Cassazione Civile, Ordinanza n. 19126/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva rideterminato i redditi di un soggetto che svolgeva attività di commercio all'ingrosso di prodotti di profumeria e cosmetici, utilizzando uno studio di settore. In primo grado e in appello il contribuente aveva contestato, tra l'altro, la motivazione dell'atto impositivo, sostenendo che esso fosse fondato solo sullo scostamento dallo studio di settore senza ulteriori riscontri e senza adeguata considerazione delle osservazioni svolte nel contraddittorio endoprocedimentale; aveva inoltre dedotto che avrebbe dovuto essere applicato uno studio di settore più evoluto (UM37U) rispetto a quello utilizzato dall'Ufficio (TM37U). Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o incomprensibile, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari (art. 7 L. 212/2000, art. 3 L. 241/1990, art. 39 d.P.R. 600/1973); 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa all'applicazione dello studio di settore più evoluto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, consentiva di comprendere l'iter logico seguito e superava il "minimo costituzionale"; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto né localizzato l'avviso di accertamento né le deduzioni svolte in sede amministrativa; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la CTR aveva comunque pronunciato sulla questione dello studio di settore applicato, richiamando la decisione di primo grado e valorizzando la riduzione dell'imponibile operata in contraddittorio, senza che il ricorrente avesse dimostrato la decisività della censura relativa allo studio più evoluto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale per dedurre la violazione di norme sostanziali e tributarie sull'obbligo di motivazione dell'atto
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo se manca la motivazione o questa sia solo apparente, incomprensibile o logicamente inconoscibile
art. 111, quarto comma, Cost.
richiamato dal ricorrente; la Corte collega il vizio di motivazione al dovere di motivazione nei limiti del "minimo costituzionale"
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione deve consentire il controllo sull'iter logico della decisione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
impone una motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione rileva solo se la motivazione sia meramente apparente
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve essere autosufficiente e indicare/trascrivere i documenti su cui si fonda la censura
l'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non si sia pronunciato sulla specifica questione devoluta
norma sulla motivazione degli atti tributari, invocata per censurare il difetto motivazionale dell'avviso
norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, richiamata come parametro dell'atto tributario
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
norma sul metodo di accertamento e sulle presunzioni utilizzabili dall'Ufficio
l'infedele dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni indipendentemente dalla modalità di accertamento utilizzata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando pur esistente in forma grafica non consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- In tema di studi di settore, l'Ufficio può fondare l'accertamento su presunzioni semplici, con conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente, che deve allegare e provare elementi idonei a contrastare le risultanze presuntive.
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti del giudizio di merito è necessario rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, trascrivendo o localizzando gli atti e i documenti rilevanti; il mero rinvio al fascicolo non è sufficiente.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se la sentenza impugnata, anche per relationem rispetto alla decisione di primo grado, risulta aver comunque affrontato la questione devoluta.
- La doglianza sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento deve confrontarsi con il contenuto concreto dell'atto e con gli accertamenti di merito già compiuti, non potendo risolversi in affermazioni generiche o contraddette dalla sentenza impugnata.
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