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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19010/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, mediante due atti formalmente qualificati come compravendite, di tutti gli immobili appartenenti a un soggetto poi deceduto a favore del nipote. La moglie e i figli del defunto hanno agito chiedendo, in via principale, l’annullamento dei contratti per incapacità naturale del venditore e, in subordine, la simulazione delle vendite come donazioni dissimulate, con conseguente riduzione delle liberalità per reintegrare la quota di legittima. Il tribunale ha dichiarato prescritta l’azione di annullamento e improponibile l’azione di riduzione. In appello, invece, la domanda è stata accolta. Il ricorrente per cassazione ha censurato: 1) la decisione di merito per avere escluso l’improponibilità dell’azione di riduzione, sostenendo che gli attori, avendo accettato l’eredità con beneficio di inventario ma senza tempestivo inventario, dovevano essere considerati eredi puri e semplici e, quindi, soggetti alla condizione di cui all’art. 564 c.c.; 2) l’omesso esame della documentazione bancaria che avrebbe provato il pagamento dei prezzi di vendita e, quindi, escluso la simulazione; 3) la conseguente richiesta di nuova regolazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha distinto il caso del legittimario totalmente pretermesso, che agisce come terzo e non deve previamente accettare con beneficio di inventario, dal caso del legittimario che, avendo già acquisito la qualità di erede, promuove una simulazione relativa solo in funzione della riduzione. Nel caso concreto, poiché gli attori avevano già accettato l’eredità con beneficio di inventario, erano divenuti eredi e la domanda di simulazione relativa finalizzata esclusivamente alla riduzione era soggetta alla condizione di cui all’art. 564 c.c.; inoltre, la tardiva redazione dell’inventario non integra decadenza dal beneficio, ma impedisce di conseguirlo. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese, applicando il principio secondo cui la preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è richiesta quando la simulazione relativa sia proposta da chi ha già la qualità di erede e sia finalizzata alla sola riduzione. La decisione impugnata è stata quindi annullata limitatamente al motivo accolto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati prospettati come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha esaminato il primo come censura di diritto e ha ritenuto assorbiti gli altri.

  • art. 484 c.c.

    l’accettazione con beneficio di inventario è una fattispecie a formazione progressiva, che richiede dichiarazione e inventario.

  • art. 485 c.c.

    l’inutile decorso del termine per l’inventario comporta che l’erede sia considerato puro e semplice, non una vera e propria decadenza dal beneficio.

  • art. 487 c.c.

    il termine per l’inventario non integra decadenza, ma rileva ai fini del mancato conseguimento del beneficio; il richiamo è stato usato per confutare la tesi della parte ricorrente sulla tardività dell’inventario.

  • art. 488 c.c.

    concorre, insieme agli artt. 485 e 487 c.c., a delineare la conseguenza del mancato rispetto dei termini dell’inventario: erede puro e semplice.

  • art. 564 c.c.

    la preventiva accettazione con beneficio di inventario è richiesta per l’esercizio dell’azione di riduzione solo quando il legittimario abbia anche la qualità di erede; non opera per il legittimario totalmente pretermesso.

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato per il riparto dell’onere probatorio; la Corte richiama il principio per cui grava su chi eccepisce la pretermissione sostanziale dimostrarne i presupposti, ma nel caso concreto valorizza soprattutto la già intervenuta qualità di eredi degli attori.

  • art. 1414 c.c.

    è richiamato dal ricorrente per sostenere la simulazione relativa delle compravendite dissimulate come donazioni.

  • art. 457 c.c.

    è richiamato per affermare che, nella successione testamentaria, il legittimario totalmente pretermesso non è chiamato all’eredità sino a quando l’istituzione testamentaria non sia ridotta.

  • art. 775 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non è oggetto di autonoma decisione nel merito.

  • art. 192 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza autonoma trattazione decisoria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Il legittimario totalmente pretermesso agisce, ai fini dell’azione di simulazione relativa proposta per reintegrare la quota di legittima, come terzo e non come erede; perciò non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
  • La preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario richiesta dall’art. 564 c.c. opera soltanto quando il legittimario che agisce abbia già acquistato la qualità di erede e la simulazione relativa sia proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione.
  • L’accettazione con beneficio di inventario è una fattispecie a formazione progressiva: la dichiarazione di accettazione produce l’acquisto della qualità di erede, ma la limitazione di responsabilità intra vires è subordinata anche alla tempestiva redazione dell’inventario.
  • La tardiva formazione dell’inventario non integra una decadenza dal beneficio già acquisito, ma impedisce che il beneficio si perfezioni; l’erede è quindi considerato puro e semplice.
  • Quando la simulazione relativa di una compravendita è dedotta solo per far emergere una donazione dissimulata da ridurre, la verifica della qualità processuale del legittimario è decisiva ai fini dell’ammissibilità dell’azione e del rispetto dell’art. 564 c.c.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDonazioniCompravenditaImpugnazioni
RamiSuccessioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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