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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 733 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva riconosciuto la legittimità del diniego di definizione agevolata dei carichi di ruolo relativi alle imposte dirette dell'anno 1997. Ha dedotto, in particolare, l'insufficiente motivazione del diniego, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di negare il condono per la tardiva notifica del provvedimento, la violazione dell'affidamento derivante dall'invito del concessionario alla definizione e la violazione degli obblighi informativi dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso i passaggi essenziali del provvedimento amministrativo necessari per verificare la censura sulla motivazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: i ruoli erano stati affidati all'agente della riscossione il 10 dicembre 2001, oltre il termine del 30 giugno 2001 previsto per la definizione agevolata, e il diniego notificato il 27 novembre 2009 era tempestivo, poiché intervenuto entro il termine del 31 dicembre 2011 previsto dalla normativa sopravvenuta. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché le relative questioni non erano state adeguatamente documentate e trascritte per consentire alla Corte di verificarne la novità o la tempestiva proposizione nei precedenti gradi. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 5.000 euro di spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, successivamente estesa ai ruoli consegnati fino al 30 giugno 2001.

    La definizione agevolata si applica esclusivamente ai carichi affidati al concessionario entro il termine previsto dalla legge; i ruoli consegnati il 10 dicembre 2001 ne restano esclusi.

  • Decreto-legge n. 143 del 2003

    Estensione della definizione ai ruoli consegnati fino al 30 giugno 2001.

    Il termine rilevante per l'accesso al condono è stato fissato al 30 giugno 2001, senza possibilità di includere ruoli successivi.

  • Decreto-legge n. 138 del 2011, art. 2, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla Legge n. 148 del 2011

    Le somme dichiarate e non versate nell'ambito di condoni e sanatorie possono essere recuperate coattivamente entro il 31 dicembre 2011.

    La normativa ha previsto un termine entro il quale l'Amministrazione poteva procedere al recupero e alla contestazione delle somme non dovute o non versate; il diniego notificato nel 2009 è stato quindi considerato tempestivo.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

    Chi contesta in cassazione la motivazione di un atto amministrativo deve trascrivere nel ricorso i passaggi rilevanti dell'atto e degli atti processuali necessari; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma la relativa censura deve essere formulata in modo verificabile e autosufficiente nel giudizio di cassazione.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 6, 7 e 10

    Le disposizioni sullo Statuto dei diritti del contribuente tutelano informazione, motivazione, collaborazione e affidamento, ma non consentono di superare i requisiti sostanziali e temporali stabiliti dalla disciplina eccezionale del condono.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a)

    La norma invocata dal contribuente non è stata ritenuta applicabile per ricavare analogicamente un termine di decadenza dell'Amministrazione in materia di condono.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, il ricorrente totalmente soccombente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Le definizioni agevolate e i condoni fiscali hanno natura eccezionale: i requisiti, le scadenze e l'ambito oggettivo devono essere verificati rigorosamente e non possono essere ampliati facendo leva su principi generali o sull'affidamento.
  • Per stabilire se un carico è definibile rileva la data di consegna o affidamento del ruolo all'agente della riscossione, non la data del pagamento effettuato dal contribuente.
  • Un pagamento effettuato per un carico non rientrante nel condono non perfeziona la definizione agevolata e può essere imputato dall'Amministrazione come semplice acconto.
  • L'assenza di un termine espresso per il diniego non comporta automaticamente la decadenza dell'Amministrazione; occorre verificare la disciplina speciale applicabile e gli eventuali termini introdotti successivamente.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere gli atti e i passaggi su cui si fondano le censure; la mancata osservanza del principio di autosufficienza conduce all'inammissibilità.
  • L'invito o l'errore operativo del concessionario non crea, di regola, un diritto al condono in contrasto con i requisiti inderogabili di legge, salvo specifiche circostanze normative dimostrate.

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