Cassazione Civile, Ordinanza n. 24559/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente per 31 giorni di asserita assenza ingiustificata, in relazione a permessi fruiti per assistere un familiare ai sensi della L. 104/1992. Il datore contestava che il lavoratore non avesse documentato correttamente gli spostamenti e sosteneva un uso improprio o fraudolento dei permessi. Il tribunale aveva annullato il licenziamento, ordinando reintegra e risarcimento; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la documentazione fosse sì incompleta, ma che la richiesta datoriale di giustificazione fosse nuova e tardiva rispetto alla prassi precedente e che, comunque, il datore non avesse provato l’abuso. Nel ricorso per cassazione il datore ha dedotto sei censure: violazione dell’art. 33 L. 104/1992 per mancata attestazione del raggiungimento del luogo di residenza familiare; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso accertamento dell’assenza ingiustificata; violazione dell’art. 33, comma 3-bis, L. 104/1992 e dell’art. 2697 c.c. per avere la corte addossato al datore l’onere di provare l’uso improprio; violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. sul ruolo della buona fede; violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver considerato insufficiente la prova del lavoratore; violazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente sulla tardività dell’azione disciplinare.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i sei motivi e li ha ritenuti tutti infondati. Ha affermato che, in materia di uso improprio o fraudolento dei permessi ex L. 104/1992, l’onere di provare l’abuso grava sul datore di lavoro. Nel caso concreto tale onere non era stato assolto; al contrario, i giudici di merito avevano accertato che il lavoratore aveva chiesto preventivamente l’autorizzazione e aveva documentato, anche se solo parzialmente, i viaggi da Milano a Paola. È stato ritenuto non decisivo il rilievo della distanza tra luogo di lavoro e luogo di assistenza, perché non esclude l’effettività dell’assistenza, soprattutto in presenza di permessi fruiti in concomitanza con ferie e riposi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 L. 104/1992
richiamato dal ricorrente come fonte dell'obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di assistenza familiare; la Corte non ne trae un obbligo diverso da quello valutato nei fatti, ribadendo che l'eventuale abuso va provato dal datore.
art. 33 L. 104/1992
invocato per sostenere l'uso improprio dei permessi; la Corte afferma che la prova dell'abuso/frode incombe sul datore di lavoro.
art. 112 c.p.c.
la censura di omesso esame dell'assenza ingiustificata è stata ritenuta infondata alla luce dell'accertamento di merito sulla giustificazione delle assenze e sull'insussistenza della prova del recesso per giusta causa.
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che l'onere della prova dell'uso improprio o fraudolento dei permessi spetta al datore di lavoro.
art. 1175 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di buona fede; la Corte non accoglie la tesi secondo cui la buona fede opererebbe in senso estintivo dell'obbligo di giustificazione.
art. 1375 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di buona fede; non è stata accolta la lettura proposta dal datore.
art. 115 c.p.c.
la Corte non ha ravvisato violazione nel giudizio di merito, avendo ritenuto adeguata la valutazione delle prove circa la giustificazione delle assenze.
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la censura di motivazione apparente è stata rigettata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sulla motivazione; nessun vizio motivazionale è stato ravvisato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di permessi ex L. 104/1992, l'eventuale uso improprio o fraudolento deve essere provato dal datore di lavoro che invoca la giusta causa di licenziamento.
- La mera incompletezza o irregolarità formale della documentazione non basta, da sola, a dimostrare l'abuso del permesso se dagli elementi complessivi emerge una richiesta preventiva e una sia pur parziale giustificazione dell'attività di assistenza.
- La distanza tra luogo di lavoro e luogo di assistenza non è, di per sé, incompatibile con l'effettività dell'assistenza e non esclude automaticamente il diritto al permesso.
- Quando il giudice di merito accerta che il datore non ha provato la giusta causa del recesso, le censure di violazione di legge e di motivazione che mirino a un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono destinate a essere respinte.
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