Cassazione Civile, Ordinanza n. 31550/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia del ricorrente principale, successivamente alla perfezionata definizione agevolata dei carichi; il ricorso incidentale è rimasto assorbito e non esaminato. La Corte ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese e ha affermato che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia originava dall'opposizione a una cartella esattoriale con cui venivano richieste somme a titolo di conguaglio del contributo soggettivo per alcune annualità. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva poi riformato la decisione accogliendo l'appello dell'ente previdenziale. L'iscritto all'albo aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi; l'ente aveva resistito e, a sua volta, proposto ricorso incidentale. In pendenza del giudizio di legittimità, il ricorrente principale ha depositato istanza di rinuncia perché aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1 della L. n. 197 del 2022, producendo la documentazione dei pagamenti e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti. La controparte ha aderito alla richiesta. La Corte ha quindi rilevato che la definizione si era perfezionata e che la rinuncia, accettata dalla controparte, comportava l'estinzione del processo; conseguentemente ha ritenuto superfluo l'esame del ricorso incidentale. Non ha pronunciato sulle spese e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
La Corte considera sufficiente, ai fini dell'estinzione del giudizio, l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata dei carichi cui è riferita la controversia, unitamente all'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti e alla documentazione dei pagamenti effettuati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
La pronuncia di estinzione esclude l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato.
Cass. 11/10/2017, n. 23912
Richiamata come precedente per l'affermazione secondo cui, nel caso di estinzione del processo, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente documenta l'avvenuto perfezionamento di una definizione agevolata dei carichi e dichiara di rinunciare ai giudizi pendenti relativi a quei carichi, il processo può essere dichiarato estinto se la controparte aderisce alla richiesta o comunque non vi si oppone nei termini rilevanti.
- L'estinzione del giudizio principale rende superfluo l'esame del ricorso incidentale, se questo dipende dalla permanenza della controversia o dalla fondatezza del ricorso principale.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia conseguente a definizione agevolata, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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