Cassazione Civile, Ordinanza n. 18995/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla ricorrente e dell'adesione del controricorrente, rilevando la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 390 e 391 c.p.c.; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non vi è decisione sul merito delle censure contro la sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Dal testo emerge solo che la sentenza di merito impugnata proveniva dalla Corte di appello di Lecce n. 400/2019, ma la vicenda sostanziale non è descritta nel provvedimento di legittimità riportato. In cassazione, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del processo, affermando che le parti si erano riappacificate e che non avevano più interesse alla pronuncia sul ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Il controricorrente ha aderito alla rinuncia con apposita dichiarazione, pure ritualmente depositata.
Norme richiamate
consente la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione da parte della ricorrente.
in presenza dell'adesione della controparte e delle altre condizioni di legge, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia agli atti del processo, quando validamente proposta dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- La declaratoria di estinzione presuppone il rispetto delle forme previste per la rinuncia e per l'eventuale adesione della parte resistente; in tal caso la Corte non esamina i motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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