Cassazione Civile, Ordinanza n. 18990/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2008 relativo al Prelievo erariale unico (PREU), determinato in via forfettaria su cinque apparecchi da intrattenimento privi di autorizzazione, rinvenuti nell'esercizio del contribuente e qualificati come apparecchi da gioco d'azzardo. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello ritenendo che spettasse all'Amministrazione provare che gli apparecchi fossero detenuti sin dal 1 gennaio 2008, non essendo sufficiente il sequestro eseguito solo il 13 dicembre 2008, e richiamando principi civilistici sul possesso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che era il contribuente, il quale aveva affermato di avere iniziato a detenere gli apparecchi solo pochi giorni prima del sequestro, a dover provare il fatto impeditivo o estintivo, mentre la CTR aveva invertito illegittimamente l'onere della prova.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, in materia di PREU su apparecchi privi di nulla osta, l'obbligazione d'imposta è segnata dall'installazione degli apparecchi e ha base annuale; pertanto, in caso di accertamento induttivo, l'imposta si presume dovuta dall'inizio dell'anno solare di riferimento, salvo prova contraria del soggetto obbligato circa un'installazione successiva. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene invocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge; la censura è stata ritenuta fondata perché la CTR ha errato nella ripartizione dell'onere probatorio.
l'onere della prova non gravava sull'Amministrazione quanto alla prova dell'installazione sin dall'inizio dell'anno, poiché la prova liberatoria dell'installazione successiva spettava al soggetto obbligato.
art. 39, comma 13, d.l. n. 269/2003
introduce il PREU sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., con base annuale del prelievo.
art. 39-bis, comma 13-bis, d.l. n. 269/2003
prevede che il PREU sia assolto con riferimento a ciascun anno solare mediante versamenti periodici e saldo annuale, confermando la base annuale del tributo.
art. 39-quater, comma 2, d.l. n. 269/2003
stabilisce che il PREU è dovuto anche sugli apparecchi privi del nulla osta; per tali apparecchi il soggetto che li ha installati è obbligato principale e il possessore dei locali è coobbligato in solido.
art. 39-quater, comma 3, d.l. n. 269/2003
consente l'accertamento della base imponibile mediante lettura dei dati memorizzati e, se tali dati mancano o non sono leggibili/corretti/integri, la determinazione induttiva delle somme giocate sulla base di un importo forfetario giornaliero.
richiamato dalla CTR per il possesso, ma la Cassazione afferma che è un riferimento fuori luogo, perché la prova liberatoria riguarda l'installazione degli apparecchi e non il possesso in senso civilistico.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1996
la Corte precisa che la nuova regola sull'onere della prova nel processo tributario non incide sul caso, poiché va letta in coerenza con la normativa tributaria sostanziale e non elimina le presunzioni legali previste dalla stessa.
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1996; la Corte ne esclude l'incidenza ostativa sul principio applicato al caso.
art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.
individua gli apparecchi e congegni cui si applica il PREU.
art. 38, comma 5, legge n. 388/2000
costituisce il prescritto nulla osta la cui assenza rileva ai fini dell'applicazione del PREU sugli apparecchi in contestazione.
Massime di principio
- In materia di tributi con base annuale e disciplina sostanziale che preveda presunzioni legali, il giudice di merito non può invertire l'onere della prova facendo gravare sull'Amministrazione la dimostrazione di un fatto che la legge presume, salvo prova contraria del contribuente.
- Quando il prelievo tributario è collegato all'installazione di apparecchi o congegni e l'accertamento avviene in via induttiva per indisponibilità o inattendibilità dei dati, la pretesa va riferita all'intero anno solare di riferimento, salvo prova dell'installazione in epoca successiva.
- Nel processo tributario, la regola sull'onere della prova deve essere applicata in coerenza con la normativa tributaria sostanziale: le presunzioni legali previste dalla legge speciale restano operanti e non possono essere neutralizzate da un richiamo generico ai principi civilistici sul possesso.
- La prova liberatoria, quando la legge collega il tributo all'installazione e non al semplice possesso, deve riguardare il momento dell'installazione del bene o dell'apparecchio e non altri fatti solo apparentemente analoghi.
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