Sentenza del 13/01/2017 n. 703 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava cartelle di pagamento per IVA mensile non versata negli anni 1995 e 1996, comprensive di sanzioni e interessi. La società aveva impugnato le cartelle limitatamente alle sanzioni, invocando la crisi di liquidità e la forza maggiore; la Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente ridotto le sanzioni. In appello la contribuente aveva chiesto la cessazione della materia del contendere, sostenendo di aver definito i ruoli ai sensi dell’art. 12 della legge n. 289/2002 e di aver versato l’importo richiesto, pari all’80%. L’Agenzia ha contestato che il condono potesse considerarsi perfezionato, anche per l’omesso pagamento della seconda rata. La Corte ha rilevato d’ufficio, in via assorbente, che il condono dell’art. 12 non è applicabile ai debiti IVA, in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione europea. La società aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per errata indicazione del vizio e delle norme, un giudicato interno e la pendenza di giudizi connessi: tali argomenti non hanno impedito la decisione, rispettivamente perché la censura era chiaramente individuabile, perché il giudicato invocato era irrilevante o non formatosi, e perché la disapplicazione del condono rendeva irrilevanti le questioni sul ritardo della seconda rata e sull’errore scusabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, perché esamini il merito e provveda anche sulle spese. La Corte non ha deciso nel merito la contestazione originaria sulle sanzioni né ha stabilito l’importo definitivamente dovuto. Ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante la dedotta errata qualificazione del vizio; ha escluso che le eccezioni di giudicato e di connessione potessero ostare alla decisione; ha affermato che l’art. 12 della legge n. 289/2002 deve essere disapplicato nella parte applicabile all’IVA, sicché il pagamento previsto da tale condono non poteva giustificare la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, non è condizione necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, essendo invece necessario che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia.
L’ammissibilità dipende dalla riconoscibilità del vizio dedotto e dalla sua astratta idoneità a incidere sulla decisione, non dalla perfetta indicazione formale della norma o del numero dell’articolo.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
E' per conseguenza ammissibile il ricorso col quale si lamenti la violazione di una norma processuale sotto il profilo della violazione di legge anzichè sotto quello dell'error in procedendo contemplato dall'art. 360, dal comma 1, n. 4).
Un errore processuale può essere esaminato anche se il ricorrente lo ha formalmente ricondotto alla violazione di legge, purché la censura sia esposta in modo chiaro.
Art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Con riferimento all'iva, difatti, cui si riferisce la controversia in esame, la L. n. 289 del 2002, art. 12 va senz'altro disapplicato.
La definizione agevolata prevista dall’art. 12 non può essere applicata ai debiti IVA quando comporta una rinuncia alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, in contrasto con il diritto dell’Unione.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22
E', allora, d'immediata evidenza il contrasto della norma con la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, C-132/06, con cui, all'esito di una procedura d'infrazione promossa dalla Commissione europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della citata sesta direttiva) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioni ivi indicate.
Il condono dell’IVA che riduce un debito tributario già accertato è incompatibile con gli obblighi europei di applicazione e riscossione dell’IVA; la Corte applica tale principio anche alla definizione prevista dall’art. 12 della legge n. 289/2002.
Principio di effettività del diritto dell’Unione europea
Il principio di effettività comporta l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione.
Quando necessario per garantire l’effettività del diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve rilevare e applicare d’ufficio le norme europee anche se la questione non è stata sollevata dalle parti e anche in sede di cassazione.
Art. 100 c.p.c.
La Corte considera inconferente il richiamo all’interesse ad agire: prima di valutare l’interesse residuo alla prosecuzione del processo occorreva stabilire se il condono invocato fosse applicabile. La questione dell’interesse è quindi assorbita dalla preliminare inapplicabilità della definizione.
Art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile
La norma è stata invocata dall’Agenzia, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione: decide sulla base dell’incompatibilità del condono IVA con il diritto dell’Unione.
Massime di principio
- Una definizione agevolata nazionale che riduce o condona debiti IVA già accertati non può essere applicata se contrasta con gli obblighi europei di riscossione dell’IVA; il giudice deve disapplicare la norma interna incompatibile.
- Il giudice può rilevare d’ufficio il contrasto con il diritto dell’Unione anche se le parti non lo hanno dedotto e anche nel giudizio di cassazione, quando lo richiede il principio di effettività.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che la definizione invocata sia giuridicamente applicabile: il pagamento effettuato in base a un condono incompatibile non basta, da solo, a chiudere la controversia.
- L’errata indicazione formale del numero o della categoria del vizio di cassazione non determina automaticamente l’inammissibilità, se dal ricorso si comprende chiaramente la censura e il vizio è astrattamente idoneo a incidere sulla pronuncia.
- Quando una questione preliminare esclude in radice l’applicabilità del condono, diventano irrilevanti le questioni sul perfezionamento del pagamento rateale, sull’imputabilità del ritardo e sull’errore scusabile.
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