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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35909/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, quale consolidante rispetto a una società consolidata, aveva impugnato un avviso di accertamento per maggiore IRES relativa all'anno d'imposta 2006. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, annullando l'atto impositivo per asserita decadenza dell'Amministrazione dall'azione accertativa, ritenendo non applicabile il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza per aver ritenuto ammissibile l'appello della società nonostante il fallimento intervenuto medio tempore; il secondo contestava l'esclusione del raddoppio dei termini perché invocato solo in giudizio e non nell'avviso; il terzo sosteneva che il raddoppio operasse anche per la consolidante quando la condotta penalmente rilevante fosse riferibile alla consolidata; il quarto censurava l'affermazione della CTR secondo cui nella specie non fosse configurabile una fattispecie di reato fiscale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non aggrediva una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata anche sulla relatività della perdita di capacità processuale conseguente al fallimento, deducibile solo dal curatore nell'interesse della massa. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, affermando che, nella disciplina del raddoppio dei termini ante riforma, è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000, senza che il giudice tributario possa sindacare il reato nel merito; ha inoltre ritenuto che tale meccanismo operi anche nei confronti della consolidante, quando i seri indizi di reato riguardino la consolidata, in ragione dell'unitarietà dell'atto di accertamento e del rapporto di controllo nel consolidato fiscale. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime del raddoppio dei termini di accertamento ante riforma, il presupposto non è l'accertamento definitivo del reato tributario, ma la mera sussistenza di seri indizi idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p.
  • Quando il contribuente eccepisce la decadenza dell'Ufficio, deve contestare l'assenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo il giudice tributario sindacare la sussistenza del reato penale in sé.
  • Nel consolidato fiscale, il raddoppio dei termini può operare anche nei confronti della società consolidante se i seri indizi di reato emergono in capo alla consolidata, perché l'accertamento è unitario e strettamente interferente tra i soggetti del perimetro di consolidamento.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, essendo sufficiente una sola ratio non censurata a sorreggere la decisione.
  • La perdita di capacità processuale conseguente al fallimento ha rilievo relativo e, in linea di principio, può essere fatta valere dal curatore nell'interesse della massa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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