Sentenza del 13/01/2017 n. 10 - Corte Costituzionale
Finanza Pubblica - Contabilità dello Stato e degli enti pubblici - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti della Sezione regionale di controllo, per il Veneto, della Corte dei Conti - Verifica della regolarita' del rendiconto del gruppo consiliare misto - superamento dei limiti costituzionali dell'organo statale - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione ha promosso conflitto di attribuzione contro la deliberazione n. 312 del 25 giugno 2015, che dichiarava irregolare, nei limiti e per gli importi indicati, il rendiconto del gruppo consiliare misto per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2015. Sosteneva che la Corte dei conti avesse leso l’autonomia regionale e dei gruppi consiliari esercitando un controllo non meramente documentale, ma di merito sull’inerenza delle spese. Contestava inoltre la richiesta di restituzione di somme riferite anche agli esercizi 2013 e 2014, nonostante le impugnazioni e le sospensioni invocate, nonché il giudizio di irregolarità su spese per personale e comunicazione, anche via web.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure sulla richiesta di restituzione e sulle specifiche spese per personale e comunicazione: riguardavano la legittimità dell’esercizio della funzione o l’interpretazione degli effetti delle sospensioni, non una lesione di attribuzioni costituzionali da far valere in conflitto. Ha respinto la censura principale: spettava alla Sezione regionale di controllo verificare la regolarità dei rendiconti secondo i criteri del D.P.C.M. 21 dicembre 2012. Il controllo può verificare veridicità, correttezza e attinenza delle spese alle funzioni istituzionali, senza sindacare il merito delle scelte discrezionali dei gruppi. Le eccezioni statali di tardività e genericità sono state respinte; quella di difetto di tono costituzionale è stata accolta per le censure specifiche e sulla restituzione. Nessun rinvio o statuizione sulle spese è indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
Art. 1, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
Questa Corte ha più volte evidenziato che l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida.
La disposizione attribuisce alla Sezione regionale di controllo il potere di verificare la conformità dei rendiconti alle prescrizioni e ai criteri delle linee guida; tale verifica non equivale a un sindacato sul merito delle scelte politiche di spesa.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, art. 1 dell’Allegato A, comma 3, lettera a)
Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la "veridicità e correttezza delle spese", con l'ulteriore puntualizzazione che "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" (comma 3, lettera a).
Le spese rendicontate devono essere veritiere e corrette e riconducibili all’attività istituzionale del gruppo. È quindi legittimo controllarne l’attinenza alle funzioni istituzionali, senza valutare l’opportunità o il merito delle scelte discrezionali.
Massime di principio
- Nel controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari, l’autonomia politica protegge le scelte discrezionali di spesa, ma non esclude la verifica della loro documentazione, correttezza e connessione con le finalità istituzionali.
- Il conflitto di attribuzione richiede che sia denunciata una lesione concreta delle attribuzioni costituzionali. Le contestazioni sulla correttezza di singole voci di spesa o sull’interpretazione di effetti sospensivi, se attengono soltanto alla legittimità dell’atto, devono essere proposte nelle sedi giurisdizionali ordinarie competenti.
- Un atto istruttorio che chiede chiarimenti o documenti non coincide necessariamente con l’atto finale di esercizio del potere: ai fini della tempestività del conflitto può rilevare la deliberazione conclusiva che dichiara irregolare il rendiconto.
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