Sentenza del 13/01/2017 n. 702 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio pronunciata in sede di rinvio, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate nella controversia relativa all'avviso di accertamento notificato il 3 settembre 1987 per IRPEG e ILOR, anno d'imposta 1982. L'accertamento rettificava induttivamente il reddito d'impresa, anche per l'omessa compilazione del prospetto di bilancio e la mancata allegazione alla dichiarazione dei documenti prescritti. Con sei motivi la società ha contestato: la mancata partecipazione dei soci al giudizio, assumendo un litisconsorzio necessario per la ristretta base sociale; il mancato rilievo dell'assoluzione penale del legale rappresentante e delle risultanze sulla regolarità contabile; la legittimità dell'accertamento induttivo per la mancata allegazione dei documenti; l'ammissibilità della riassunzione dell'Agenzia, per asserita mancanza di copia autentica della sentenza della Commissione tributaria centrale; e la ricostruzione del reddito, ritenuta priva di adeguati presupposti e basata anche sull'applicazione di una percentuale del 15% sul volume d'affari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: per l'accertamento di una società di capitali e dei suoi soci non ricorre, per questo solo fatto, il litisconsorzio necessario. Il secondo e il quarto motivo sono infondati: la sentenza penale irrevocabile è un elemento di prova liberamente valutabile nel processo tributario, e la scelta delle prove rilevanti spetta al giudice di merito, che nella specie ha valutato la decisione penale senza vizi logici. Il terzo motivo è inammissibile perché la legittimità dell'accertamento induttivo per mancata allegazione dei documenti non era stata impugnata davanti al giudice del rinvio e non poteva essere rimessa in discussione. Il quinto motivo è inammissibile: la CTR aveva accertato che la copia della sentenza della Commissione tributaria centrale allegata alla riassunzione era autentica; l'eventuale contestazione di tale accertamento avrebbe richiesto la revocazione. Il sesto motivo è infondato: le gravi omissioni documentali consentivano l'accertamento induttivo e la CTR ha ritenuto attendibili gli elementi e le presunzioni utilizzati dall'ufficio. La ricostruzione considerava, tra l'altro, compensi dichiarati per Lire 6.939.000, beni destinati alla rivendita e volume d'affari di Lire 1.171.790.000; la società non aveva formulato contestazioni specifiche idonee a infirmare gli elementi raccolti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
La regola dell'imputazione unitaria dei redditi ai soci e del conseguente litisconsorzio necessario riguarda le società di persone e le associazioni disciplinate dall'art. 5; non si estende automaticamente alle società di capitali, come la s.r.l. ricorrente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio
L'integrazione del contraddittorio è necessaria quando sussiste un litisconsorzio necessario, come nelle controversie unitarie relative a società di persone e soci; la regola non determina, invece, un litisconsorzio tra una società di capitali e i suoi soci.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29)
Quando procedimenti connessi riguardano soggetti interessati dalla medesima fattispecie, la riunione può essere utilizzata nei casi previsti; nel passaggio citato è indicata come alternativa processuale all'integrazione del contraddittorio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 5
l'omessa compilazione del prospetto di bilancio e l'omessa allegazione in sede di dichiarazione degli atti richiesti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 5 (bilancio con conto profitti e perdite con la copia della relazione degli amministratori e della delibera di approvazione)
La mancata predisposizione o allegazione dei documenti contabili richiesti è stata considerata, nel caso concreto, una grave omissione rilevante per la legittimità dell'accertamento induttivo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. b)
avendo ritenuto che l'ufficio "correttamente aveva proceduto ad accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 39, comma 2, lett. b)", non risultando allegati alla dichiarazione i documenti e le scritture prescritte
La Commissione tributaria centrale aveva ritenuto applicabile il metodo induttivo in ragione della mancata allegazione dei documenti e delle scritture prescritte; la relativa statuizione, non impugnata davanti al giudice del rinvio, era ormai estranea al successivo dibattito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
Il ricorso al criterio induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), è consentito pur in presenza di contabilità formalmente regolare, allorquando da presunzioni semplici, assistite dal carattere di gravità precisione e concordanza, possa logicamente presumersi l'esistenza di operazioni non contabilizzate o irregolarmente contabilizzate e quindi l'inattendibilità della dichiarazione del contribuente.
Anche una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento induttivo se presunzioni gravi, precise e concordanti consentono di ravvisare operazioni non contabilizzate o contabilizzate irregolarmente e, di conseguenza, l'inattendibilità della dichiarazione.
Massime di principio
- Il litisconsorzio necessario tra società e soci non discende dalla sola ristrettezza della base sociale: il principio di unitarietà dell'accertamento e di imputazione automatica dei redditi ai soci riguarda le società di persone e le associazioni, non si applica automaticamente alle società di capitali.
- Nel processo tributario l'assoluzione penale relativa a fatti collegati all'accertamento non vincola il giudice tributario: costituisce un elemento di prova da valutare insieme alle altre risultanze, anche presuntive.
- La mancata contestazione davanti al giudice di rinvio di una statuizione già resa impedisce di rimetterla in discussione nelle fasi successive; occorre impugnare tempestivamente i capi che si intendono contestare.
- Se il giudice di merito accerta che il documento allegato è autentico, la contestazione di quell'accertamento non può essere riproposta come semplice censura di diritto: nel caso esaminato la Corte indica la revocazione quale rimedio eventualmente esperibile.
- L'accertamento induttivo può essere legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando omissioni significative o presunzioni gravi, precise e concordanti ne dimostrino l'inattendibilità. Il contribuente deve formulare contestazioni specifiche e fornire elementi idonei a contrastare i riscontri dell'ufficio.
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