Cassazione Civile, Ordinanza n. 18991/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto, in assenza di contestazioni dell’Agenzia delle entrate, dell’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197/2022 e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da avvisi di accertamento notificati a una società e ai soci per IRAP, IVA e IRPEF relative all’anno d’imposta 2009. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dei contribuenti, dopo avere dichiarato la carenza di giurisdizione in ordine ai contributi previdenziali INPS. I contribuenti avevano quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate aveva resistito con controricorso e a sua volta proposto ricorso incidentale con quattro motivi. Successivamente, in pendenza del giudizio di cassazione, i ricorrenti principali hanno depositato memoria deducendo di avere definito la lite ai sensi dell’art. 1, commi 186, 188 e 189, della l. n. 197/2022, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato per la memoria depositata in cassazione con la quale è stata allegata la definizione della lite
art. 1, commi 186, 188 e 189, L. 29 dicembre 2022, n. 197
utilizzato come base normativa della definizione agevolata della controversia, ritenuta idonea a determinare la cessazione della materia del contendere
art. 1, commi 186, 188 e 189, l. 29/12/2022, n. 197
la documentazione prodotta è stata considerata sufficiente, in mancanza di contestazioni dell’Agenzia, per dichiarare l’estinzione del giudizio
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando documentata dalla parte interessata e non contestata dalla controparte, comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio pendente.
- In presenza di intervenuta definizione della lite, la Corte non esamina i motivi del ricorso principale o incidentale e si limita a prendere atto dell’effetto estintivo sopravvenuto.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione espressa.
- Quando la causa è definita in modo agevolato nelle more del giudizio di legittimità, la sentenza impugnata non viene cassata nel merito, poiché il processo si chiude per cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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