Cassazione Civile, Ordinanza n. 31598/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società ha impugnato un’intimazione di pagamento emessa in relazione a cartelle/avvisi di addebito e atti successivi, deducendo: l’omessa notificazione degli atti presupposti; il decorso del termine di 220 giorni dall’istanza di sospensione dell’esecuzione con conseguente caducazione del credito; la prescrizione di parte dei titoli; l’illegittimità di alcune notifiche eseguite via PEC; l’inefficacia dell’istanza di rateizzazione come atto ricognitivo e interruttivo della prescrizione; la prescrizione quinquennale delle somme dovute. Nel ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: 1) erronea qualificazione del mezzo di impugnazione e violazione degli artt. 615 e 100 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che doveva ritenersi esperibile l’opposizione all’esecuzione; 2) violazione dell’art. 276 c.p.c. e del Protocollo d’intesa tra ADER e Avvocatura dello Stato, per asserita obbligatorietà della difesa dell’Agenzia da parte dell’Avvocatura erariale; 3) nullità/illegittimità delle notifiche delle cartelle, degli avvisi di addebito e degli atti successivi, in particolare della notifica via PEC; 4) violazione delle norme sulla prescrizione e sull’onere della prova per avere considerato la domanda di rateizzo atto interruttivo; 5) omessa considerazione della prescrizione quinquennale delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che contestavano la qualificazione originaria dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi e le censure sulla notifica, perché tali statuizioni avrebbero dovuto essere impugnate immediatamente con ricorso per cassazione e non con appello, con conseguente formazione del giudicato interno. Ha inoltre ritenuto infondati gli altri motivi: quanto alla difesa di ADER, ha richiamato la regola per cui la scelta del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato o del libero foro presuppone implicitamente la sussistenza dei presupposti e, in ogni caso, la Corte territoriale aveva escluso l’obbligatorietà della difesa erariale; quanto alla prescrizione, ha rilevato che la Corte d’appello aveva valorizzato un ulteriore atto interruttivo non specificamente censurato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e comunque aveva correttamente ritenuto la richiesta di rateizzazione idonea a interrompere la prescrizione e a far presumere la conoscenza delle cartelle. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dalla ricorrente come rimedio corretto per contestare l’insussistenza del presupposto per l’esecuzione forzata; la Corte non condivide la censura, perché la questione era ormai coperta da giudicato interno per mancata impugnazione immediata della qualificazione del primo giudice.
Invocato dalla ricorrente nel primo motivo insieme all’art. 615 c.p.c.; la censura è dichiarata inammissibile per le ragioni processuali sopra dette.
art. 111 Cost.
Invocato nel primo motivo; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché il motivo è inammissibile.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte esclude la violazione e afferma che la costituzione di ADER a mezzo Avvocatura dello Stato o libero foro è compatibile con i presupposti convenzionali e organizzativi indicati dalla giurisprudenza.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
La Corte richiama la norma nel quadro dei casi in cui l’Avvocatura dello Stato può assumere il patrocinio previa delibera motivata nei casi speciali.
art. 1, comma 5, d.l. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
Richiamato per il sistema organizzativo del patrocinio di ADER e dei criteri generali adottati per il ricorso al libero foro.
artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamati nel quadro del ricorso al libero foro da parte di ADER.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato nel terzo motivo in tema di notificazione via PEC degli atti tributari, ma la doglianza è dichiarata inammissibile.
art. 3-bis della legge n. 53 del 1994
Invocato nel terzo motivo sulla notificazione telematica; la Corte non esamina il merito per inammissibilità.
art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012
Invocato nel terzo motivo sulla notifica PEC; motivo inammissibile.
art. 57-bis, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005
Invocato nel terzo motivo; la Corte non affronta il merito per inammissibilità.
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
Invocato nel terzo motivo sulla notificazione delle cartelle e degli atti della riscossione; motivo inammissibile per giudicato interno.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte conferma la valutazione di atti idonei a interrompere la prescrizione.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ritiene corretta la valorizzazione della richiesta di rateizzazione come atto interruttivo/ricognitivo.
art. 14 preleggi
Richiamato nel quarto motivo; non emergono specifiche affermazioni della Corte su di esso oltre al rigetto della censura.
art. 19, comma 1-quater, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel quarto motivo; usato dalla ricorrente per contestare il rateizzo, ma la Corte respinge la doglianza.
Richiamato nel quarto motivo sull’onere della prova; la Corte rileva che la censura non scalfisce la ratio della decisione di merito.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte non ravvisa errori nella valutazione delle prove/atti interruttivi.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per lamentata motivazione apparente; la censura è respinta.
art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995
Richiamato nel quinto motivo per la prescrizione quinquennale; la Corte conferma che il decorso del termine era stato tempestivamente interrotto.
Massime di principio
- Se il primo giudice qualifica l’azione come opposizione agli atti esecutivi, la relativa statuizione deve essere contestata con l’impugnazione immediatamente prevista dall’ordinamento; la mancata impugnazione diretta può determinare giudicato interno, precludendo la riedizione della questione nei gradi successivi.
- La doglianza sulla rappresentanza e difesa di un ente della riscossione deve essere specificamente allegata e circostanziata, indicando quale previsione convenzionale o normativa imporrebbe, nel caso concreto, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; in mancanza, la contestazione è infondata o non scrutinabile.
- Le contestazioni sulla notifica degli atti presupposti o dell’intimazione sono precluse quando il giudice di merito abbia già dichiarato inammissibili tali censure per la qualificazione dell’azione e tale qualificazione sia divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva.
- Ai fini della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, la richiesta di rateizzazione può essere valorizzata come atto idoneo a interrompere la prescrizione e, di regola, come elemento che rende conoscibili le cartelle relative alle somme rateizzate, precludendo al debitore di eccepirne la mancata conoscenza.
- La critica in cassazione deve investire tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione di merito; la mancata censura di una ratio autonoma comporta l’inammissibilità o l’infondatezza del motivo.
- La prescrizione quinquennale delle somme non può essere utilmente invocata se il giudice di merito accerta, con motivazione non specificamente scalfita, l’esistenza di atti interruttivi tempestivi.
- rami
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