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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24514/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico aveva svolto, dal 1999, attività di assistenza sanitaria per detenuti tossicodipendenti in forza di convenzione con la direzione di una casa circondariale; dal 2003 il servizio era proseguito alle dipendenze dell'ASL e, dal 2010 ad agosto, egli aveva svolto turni prestabiliti come medico SIAS. Sosteneva che il rapporto dovesse essere qualificato come parasubordinato e che, pertanto, gli spettassero le differenze economiche calcolate secondo l'accordo collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati. La Corte d'appello aveva invece ritenuto applicabile la disciplina speciale della L. n. 740/1970, relativa ai medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e pena, con conseguente natura libero-professionale del rapporto. Con il ricorso principale si denunciavano: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale esaminato la domanda di applicazione dell'ACN e di condanna alle differenze retributive; (2) violazione di norme sostanziali e costituzionali, assumendo che il rapporto rientrasse tra quelli parasubordinati convenzionati e dovesse essere regolato dall'ACN dei medici specialisti ambulatoriali. L'ASL, con ricorso incidentale, censurava la compensazione integrale delle spese, ritenuta ingiustificata perché il medico era risultato totalmente soccombente nei due gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la Corte d'appello aveva implicitamente respinto la domanda sull'applicazione dell'ACN qualificando il rapporto sotto la disciplina speciale della L. n. 740/1970, incompatibile con il regime invocato. Ha inoltre confermato che il rapporto non era parasubordinato convenzionato, ma rientrava nel particolare modello legale previsto per i medici incaricati negli istituti penitenziari, con pagamento a prestazione/orario e parcella, che esclude l'applicazione delle discipline proprie dei medici convenzionati. È stato respinto anche il motivo incidentale sulle spese, ritenendo congrua e logica la motivazione della Corte territoriale sulla compensazione integrale per la difficoltà oggettiva degli accertamenti di fatto e per le gravi ed eccezionali ragioni indicate. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca; inoltre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia deciso implicitamente la questione mediante una statuizione incompatibile con la tesi non esaminata espressamente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La violazione per omessa pronuncia è deducibile come vizio processuale solo se la questione non sia stata decisa neppure implicitamente.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura parasubordinata del rapporto, ma ritenuto non applicabile al caso concreto.

  • art. 48 L. 23 dicembre 1978, n. 833

    Norma richiamata come disciplina generale dei rapporti convenzionati; la Corte ne sottolinea la portata generale per i medici convenzionati, distinta dalla disciplina speciale applicata nel caso.

  • art. 2, comma 283, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    Richiamato dal ricorrente tra le norme che, secondo la sua tesi, avrebbero condotto alla qualificazione del rapporto come convenzionato/parasubordinato.

  • art. 3 DPCM 1 aprile 2008

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina dei rapporti convenzionati.

  • artt. 3 e 36 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la pretesa applicazione di un trattamento economico conforme ai parametri collettivi e costituzionalmente adeguato.

  • L. n. 740/1970, art. 51

    Prevede una disciplina speciale per i medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e pena, inclusa una specifica regolazione del compenso giornaliero, incompatibile con la disciplina dei medici convenzionati.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare in motivazione in modo non generico e non illogico.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la compensazione delle spese in presenza di soccombenza totale della controparte nei gradi di merito.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio di motivazione in relazione alla statuizione sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la questione o la domanda siano state decise implicitamente attraverso una statuizione logicamente incompatibile con la tesi non esaminata espressamente.
  • Quando esiste una disciplina speciale del rapporto, la sua applicazione esclude la riconduzione del rapporto medesimo a un diverso schema contrattuale o parasubordinato invocato dalla parte.
  • La censura di omessa pronuncia va distinta dalla censura di violazione di legge o vizio motivazionale: se la decisione implicita è sfavorevole alla parte, occorre contestarne l'erroneità nel merito, non la mera mancanza di espressione formale.
  • La compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. è legittima se il giudice indica specifiche e non generiche ragioni gravi ed eccezionali, sorrette da motivazione logica e non apparente; in cassazione non si può sindacare il mero "peso" della gravità ed eccezionalità salvo motivazione apparente o palese illogicità.
  • In presenza di un rapporto regolato da una disciplina legale speciale, non è consentito applicare automaticamente i minimi economici previsti per una diversa categoria di medici convenzionati.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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