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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31596/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte dell’INPS, della domanda volta a ottenere i benefici di cui all’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992. Nel successivo accertamento tecnico preventivo, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari e ha condannato la ricorrente alle spese del procedimento e della consulenza tecnica d’ufficio. In cassazione la parte soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 152 disp. att. c.p.c. e 91 c.p.c., sostenendo che le spese non avrebbero potuto esserle poste a carico perché aveva depositato la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 152, attestante un reddito inferiore al doppio del limite per il gratuito patrocinio. Ha inoltre sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente letto la dichiarazione, considerandone solo una parte e trascurando l’ulteriore contenuto, e che comunque l’indicazione dei redditi 2021 non avrebbe reso inefficace l’autocertificazione, poiché l’impegno a comunicare le variazioni reddituali riguardava anche l’anno successivo e quindi sarebbe stato sufficiente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha interpretato l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel senso che, per l’esonero dalle spese nei giudizi previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva deve riferirsi al reddito dell’anno precedente all’instaurazione del giudizio, requisito distinto dall’impegno a comunicare le variazioni reddituali rilevanti fino alla definizione del processo. Ha ritenuto che nella dichiarazione prodotta fosse indicato l’anno 2021 invece del 2022, cioè dell’anno precedente al ricorso, e che il riferimento alle variazioni reddituali non potesse supplire a tale mancanza. Ha quindi confermato la condanna alle spese del merito e ha rigettato il ricorso. Ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato; nulla ha statuito sulle spese del giudizio di legittimità richiamando l’art. 152 disp. att. c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, L. n. 104/1992

    richiamato solo come base della domanda assistenziale originaria, senza specifiche statuizioni interpretative nella decisione di legittimità

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    "Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente... non può essere condannata al pagamento delle spese... quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile..."; "L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio... formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione... e si impegna a comunicare... le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente"

    la disposizione contiene due precetti autonomi: uno relativo al reddito dell’anno precedente alla pronuncia, l’altro alla dichiarazione sostitutiva riferita all’anno precedente l’instaurazione del giudizio; la dichiarazione deve comunque contenere il collegamento con l’anno corretto, non essendo sufficiente l’indicazione di un anno qualsiasi anteriore al giudizio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla soccombenza, ma la Corte ha escluso la sua violazione perché l’esonero ex art. 152 richiede il rispetto dei relativi presupposti formali e sostanziali

  • art. 96, primo comma, c.p.c.

    menzionato dall’art. 152 disp. att. c.p.c. come limite all’esonero dalle spese nei giudizi previdenziali e assistenziali

  • art. 76, commi da 1 a 3, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la soglia reddituale di accesso al beneficio previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.

  • art. 77 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme all’art. 76 quale parametro normativo per la soglia reddituale rilevante ai fini dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’applicazione, in quanto compatibile, dei commi 2 e 3 ai giudizi previdenziali e assistenziali disciplinati dall’art. 152 disp. att. c.p.c.

  • art. 88 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dall’art. 152 disp. att. c.p.c. tra le norme applicabili ai giudizi previdenziali e assistenziali

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    "Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio"

    la Corte richiama la previsione come ulteriore limite alla liquidazione delle spese nei giudizi previdenziali

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    "a pena di inammissibilità di ricorso"

    la dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio va resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo, altrimenti il ricorso è inammissibile

Massime di principio

  • Nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali l’esonero dalla condanna alle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. richiede il puntuale rispetto della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dalla norma, che deve riferirsi all’anno precedente l’instaurazione del giudizio.
  • L’indicazione di un reddito inferiore alla soglia legale non basta se la dichiarazione non collega in modo riconoscibile quel reddito all’anno normativamente rilevante; non è sufficiente menzionare un anno qualsiasi precedente o desumere in via meramente estensiva il requisito temporale.
  • L’impegno a comunicare le variazioni reddituali fino alla definizione del processo è requisito distinto dalla dichiarazione relativa al reddito dell’anno precedente il giudizio e non può supplire alla mancanza di quest’ultima.
  • L’interpretazione della dichiarazione sostitutiva compete al giudice di merito, ma in cassazione resta censurabile quando si alleghino specifiche violazioni dei criteri ermeneutici o della disciplina applicabile.
  • Nei giudizi previdenziali l’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. non comporta una deroga automatica alla regola della soccombenza: l’esonero opera solo se sono integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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