Cassazione Civile, Ordinanza n. 31605/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal recesso unilaterale dell'amministrazione dal rapporto di lavoro di un dipendente pubblico che aveva ottenuto, prima del recesso, l'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio. Il lavoratore, già inquadrato come funzionario di area III con mansioni di coordinatore presso la sede provinciale di Benevento, aveva chiesto di permanere in servizio oltre i limiti ordinari di età; l'istanza era stata accolta con provvedimento del 13 ottobre 2008, con decorrenza dal 1° aprile 2010. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate ha poi esercitato la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto con atto del 30 settembre 2009. La Corte d'appello ha ritenuto legittimo il recesso sulla base di una motivazione generale fondata su ricambio generazionale, ridimensionamento degli assetti organizzativi e par condicio tra i dipendenti. Nel ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 72, commi 7, 9, 10 e 11, del d.l. n. 112/2008, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 3 e 97 Cost., oltre al vizio di motivazione apparente, sostenendo che il recesso richiedesse una motivazione pertinente ed esaustiva riferita al singolo rapporto e alle concrete esigenze organizzative. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 72, comma 8, del medesimo decreto-legge e del principio di affidamento, perché la domanda di trattenimento era stata presentata entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della norma e il relativo provvedimento di accoglimento doveva quindi essere fatto salvo, con conseguente preclusione per la P.A. di far valere il potere di risoluzione unilaterale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, nella disciplina applicabile ratione temporis, la motivazione generale addotta dall'amministrazione poteva ritenersi sufficiente e che la censura sulla maggiore o minore specificità della motivazione non era scrutinabile come vizio di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la disciplina transitoria di salvezza dei trattenimenti in servizio prevista dall'art. 72, comma 8, del d.l. n. 112/2008 si estende non solo al procedimento di trattenimento ma anche al diritto alla prosecuzione del rapporto, precludendo alla pubblica amministrazione di esercitare il recesso ai sensi del comma 11 quando la domanda sia stata presentata entro i sei mesi dall'entrata in vigore della norma e sia intervenuto un provvedimento di accoglimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 72, commi 7, 8, 9, 10 e 11, d.l. 25 giugno 2008 n. 112
La facoltà della pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto è subordinata, nella disciplina applicabile, alla sussistenza dei presupposti legali; tuttavia la disciplina transitoria di salvezza dei trattenimenti in servizio già autorizzati o richiesti nei sei mesi dall'entrata in vigore del decreto impedisce l'esercizio del recesso ex comma 11 nei confronti di tali posizioni.
art. 16 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503
Il trattenimento in servizio oltre i limiti di età è, nella disciplina successivamente modificata, subordinato alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione e alla particolare esperienza professionale del richiedente, ma tale limitazione non opera per i casi fatti salvi dalla disciplina transitoria.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del dovere di correttezza nell'esercizio del potere datoriale pubblico.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nella gestione del recesso.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di ragionevolezza dell'azione amministrativa.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; la Corte lo considera nel richiamo ai principi di legalità e adeguatezza della motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata sia solo apparente o sotto il minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente e per la dedotta nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte precisa che le doglianze sulla sufficienza e sul carattere aspecifico della motivazione attengono al merito e non sono sindacabili nei limiti del vizio di legittimità, nella formulazione vigente.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione giudiziale.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente conforme.
Massime di principio
- In tema di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, la disciplina transitoria che fa salvi i trattenimenti già in essere o le domande presentate entro il termine previsto impedisce alla pubblica amministrazione di esercitare successivamente la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto nei confronti delle posizioni salvaguardate.
- La salvezza del trattenimento in servizio opera non solo sul piano procedimentale, ma anche su quello sostanziale del diritto alla prosecuzione del rapporto, con rilevanza anche dell'affidamento del lavoratore sul provvedimento di accoglimento già adottato.
- Nella fase anteriore alle modifiche che hanno imposto criteri generali di organizzazione interna, la legittimità del recesso unilaterale della P.A. può essere sorretta da una motivazione generale coerente con i presupposti legali e con le esigenze organizzative indicate dall'amministrazione.
- Le censure che mirano a contestare la maggiore o minore specificità della motivazione, quando investono la valutazione di merito sulla congruità delle ragioni addotte dall'amministrazione, non sono riesaminabili in cassazione al di fuori dei limiti del controllo sulla motivazione costituzionalmente necessaria.
- La motivazione è apparente solo quando scende sotto il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
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