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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 705 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo a un atto registrato il 30 dicembre 2004, notificato il 7 dicembre 2006. La contribuente aveva contestato in primo grado la valutazione dell’Ufficio sul terreno, ritenuto ricadente in zona D3, ma non aveva eccepito la mancanza o l’invalidità della delega del funzionario che aveva firmato l’avviso. La CTP di Vibo Valentia aveva respinto il ricorso; in appello, la CTR della Calabria aveva annullato l’avviso per la presunta mancanza di una valida delega, senza esaminare gli altri motivi. L’Agenzia ha impugnato la decisione deducendo: motivazione insufficiente della sentenza sulla ritenuta invalidità della delega; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti dei poteri officiosi del giudice, perché la contribuente non aveva sollevato quella censura; violazione dell’art. 42 del DPR n. 600/1973, sostenendo che la sottoscrizione del funzionario preposto al reparto competente non comportasse nullità.

La decisione

La Cassazione, con sentenza decisa il 20 settembre 2016 e depositata il 13 gennaio 2017, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto decisivo che la contribuente non avesse contestato nel ricorso introduttivo la sottoscrizione o la delega del firmatario: nel processo tributario la nullità dell’avviso non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione deve essere formulata nel primo grado, altrimenti non può essere introdotta nelle fasi successive. La CTR non poteva quindi annullare l’avviso per un vizio non dedotto. Il terzo motivo è rimasto assorbito; il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1, 2 e 3

    Tale principio andava va ribadito, anche, per l'ipotesi di (assunta) sottoscrizione dell'atto impositivo da parte di soggetto diverso da quelli individuati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, in quanto del medesimo art. 42, il comma 3 sanziona con la nullità la violazione di tale precetto (e di quelli contenuti nel comma 2).

    La norma individua i soggetti legittimati a sottoscrivere l’avviso e prevede la nullità per la violazione dei requisiti di sottoscrizione e degli altri precetti richiamati. Tuttavia, nel caso deciso, il relativo vizio doveva essere eccepito dalla contribuente nel primo grado e non poteva essere rilevato d’ufficio.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 61, comma 2

    Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 61, comma 2, dispone, a sua volta, che tale nullità (oltre a quella di cui al art. 43, comma 3 e quella derivante, in genere, da difetto di motivazione) deve essere eccepita, a pena di decadenza, nel primo grado del giudizio (e non è dedotto che ciò sia stato fatto) e non può, dunque, esser rilevata d'ufficio, in ogni grado.

    Le nullità dell’avviso contemplate dalla disposizione devono essere eccepite nel giudizio di primo grado, a pena di decadenza; non possono essere rilevate autonomamente dal giudice né introdotte per la prima volta nelle fasi successive.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Pertanto, non emergendo alcuna censura in prime cure in relazione ai requisito formali richiesti dal citato art. 42, la C.T.R. non avrebbe potuto rilevare, nemmeno di ufficio, alcun vizio in proposito.

    Il giudice tributario deve decidere entro i limiti delle contestazioni formulate dalla parte: non può fondare l’annullamento dell’atto su un vizio di sottoscrizione che non è stato dedotto nel ricorso introduttivo e che non è rilevabile d’ufficio.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2

    La disposizione è richiamata nel precedente giurisprudenziale fatto proprio dalla Corte per sostenere che, nel processo tributario, le eccezioni non formulate nel primo grado non possono essere introdotte nelle successive fasi. La decisione applica tale principio alla censura sulla sottoscrizione dell’avviso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, i vizi di nullità dell’atto impositivo, compresi quelli relativi alla sottoscrizione o alla delega del firmatario, devono essere specificamente dedotti nel ricorso di primo grado: di regola, il giudice non può rilevarli d’ufficio.
  • Una censura nuova introdotta soltanto in appello non consente di ottenere l’annullamento dell’atto per un vizio che non era stato incluso tra i motivi originari del ricorso.
  • Il giudice tributario deve mantenersi entro il perimetro della domanda e dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente; non può sostituirsi alla parte nell’individuazione delle ragioni di invalidità dell’atto.
  • Quando la decisione impugnata è cassata con rinvio, la controversia non è definitivamente decisa nel merito: il giudice di rinvio deve proseguire il giudizio attenendosi ai principi affermati dalla Cassazione e regolare anche le spese secondo quanto disposto.

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