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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 409 - Comm. Trib. Prov. Roma

Notificazioni - Riscossione - Cartella esattoriale - Notificazione diretta da parte del concessionario a mezzo del servizio postale - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha ritenuto valida la notificazione postale diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario, ricavando tale facoltà dal combinato disposto delle norme sulla riscossione e sulla notificazione postale. Il testo fornito non riporta gli ulteriori dati della decisione, quali l’identità delle parti, l’esito formale del ricorso, le spese o eventuali importi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia concerne la validità della notificazione di una cartella esattoriale eseguita direttamente dal concessionario tramite il servizio postale. Il testo sostiene la legittimità di questa modalità, in quanto la disciplina della notificazione postale della cartella prevista dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 ha carattere speciale e consente al concessionario di avvalersi di Poste Italiane.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    la notifica per posta della cartella di pagamento di cui all'articolo 26 del d.P.R. n. 602/73 ha carattere di specialità

    La notificazione postale della cartella di pagamento segue una disciplina speciale, distinta dalle regole ordinarie di notificazione.

  • Artt. 45 e 65 del d.lgs. n. 112/1999

    la possibilità di avvalersi di Poste italiane si desume dagli articoli 45 e 65 del decreto legislativo n. 112/99, da applicare in combinato disposto con l'articolo 14 legge n.890/1982 e con l'articolo 60 del decreto sulla riscossione.

    Le disposizioni consentono al concessionario della riscossione di avvalersi del servizio postale per notificare la cartella, lette insieme alle norme specifiche sulla notificazione postale e sulla riscossione.

  • Art. 14 della legge n. 890/1982

    La norma concorre, nel combinato disposto indicato dal Collegio, a fondare la possibilità di effettuare la notificazione della cartella tramite il servizio postale.

  • Art. 60 del d.P.R. n. 600/1973

    La disposizione in materia di riscossione è richiamata in combinato disposto con le norme che consentono al concessionario di utilizzare Poste Italiane per la notificazione.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella esattoriale tramite il servizio postale va valutata secondo la disciplina speciale dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, non esclusivamente secondo le regole ordinarie di notificazione.
  • Il concessionario può effettuare direttamente la notificazione postale della cartella avvalendosi di Poste Italiane, in base alla lettura congiunta delle disposizioni sulla riscossione e sulla notificazione postale.
  • La sola circostanza che la notificazione sia stata eseguita direttamente dal concessionario tramite il servizio postale non ne determina l’invalidità.

Testo integrale

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