Cassazione Civile, Ordinanza n. 35909/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, quale consolidante rispetto a una società consolidata, aveva impugnato un avviso di accertamento per maggiore IRES relativa all'anno d'imposta 2006. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, annullando l'atto impositivo per asserita decadenza dell'Amministrazione dall'azione accertativa, ritenendo non applicabile il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza per aver ritenuto ammissibile l'appello della società nonostante il fallimento intervenuto medio tempore; il secondo contestava l'esclusione del raddoppio dei termini perché invocato solo in giudizio e non nell'avviso; il terzo sosteneva che il raddoppio operasse anche per la consolidante quando la condotta penalmente rilevante fosse riferibile alla consolidata; il quarto censurava l'affermazione della CTR secondo cui nella specie non fosse configurabile una fattispecie di reato fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non aggrediva una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata anche sulla relatività della perdita di capacità processuale conseguente al fallimento, deducibile solo dal curatore nell'interesse della massa. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, affermando che, nella disciplina del raddoppio dei termini ante riforma, è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000, senza che il giudice tributario possa sindacare il reato nel merito; ha inoltre ritenuto che tale meccanismo operi anche nei confronti della consolidante, quando i seri indizi di reato riguardino la consolidata, in ragione dell'unitarietà dell'atto di accertamento e del rapporto di controllo nel consolidato fiscale. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la censura di nullità della sentenza
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
il raddoppio dei termini opera in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia per reati tributari; nel regime anteriore alla riforma, l'istituto si applica anche alla consolidante se i seri indizi di reato riguardano la consolidata
richiamato nel primo motivo in tema di legittimazione processuale
art. 43, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato in relazione agli effetti del fallimento sulla capacità processuale
richiamato nel terzo motivo in connessione con il consolidato fiscale
richiamato nel quarto motivo quale reato tributario rilevante ai fini del raddoppio dei termini
è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini; il giudice tributario non può accertare il reato nel merito
art. 40-bis d.P.R. n. 600/1973
l'avviso di accertamento nel consolidato è emesso con un unico atto, evidenziando l'unitarietà del procedimento
art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.
richiamato per definire il controllo societario rilevante nel consolidato
presunzione di attività di direzione e coordinamento in capo alla società che controlla o che è tenuta al consolidamento
richiamato per la nozione di controllo nel regime del consolidato
definisce i requisiti del controllo ai fini dell'accesso al consolidato fiscale
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
richiamato in via sistematica quale norma analoga sull'estensione del raddoppio dei termini
non citato
art. 24 Cost.
non citato
Massime di principio
- Nel regime del raddoppio dei termini di accertamento ante riforma, il presupposto non è l'accertamento definitivo del reato tributario, ma la mera sussistenza di seri indizi idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p.
- Quando il contribuente eccepisce la decadenza dell'Ufficio, deve contestare l'assenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo il giudice tributario sindacare la sussistenza del reato penale in sé.
- Nel consolidato fiscale, il raddoppio dei termini può operare anche nei confronti della società consolidante se i seri indizi di reato emergono in capo alla consolidata, perché l'accertamento è unitario e strettamente interferente tra i soggetti del perimetro di consolidamento.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, essendo sufficiente una sola ratio non censurata a sorreggere la decisione.
- La perdita di capacità processuale conseguente al fallimento ha rilievo relativo e, in linea di principio, può essere fatta valere dal curatore nell'interesse della massa.
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