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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13160/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un soggetto già soccombente in primo e secondo grado ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato il rigetto della domanda diretta ad ottenere: 1) il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al compimento del 57° anno di età, liquidata secondo il criterio contributivo e con cumulo/congiunzione dei contributi versati in altre gestioni; 2) il supplemento di pensione dal 1° dicembre 2012. Il ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia previdenziale e pensionistica. Tuttavia, in sede di legittimità la Corte ha rilevato preliminarmente che la notificazione del ricorso all'INPS era stata eseguita a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., ma negli atti mancava l'avviso di ricevimento della raccomandata. Poiché l'ente intimato non si era costituito, tale mancanza impediva di provare il perfezionamento della notificazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la notifica a mezzo posta non si perfezioni con la sola spedizione dell'atto, ma richieda la produzione dell'avviso di ricevimento, unico documento idoneo a dimostrare l'avvenuta consegna del plico, la data e il destinatario. In assenza di tale documento, e in mancanza di costituzione dell'intimato, la notificazione è inesistente e il ricorso è inammissibile, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Non sono state liquidate spese, poiché non si è instaurato alcun rapporto processuale con l'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è elemento essenziale della prova del perfezionamento della notifica: senza di esso non è dimostrata né la consegna al destinatario né la data di ricezione.
  • Quando il destinatario del ricorso per cassazione non si costituisce, la mancanza dell'avviso di ricevimento non determina una semplice nullità sanabile, ma l'inesistenza della notificazione e quindi l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inesistenza della notificazione del ricorso non è suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. in quanto manca un atto notificatorio validamente perfezionato.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere onerato del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria richiamata in via generale dal processo civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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