Cassazione Civile, Ordinanza n. 13165/2025 del 18/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato, già beneficiario di pensione di vecchiaia erogata nell'ambito del Fondo volo, volta a far accertare l'erronea applicazione del massimale contributivo nella liquidazione del trattamento pensionistico, in asserita violazione dell'art. 1 quater, comma 1, della legge n. 291/2004. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Genova aveva confermato il rigetto. In cassazione il pensionato ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma prima della decisione il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dalla parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore del ricorrente e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità, rilevando che la controparte non aveva aderito alla rinuncia ma che l'orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi del ricorrente si era formato solo dopo il deposito del ricorso. Ha escluso anche l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale disciplina non opera in caso di estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 1 quater, comma 1, L. n. 291/2004
La norma era richiamata come parametro della dedotta erronea liquidazione della pensione per asserita non corretta applicazione del massimale contributivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha precisato che il contributo unificato დამატivo non si applica in caso di estinzione del processo, ma solo nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità/improponibilità.
Cass. n. 19560/2015
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera in caso di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e tempestivamente depositata, comporta l'estinzione del processo anche se la controparte non aderisce alla rinuncia, con regolazione delle spese secondo le circostanze del caso.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché il presupposto normativo è il rigetto o l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
- Quando l'evoluzione giurisprudenziale sfavorevole alla tesi del ricorrente interviene dopo il deposito del ricorso, può giustificarsi la compensazione delle spese di legittimità in presenza di estinzione per rinuncia.
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