Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33463/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva appreso, tramite visure degli estratti di ruolo effettuate presso l’agente della riscossione, dell’esistenza di alcune cartelle esattoriali riferite a tributi degli anni 2009-2012 e ne aveva contestato la notifica, insieme agli estratti di ruolo. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; la sentenza era poi stata impugnata sia dalla contribuente, che aveva dedotto l’illegittimità della notifica di una cartella a mezzo PEC per assenza degli allegati, mancanza di sottoscrizione digitale e attestazione di conformità, sia dall’agente della riscossione, che sosteneva la regolarità della notifica di un’altra cartella secondo la disciplina dell’irreperibilità assoluta. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla notificazione degli atti: primo, per avere la CTR erroneamente ritenuto integrata l’irreperibilità assoluta e per avere ritenuto sufficiente l’attività del messo notificatore senza prova della corretta sequenza notificatoria ex artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1973; secondo, per avere ritenuto valida la notifica via PEC della cartella senza prova dell’effettiva consegna e senza produzione dei file telematici e dell’attestazione di conformità richiesti dalla disciplina sulla notificazione telematica.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, ritenendoli assorbiti dall’originaria improponibilità dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo. Richiamando Sez. U n. 26283/2022 sull’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto nel 2021, ha affermato che l’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo è condizione dinamica dell’azione e deve sussistere e essere dimostrato anche nei processi pendenti; nel caso concreto la contribuente non aveva allegato un interesse attuale ad agire, né aveva coltivato utilmente tale profilo in cassazione. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo originario, perché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e non ha statuito sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito nella l. n. 215 del 2021

    La norma seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella consente l’impugnazione dell’estratto di ruolo e incide sull’interesse ad agire, che deve sussistere fino alla decisione; si applica anche ai giudizi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    convertito dalla l. n. 215 del 2021

    Ha introdotto la disciplina che limita e tipizza l’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione la dimostrazione dello specifico interesse ad agire può avvenire mediante deposito documentale nei limiti consentiti.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario quando la causa non poteva essere proposta.

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    Regola la statuizione sulle spese anche nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso ulteriori statuizioni sul contributo unificato per l’assorbente improponibilità della domanda.

  • artt. 137-139-140-143-145 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la regolarità della notificazione della cartella a mezzo messo notificatore e la ritualità della procedura di irreperibilità.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come disciplina delle notificazioni degli atti tributari.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale norma sulla notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 3-bis, comma 3, L. n. 53/1994

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione telematica degli atti.

  • art. 6, comma 1, L. n. 53/1994

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione telematica degli atti.

  • D.Lgs. n. 82/2005

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina del documento informatico e della notificazione telematica.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato solo nel riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra un interesse ad agire attuale e concreto nei casi tipizzati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; in mancanza, il giudizio va dichiarato inammissibile anche se la controversia è già pendente.
  • L’interesse ad agire in materia di estratto di ruolo ha natura dinamica: deve persistere fino alla decisione e può essere provato o integrato, nei limiti processuali consentiti, anche nel giudizio di legittimità.
  • Quando manca in radice l’ammissibilità dell’azione, i motivi di ricorso sulla validità della notificazione della cartella restano assorbiti e la Corte può cassare senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo originario.
  • La disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo si applica ai processi pendenti e incide sulla pronuncia, non solo sul regime delle impugnazioni future.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.