Cassazione Civile, Ordinanza n. 13167/2025 del 18/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di una dipendente volta a ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, asseritamente riconducibili al V livello del CCNL di categoria, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, quantificando in Euro 21.28,45 le differenze dovute. In appello, però, la società aveva ottenuto la riforma della decisione. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due censure: con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appello della società fosse inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale avesse ritenuto non regolarmente allegato il CCNL in primo grado e avesse comunque trascurato un fatto rilevante, cioè l’allegazione del contenuto contrattuale e l’inquadramento rivendicato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la corte di merito aveva spiegato l’ammissibilità dell’appello perché conteneva una critica circostanziata idonea a consentire l’esatta percezione delle censure. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una pluralità di ragioni autonome: oltre alla questione dell’allegazione del CCNL, il giudice di merito aveva valorizzato la scarsità delle allegazioni circa l’inquadramento rivendicato e quello posseduto, nonché la mancanza di una puntuale indicazione delle attività concretamente svolte, decisive ai fini dell’inquadramento. Poiché tale autonoma ratio non era stata efficacemente censurata, il ricorso non poteva essere accolto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva accolto l'appello della società, riformando la sentenza di primo grado favorevole alla dipendente. La Corte di cassazione ha escluso sia la violazione dell’art. 342 c.p.c. in tema di ammissibilità dell’appello, sia l’omesso esame del fatto decisivo dedotto, rilevando che la decisione di merito era sorretta da più rationes decidendi autonome e che non tutte erano state specificamente impugnate. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione, ed è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’appello è ammissibile quando contiene una critica circostanziata alla decisione impugnata, tale da consentire al giudice del gravame di percepire esattamente i motivi di censura e le ragioni del dissenso.
art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere la decisione, il ricorso deve censurare specificamente tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso infondato o comunque inidoneo a conseguire la cassazione del provvedimento.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente che l’atto di gravame esprima una critica puntuale e circostanziata alla decisione di primo grado, in modo da rendere chiari al giudice i capi contestati, le ragioni della contestazione e il dissenso rispetto alla motivazione impugnata.
- In materia di rivendicazione di mansioni superiori e differenze retributive, la parte che agisce deve allegare con precisione sia il contenuto del livello o profilo rivendicato sia le concrete attività svolte, perché la comparazione tra mansioni e declaratorie contrattuali sia effettivamente scrutinabile dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13159/2025 del 18/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13160/2025 del 18/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13163/2025 del 18/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13165/2025 del 18/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13171/2025 del 18/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13172/2025 del 18/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →