Cassazione Civile, Ordinanza n. 31547/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Una società aveva opposto un'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle/avvisi riferiti a INAIL e INPS, deducendo l'inesistenza o nullità della notificazione dell'intimazione, l'omessa o invalida notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito e la prescrizione delle pretese contributive. Il Tribunale di Milano aveva però dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Monza, assegnando il termine per la riassunzione; la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Monza, che decideva nel merito rigettando le domande. La Corte d'appello, in riforma, dichiarava invece l'estinzione del processo per tardiva riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. per asserita formazione di giudicato interno/implicito sulla tempestività della riassunzione; 2) omessa motivazione e violazione di norme sulla notificazione telematica e sulla notificazione delle cartelle/avvisi; 3) omessa motivazione e violazione delle norme sulla notifica degli atti esattoriali e processuali; 4) violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in tema di prescrizione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo. Ha ritenuto che la tardiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente integra un vizio che incide sulla potestas iudicandi e che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite richiamate in motivazione, non è suscettibile di copertura mediante giudicato implicito sulla tempestività della riassunzione. Conseguentemente, la declaratoria di estinzione del processo per tardiva riassunzione è stata ritenuta corretta. Il rigetto del primo motivo ha comportato l'inammissibilità degli altri motivi, poiché tutti fondati sul presupposto ormai escluso della potestas iudicandi del giudice del merito. Il ricorso è stato quindi respinto nel complesso, con condanna della ricorrente alle spese in favore di INPS e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione, ma la Corte non entra nel merito dei motivi diversi dal primo perché assorbiti dalla questione processuale della tardiva riassunzione.
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre la violazione del giudicato interno, ma la censura è respinta perché la questione sulla tempestività della riassunzione attiene a un vizio processuale rilevabile nel caso di specie.
art. 324 c.p.c.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno, ma la Corte esclude che si sia formato un giudicato impeditivo sul punto.
art. 3-bis L. n. 53 del 1994
norma richiamata nel secondo motivo in tema di notificazioni telematiche, ma il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012
richiamato nel secondo motivo sulla notificazione telematica, senza esame nel merito per inammissibilità.
art. 57-bis, comma 1, D.Lgs. n. 82 del 2005
richiamato nel secondo motivo in materia di notifiche digitali, ma non scrutinato nel merito.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nei motivi relativi alla notificazione di cartelle e atti della riscossione, ma i motivi sono dichiarati inammissibili.
art. 139 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo sulla validità della notificazione, senza esame di merito.
art. 148 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo sulla notificazione degli atti, senza esame di merito.
art. 160 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per nullità della notificazione, senza esame di merito.
art. 7 L. n. 890 del 1982
richiamato nel terzo motivo connesso alle notificazioni postali, ma il motivo è inammissibile.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel terzo motivo sulle notifiche fiscali/esattoriali, ma non esaminato nel merito.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995
richiamato nel quarto motivo sulla prescrizione dei contributi, ma il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 307 c.p.c.
la Corte territoriale ha dichiarato l'estinzione del processo per tardiva riassunzione; la Cassazione ritiene corretta la conclusione in ragione del superamento del termine perentorio.
art. 50 c.p.c.
la tardiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente oltre il termine perentorio incide sulla potestas iudicandi e impedisce la formazione del giudicato interno sul punto.
art. 161 c.p.c.
richiamato, tramite il principio delle Sezioni Unite, per escludere la conversione automatica del vizio processuale in motivo di gravame nei casi di difetto di potestas iudicandi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La tardiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, quando il termine abbia natura perentoria, integra un vizio processuale che incide sulla potestas iudicandi del giudice adito in riassunzione.
- In presenza di un vizio processuale che tocchi la potestas iudicandi, non può formarsi un giudicato implicito idoneo a precluderne il rilievo nei gradi successivi, né opera la conversione automatica del vizio in motivo di gravame nei termini ordinari.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione è infondato perché esclude la potestas iudicandi del giudice di merito, gli ulteriori motivi che presuppongano l'esistenza di tale potestas diventano inammissibili.
- Le questioni di notificazione, prescrizione o validità degli atti esattoriali non possono essere esaminate nel merito in cassazione quando il ricorso sia travolto dalla preliminare e decisiva questione processuale della tardiva riassunzione.
- La declaratoria di incompetenza con assegnazione del termine per la riassunzione impone il rigoroso rispetto del termine perentorio; il suo superamento può condurre all'estinzione del processo.
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