Cassazione Civile, Ordinanza n. 25076/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di irrogazione di sanzioni relativo all'IVA per l'anno 1999, preceduto da processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. L'Ufficio aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato tardivo ritenendo applicabile il termine semestrale di impugnazione, in quanto l'appello era stato notificato nel 2015 rispetto a una sentenza di primo grado depositata nel 2014. L'Agenzia delle Entrate ha quindi ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 327 c.p.c., degli artt. 46, comma 17, e 58, comma 1, della l. n. 69/2009, sostenendo che, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato con ricorso depositato nel 2005, doveva applicarsi il termine annuale di impugnazione vigente ratione temporis e non quello semestrale introdotto dalla riforma del 2009.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha accertato, anche tramite i fascicoli di merito, che il giudizio di primo grado era stato introdotto il 14 giugno 2005, quindi prima del 4 luglio 2009. Di conseguenza, per l'impugnazione della sentenza di primo grado doveva applicarsi il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo previgente, e non il termine semestrale. La CTR, pur avendo correttamente richiamato in motivazione la disciplina transitoria, ha poi erroneamente dichiarato tardivo l'appello facendo applicazione del termine semestrale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame del merito.
Norme richiamate
art. 51 d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme alle altre norme sul termine di impugnazione, senza una specifica autonoma statuizione
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tempestività dell'appello
art. 327 c.p.c.
per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009 si applica il termine annuale di impugnazione nel testo previgente
art. 46, comma 17, l. n. 69/2009
disposizione transitoria che non rende applicabile il termine semestrale ai giudizi già pendenti prima della data indicata
art. 58, comma 1, l. n. 69/2009
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina transitoria dei termini processuali
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio processuale per la denunciata erronea declaratoria di inammissibilità/tardività dell'appello
Massime di principio
- Nei giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della modifica dei termini di impugnazione introdotta dalla l. n. 69/2009, continua ad applicarsi il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo previgente.
- Il giudice di appello commette errore di diritto se applica il termine semestrale alle impugnazioni relative a giudizi di primo grado già pendenti prima della data di efficacia della riforma, nonostante la disciplina transitoria imponga il regime antecedente.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, è निर्णinante la data di instaurazione del giudizio di primo grado, non quella del deposito della sentenza da impugnare, quando il regime transitorio colleghi a tale dato l'applicazione del vecchio termine di decadenza.
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