Sentenza del 13/01/2017 n. 7 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella esattoriale - Equitalia - Notifica diretta tramite il servizio postale - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio aveva accertato per il 2006 maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA, dopo l’omessa presentazione delle dichiarazioni e l’esame dei conti bancari della società e dell’amministratore. La società contestava l’insufficienza e l’inaffidabilità dei prospetti bancari, l’attribuzione alla società di movimenti sui conti personali dell’amministratore e la sproporzione dei redditi ricostruiti, inclusa l’applicazione di una redditività del 40%. In appello contestava inoltre la declaratoria di tardività del ricorso: l’atto, notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., era stato ritirato il 24 gennaio 2012 e il ricorso era stato spedito il 23 marzo 2012. L’Ufficio sosteneva che il termine decorresse dalla ricezione, il 20 gennaio 2012, della raccomandata informativa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha riconosciuto tempestivo il ricorso di primo grado: per il destinatario, nella notifica ex art. 140 c.p.c., il termine decorre dal ricevimento della raccomandata informativa oppure, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione; nel caso concreto il ricorso, spedito il 23 marzo 2012, era tempestivo rispetto al ritiro dell’atto il 24 gennaio 2012, avvenuto prima della scadenza dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata il 18 gennaio. Ha quindi esaminato il merito, ma ha respinto le contestazioni della società: le risultanze bancarie sono assistite da presunzioni legali relative e la contribuente non ha fornito una prova analitica contraria; è inoltre ammesso estendere le indagini ai conti dell’amministratore di una società a ristretta base sociale, salvo prova contraria, qui assente. Respinte anche le censure sulla ricostruzione e sulla redditività, non adeguatamente contrastate. In conclusione, la Commissione dichiara tempestivo il ricorso di primo grado ma respinge l’appello, lasciando quindi ferma la pretesa tributaria. Spese di entrambi i gradi a carico della società soccombente, liquidate complessivamente in 3.000 euro.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Nella fattispecie, la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con ricorso spedito il 23/3/2012, da ritenersi tempestivo, secondo la ricordata interpretazione della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/92 in quanto coincidente con il 60^ giorno successivo al 24/1/2012, data di ritiro dell'atto presso la casa comunale effettuato in pendenza e prima dello scadere del termine di 10 giorni dalla data( 18/1/2012) di spedizione della raccomandata informativa.
Il termine per impugnare l’atto tributario è di sessanta giorni e, nel caso concreto, è stato computato dalla data di ritiro dell’atto, che ha assicurato la conoscenza effettiva prima che fossero decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Invero, stante l'espresso richiamo dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita secondo le disposizioni contenute negli artt. 137 e ss. del c.p.c.
La notificazione degli atti tributari segue, per quanto richiamato dalla norma, le regole del codice di procedura civile, compreso il meccanismo sussidiario dell’art. 140 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Al riguardo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 14.01.2010, che ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa "anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione".
Per il destinatario la notificazione non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa: rileva il suo ricevimento oppure, in mancanza, il decorso di dieci giorni dalla spedizione. La data di perfezionamento per il destinatario è distinta da quella per il notificante.
Art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973
Invero, le norme che attribuiscono all'Ufficio il potere di svolgere indagini bancarie(art. 32, comma 1, DPR n. 600/73 per le imposte dirette e art. 51, comma 2, DPR n. 633 per l'Iva)introducono una presunzione legale iuris tantum, che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, in base alla quale sia i prelevamenti sia i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno imputati a ricavi conseguiti dal medesimo nella propria attività d'impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione).
Per le imposte dirette, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente sono presunti riferibili all’attività d’impresa e costituiscono ricavi, salvo prova contraria del contribuente. Trattandosi di presunzione legale relativa, non occorrono i requisiti richiesti per le presunzioni semplici.
Art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972
Invero, le norme che attribuiscono all'Ufficio il potere di svolgere indagini bancarie(art. 32, comma 1, DPR n. 600/73 per le imposte dirette e art. 51, comma 2, DPR n. 633 per l'Iva)introducono una presunzione legale iuris tantum, che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, in base alla quale sia i prelevamenti sia i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno imputati a ricavi conseguiti dal medesimo nella propria attività d'impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione).
Per l’IVA, la disciplina delle indagini bancarie fonda una presunzione legale relativa sui movimenti di conto; il contribuente può superarla dimostrando che le operazioni sono già state considerate nella base imponibile o sono estranee alla produzione del reddito.
Art. 2729 c.c.
Invero, le norme che attribuiscono all'Ufficio il potere di svolgere indagini bancarie(art. 32, comma 1, DPR n. 600/73 per le imposte dirette e art. 51, comma 2, DPR n. 633 per l'Iva)introducono una presunzione legale iuris tantum, che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, in base alla quale sia i prelevamenti sia i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno imputati a ricavi conseguiti dal medesimo nella propria attività d'impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione).
I requisiti di gravità, precisione e concordanza riguardano le presunzioni semplici; non sono necessari per le presunzioni legali relative derivanti dalle indagini bancarie. La Commissione richiama inoltre tali requisiti nel valutare la censura relativa alla ricostruzione presuntiva, ma ritiene che la presunzione legale e gli elementi convergenti dell’accertamento non siano stati efficacemente contestati.
Massime di principio
- Nelle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la spedizione della raccomandata informativa non fa decorrere da sola, per il destinatario, il termine per impugnare: rileva il ricevimento della raccomandata oppure, comunque, il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Se l’atto viene ritirato prima, la conoscenza effettiva può essere rilevante per calcolare la tempestività del ricorso.
- Le risultanze delle indagini bancarie possono fondare una presunzione legale relativa: il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e riferita alle singole operazioni, non bastando contestazioni generiche o la mera denuncia di errori non identificati.
- In una società a ristretta base sociale, le indagini bancarie possono estendersi ai conti personali di soci e amministratori e i movimenti possono essere riferiti all’attività d’impresa, salvo prova contraria specifica del contribuente.
- La tempestività del ricorso non comporta l’accoglimento delle contestazioni di merito: una volta superata la questione processuale, il contribuente deve comunque contrastare con elementi probatori adeguati la ricostruzione tributaria e le presunzioni applicate.
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