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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18991/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto, in assenza di contestazioni dell’Agenzia delle entrate, dell’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197/2022 e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava da avvisi di accertamento notificati a una società e ai soci per IRAP, IVA e IRPEF relative all’anno d’imposta 2009. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dei contribuenti, dopo avere dichiarato la carenza di giurisdizione in ordine ai contributi previdenziali INPS. I contribuenti avevano quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate aveva resistito con controricorso e a sua volta proposto ricorso incidentale con quattro motivi. Successivamente, in pendenza del giudizio di cassazione, i ricorrenti principali hanno depositato memoria deducendo di avere definito la lite ai sensi dell’art. 1, commi 186, 188 e 189, della l. n. 197/2022, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, quando documentata dalla parte interessata e non contestata dalla controparte, comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio pendente.
  • In presenza di intervenuta definizione della lite, la Corte non esamina i motivi del ricorso principale o incidentale e si limita a prendere atto dell’effetto estintivo sopravvenuto.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione espressa.
  • Quando la causa è definita in modo agevolato nelle more del giudizio di legittimità, la sentenza impugnata non viene cassata nel merito, poiché il processo si chiude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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