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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33961/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a IVA e altri importi per l'anno 2005. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello la CTR ha ritenuto tempestivo il ricorso ma ha respinto l'impugnazione, affermando che non era necessaria la previa comunicazione ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, trattandosi di recupero di somme indicate in dichiarazione ma non versate, e che la notifica della cartella era regolare perché eseguita a mezzo raccomandata. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.p.c., 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica della cartella fosse inesistente e non sanabile, poiché l'atto era stato consegnato presso la sede sociale da un soggetto non qualificato, in modo non conforme al modello legale, e perché, all'epoca, non sarebbe stata consentita la notificazione diretta a mezzo posta da parte del concessionario della riscossione. Successivamente, la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 193/2016, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definibili.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso, perché ha rilevato che la società ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016. In applicazione dei precedenti richiamati, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e ha escluso la condanna al doppio contributo unificato per effetto dell'adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    La CTR ha ritenuto che la previa comunicazione non fosse necessaria, perché la cartella riguardava il recupero di importi dichiarati e non versati e non vi era incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 156 c.p.c.

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina della sanatoria degli atti processuali non potesse applicarsi alla notificazione della cartella.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento, oggetto di censura per asserita non conformità al modello legale.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato insieme all'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 quale parametro della contestazione sulla ritualità della notificazione.

  • art. 6 del d.l. n. 193/2016

    L'adesione alla definizione agevolata ex lege ha determinato l'estinzione del giudizio; la dichiarazione di adesione e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti sono stati considerati manifestazione inequivoca di rinuncia o causa di estinzione legale, a seconda della posizione processuale.

  • L. n. 225/2016

    Legge di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata quale base normativa della definizione agevolata.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio in presenza della definizione agevolata e della rinuncia al ricorso o della estinzione ex lege.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata esclusa l'applicazione del doppio contributo unificato in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, con attestazione riferita alla specifica cartella impugnata e impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di decidere il merito delle censure.
  • La dichiarazione di adesione alla procedura agevolata può valere come rinuncia inequivoca al ricorso quando il debitore sia ricorrente; se il debitore è resistente o intimato, la procedura determina comunque un'estinzione ex lege del giudizio.
  • In presenza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dal processo tributario e il doppio contributo unificato non è dovuto.
  • Quando la Corte dichiara l'estinzione per definizione agevolata, resta assorbito l'esame delle questioni sulla ritualità della notificazione della cartella e sulla necessità della preventiva comunicazione endoprocedimentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiDecadenzaGiudicato

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