Cassazione Civile, Ordinanza n. 13196/2025 del 18/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il debitore ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto la sua opposizione a pignoramento promossa nei confronti dell'agente della riscossione, nell'ambito di una procedura fondata su crediti anche contributivi. In particolare, ha denunciato: 1) nullità della sentenza per asserita violazione delle norme sul rito del lavoro e sulla nullità degli atti, assumendo che non fosse stata letta la decisione in udienza; 2) violazione delle norme processuali sulla tempestività delle produzioni documentali, per avere il giudice considerato ammissibili avvisi di addebito e cartoline di ricevimento depositati dall'agente della riscossione dopo la costituzione; 3) errata applicazione delle regole sul disconoscimento di firma e di conformità delle copie fotostatiche delle cartoline di ricevimento; 4) violazione della disciplina sulla notificazione dell'intimazione di pagamento, sostenendo che la consegna non fosse stata effettuata a soggetto legittimato e che il giudice avesse omesso di considerare un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondato il secondo e il quarto, e inammissibile il terzo per difetto di autosufficienza e specificità; ha quindi rigettato integralmente il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la disciplina speciale della trattazione scritta introdotta per l'emergenza pandemica, e comunque non deducesse una concreta lesione del diritto di difesa; che il secondo motivo fosse infondato perché i documenti erano stati depositati nei termini e comunque erano ammissibili nel rito del lavoro se indispensabili; che il terzo motivo fosse inammissibile perché il ricorso non trascriveva le espressioni utilizzate per il disconoscimento e non consentiva di verificare la specificità della censura; che il quarto motivo fosse infondato perché la notifica dell'intimazione di pagamento risultava effettuata presso il domicilio del destinatario e questi non aveva fornito prova idonea dell'inesistenza dei presupposti della presunzione di conoscenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
regola la trattazione camerale del ricorso e il termine per il deposito dell'ordinanza.
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto al rito cartolare emergenziale applicato nel caso.
invocato per la nullità della sentenza; la Corte rileva però che non vi era allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa o al contraddittorio.
richiamato per contestare la tardività dei documenti; la Corte afferma che il deposito era nei termini processuali rilevanti.
richiamato dal ricorrente in tema di rito lavoristico, ma non decisivo nel contesto della trattazione scritta emergenziale.
il disconoscimento della conformità della copia all'originale richiede una contestazione chiara, specifica e univoca; le contestazioni generiche non bastano.
richiamati in relazione al disconoscimento della scrittura/firma; la Corte ribadisce che la contestazione deve essere specifica e autosufficiente.
richiamato sulla notificazione dell'intimazione di pagamento; la censura è respinta perché la notifica era avvenuta presso il domicilio del destinatario e la conoscenza dell'atto risultava raggiunta.
art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020
introduceva la trattazione scritta delle udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori; la Corte lo considera la disciplina speciale applicabile.
art. 83 d.l. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020
richiamato come base della disciplina emergenziale del processo civile durante la pandemia.
richiamato dalla disciplina emergenziale per l'ipotesi di mancato deposito telematico delle note scritte.
il giudice del rito del lavoro può ammettere anche documenti depositati successivamente, ove indispensabili o utili a superare l'incertezza sui fatti controversi.
richiamato come base del potere officioso e dell'ammissione di documenti non tempestivamente prodotti in appello se indispensabili ai fini della decisione.
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
la prova del perfezionamento della notifica della cartella è assolta con la produzione dell'avviso di ricevimento; non è necessaria la produzione della copia integrale della cartella.
opera la presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
la consegna presso la casa di abitazione a persona presente fa scattare una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la produzione documentale successiva alla memoria di costituzione non è automaticamente preclusa; il giudice può ammettere i documenti ove li ritenga indispensabili o comunque idonei a chiarire fatti decisivi controversi.
- La deduzione di nullità processuali richiede l'allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa o al contraddittorio: la mera irregolarità formale non basta se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere chiaro, specifico e univoco; contestazioni generiche, clausole di stile o mancata trascrizione del contenuto contestato non consentono di superare l'efficacia probatoria del documento.
- La contestazione della notificazione di un atto eseguita presso il domicilio del destinatario impone a chi la solleva di fornire prova concreta dell'assenza dei presupposti della presunzione di conoscenza, non essendo sufficiente la sola deduzione che il consegnatario non fosse convivente o familiare.
- Quando l'atto notificato è pervenuto all'indirizzo del destinatario e risulta comunque conosciuto, la notifica può dirsi valida se ha raggiunto il suo scopo, salvo prova contraria specifica e rigorosa.
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