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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31595/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un soggetto ha convenuto davanti al giudice ordinario l'ente previdenziale e l'agente della riscossione chiedendo: la nullità di un'intimazione di pagamento; l'illegittimità o inesistenza di otto avvisi di addebito; la prescrizione dei crediti contenuti in quattro di essi; la decadenza con riguardo a tre degli stessi. Il tribunale ha rigettato la domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo che le sue doglianze riguardavano l'inesistenza originaria degli avvisi di addebito per nullità/inesistenza della notificazione e che quindi il rimedio corretto sarebbe stato l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non quella agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; ha inoltre denunciato lesione del legittimo affidamento per la mancata indicazione, nell'intimazione, del termine di impugnazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche prodotte in giudizio; 3) ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla contestazione relativa all'omessa o irrituale notifica preventiva degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione impugnata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le censure riguardavano vizi di notificazione e che, pertanto, il giudice di merito aveva correttamente qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; ha escluso anche la dedotta lesione dell'affidamento, poiché il termine di impugnazione era fissato dal codice. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sul disconoscimento delle copie era generica e, comunque, l'esito del primo motivo rendeva irrilevanti quei profili; inoltre, per contestare la conformità ex art. 2719 c.c., era necessario indicare specificamente le ragioni della difformità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudice di merito aveva già esaminato la questione, reputandola inammissibile per le ragioni legate al primo motivo, e comunque l'ha considerata irrilevante anche rispetto all'eccezione di prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti costituite ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è il rimedio quando si contesta il diritto di procedere ad esecuzione; non è il rimedio corretto per meri vizi di notificazione, salvo l'ipotesi di inesistenza della notificazione del titolo monitorio.

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio per i vizi formali degli atti esecutivi e, nel caso esaminato, per le irregolarità della notificazione dell'intimazione e degli avvisi presupposti.

  • art. 650 c.p.c.

    È richiamato come rimedio alternativo quando si denunci un vizio della notificazione del provvedimento monitorio non riconducibile all'inesistenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente dedotte; la censura è inammissibile se la questione è già stata esaminata o se il motivo è generico.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato in relazione all'intimazione di pagamento e al relativo regime impugnatorio.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato per la notificazione della cartella/atti della riscossione e per i vizi dedotti dal ricorrente.

  • art. 30, comma 14, d.l. n. 78 del 2010

    È richiamato nel contesto degli avvisi di addebito e della relativa disciplina di riscossione.

  • art. 140 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente quale possibile fonte dell'irregolarità della notificazione; la Corte osserva che il mero riferimento al mancato rispetto della procedura non integra di per sé inesistenza.

  • art. 214 c.p.c.

    È richiamato con l'art. 215 c.p.c. in tema di disconoscimento delle scritture/fotocopie prodotte in giudizio.

  • art. 215 c.p.c.

    È richiamato con l'art. 214 c.p.c. in tema di disconoscimento e contestazione della provenienza/conformità dei documenti.

  • art. 2712 c.c.

    È richiamato con l'art. 2719 c.c. per il valore probatorio delle riproduzioni meccaniche e delle copie fotografiche.

  • art. 2719 c.c.

    La parte che contesti la conformità della copia fotostatica all'originale deve specificare le ragioni della difformità; un disconoscimento generico non è sufficiente.

  • art. 52 d.P.R. n. 602 del 1973

    Non è espressamente riportato nel testo fornito; assente.

Massime di principio

  • Quando la doglianza investe la regolarità della notificazione di un atto della riscossione, il rimedio processuale va individuato in base alla natura del vizio dedotto: l'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio per i vizi formali della notificazione, mentre l'opposizione all'esecuzione è riservata alla contestazione del diritto a procedere esecutivamente o all'inesistenza della notificazione del titolo nei casi rilevanti.
  • La mera violazione della procedura di notificazione non equivale automaticamente a inesistenza della notificazione; per sostenere l'inesistenza occorre allegare e descrivere un vizio radicale, non una semplice irregolarità.
  • Il termine di impugnazione previsto dalla legge non può essere validamente superato invocando un preteso affidamento determinato dall'omessa indicazione del termine nell'atto, quando il termine stesso è stabilito dal codice di rito.
  • Nel contestare in giudizio la conformità all'originale di copie fotostatiche prodotte dalla controparte, la parte deve indicare specificamente le ragioni della dedotta difformità; un disconoscimento generico non è idoneo.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il giudice di merito ha comunque esaminato la questione, anche respingendola per ragioni pregiudiziali o di irrilevanza.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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