione che mirino a un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono destinate a essere respinte.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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