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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19001/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per PREU relativo all’anno 2009, emesso per somme giocate tramite apparecchi di divertimento e intrattenimento con vincite in denaro privi del nulla osta previsto dall’art. 38, comma 5, l. n. 388/2000. La contribuente impugnava l’atto, ma sia la CTP sia la CTR respingevano le sue doglianze. In cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell’art. 39-quater d.l. n. 269/2003 e dell’art. 110, comma 9, TULPS, assumendo che il richiamo a quest’ultima norma fosse incongruo e che l’accertamento non dovesse essere fondato sul programma SCAAMS; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che aveva prodotto dati memorizzati e leggibili e che l’Ufficio non aveva provato l’alterazione dei dati, sicché non si poteva ricorrere al criterio forfettario; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la relazione SOGEI non attesterebbe l’alterazione dei dati né l’accesso al software; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva attribuito valore vincolante al programma SCAAMS, ma aveva accertato l’assenza di leggibilità dei dati; il richiamo all’art. 110, comma 9, TULPS era solo funzionale a qualificare il regime sanzionatorio per apparecchi non collegati alla rete telematica e privi di nulla osta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la CTR aveva accertato che era possibile accedere al software del contatore e resettare i valori con specifica password, circostanza idonea a integrare una non corretta memorizzazione e a giustificare la determinazione induttiva del PREU ai sensi dell’art. 39-quater, comma 3. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Il quarto motivo è stato respinto perché il rigetto dell’appello implicava il rigetto della censura sulla motivazione dell’avviso; quindi non vi era omessa pronuncia in senso tecnico. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39-quater d.l. n. 269/2003

    Per gli apparecchi privi di nulla osta il PREU è dovuto; se i dati delle somme giocate non sono memorizzati o leggibili, risultano memorizzati in modo non corretto o sono stati alterati, l’Amministrazione determina induttivamente la base imponibile sulla base dell’importo forfetario giornaliero.

  • art. 110, comma 9, TULPS

    Rileva sul piano sanzionatorio per l’installazione o l’uso di apparecchi non rispondenti alle prescrizioni di legge; nel caso concreto il richiamo serve solo a sottolineare il trattamento sanzionatorio degli apparecchi non collegati alla rete telematica e privi di nulla osta.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è stata respinta perché, sulla base dell’accertamento di merito, la situazione di non corretta memorizzazione dei dati giustificava il ricorso al criterio induttivo; non è stata ravvisata una violazione del riparto dell’onere probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti nel primo e secondo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito sono diverse.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il rigetto dell’appello implica logicamente il rigetto della questione sulla motivazione dell’atto impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà titolo, in caso di rigetto del ricorso, all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 38, comma 5, l. n. 388/2000

    Nulla osta richiesto per gli apparecchi; la sua assenza rileva ai fini della debenza del PREU.

  • art. 39, comma 13, d.l. n. 269/2003

    Ha introdotto il PREU sugli apparecchi e congegni indicati dall’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.

  • art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.

    Individua gli apparecchi e congegni cui si applica il PREU introdotto dall’art. 39, comma 13, d.l. n. 269/2003.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accerta che i dati memorizzati dagli apparecchi non sono leggibili o risultano comunque inaffidabili, l’Amministrazione può determinare induttivamente la base imponibile del PREU secondo il criterio forfetario previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura un passaggio non decisivo o una motivazione non effettivamente posta a fondamento della decisione, è inammissibile.
  • La possibilità di accedere al software di registrazione e di azzerare i valori mediante password integra un indice di non corretta memorizzazione dei dati, sufficiente a legittimare l’accertamento induttivo senza necessità di provare in concreto l’alterazione già avvenuta.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
  • Il rigetto dell’appello che conferma l’atto impugnato comporta il rigetto implicito delle censure sulla motivazione dell’atto stesso; tale esito non si denuncia come omessa pronuncia, ma eventualmente come errore di diritto o di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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