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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05204/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da 13 cartelle di pagamento emesse per debiti tributari relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009. In primo grado la società aveva ottenuto l'annullamento di cinque cartelle, ritenute illegittime perché non precedute dalla notifica di atti prodromici di accertamento e liquidazione. In appello, però, la CTR ha accolto il gravame dell'Agenzia delle entrate, ritenendo legittime le cartelle notificare alla società quale beneficiaria di una scissione parziale e responsabile, nei limiti indicati dalla disciplina civilistica, per debiti fiscali della società scissa anteriori alla scissione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dei nuovi motivi e della nuova documentazione prodotta in appello dall'Ufficio; 2) omessa decisione e motivazione sull'appello incidentale condizionato relativo all'asserita possibilità per l'Ufficio di agire nei confronti della beneficiaria entro i limiti del patrimonio conferito; 3) violazione delle norme sul procedimento impositivo e sull'obbligo di notifica degli atti presupposti, sostenendo che avvisi di liquidazione e avvisi bonari dovessero essere notificati anche alla beneficiaria; 4) violazione della disciplina civilistica e tributaria sulla scissione, contestando che la beneficiaria rispondesse illimitatamente dei debiti fiscali anteriori alla scissione. L'agente della riscossione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva rispetto all'obbligo di notifica degli atti presupposti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'agente della riscossione. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della novità del motivo di appello era rilevabile d'ufficio e quindi non era censurabile come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Ha respinto il secondo motivo osservando che la CTR aveva effettivamente deciso sulla questione della responsabilità della beneficiaria, motivando sulla natura di scissione parziale e sull'anteriorità dei crediti tributari. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la CTR aveva accertato in fatto che la società scissa aveva già ricevuto la notifica delle liquidazioni d'imposta, e tale accertamento non era stato validamente censurato. Il ricorso incidentale, essendo legato alla medesima questione, è rimasto assorbito. Sul quarto motivo la Corte ha confermato che, in caso di scissione parziale, per i debiti fiscali relativi ad annualità anteriori alla scissione la beneficiaria risponde illimitatamente, secondo la disciplina tributaria speciale, che deroga ai limiti della responsabilità civilistica e non è incostituzionale. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è censurabile solo quando riguardi una domanda o eccezione devoluta al giudice; non è utilmente deducibile per questioni rilevabili d'ufficio o per mere difese.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia; nel caso concreto non è idoneo a colpire la questione della novità dei motivi di appello perché sottratta alle preclusioni processuali.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto; non si estende alle eccezioni improprie e alle mere difese, che restano deducibili anche in grado di gravame.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte richiama la possibilità di nuova produzione documentale in appello nel processo tributario quando rilevante ai fini della decisione.

  • art. 6 l. n. 212 del 2000

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di previa notifica degli atti del procedimento impositivo; la censura è stata respinta in fatto per l'avvenuta notifica alla scissa.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata dalla ricorrente sul procedimento di liquidazione; nel caso concreto la doglianza è stata superata dall'accertamento della pregressa notifica degli atti alla società scissa.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    La tempestiva notifica della cartella a uno dei coobbligati impedisce la decadenza, principio applicato alla notifica alla scissa con effetti verso la beneficiaria.

  • art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986

    In tema di scissione parziale, per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi anteriori alla scissione opera la responsabilità della beneficiaria secondo la disciplina tributaria speciale.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Conferma, per le somme dovute a seguito di violazioni tributarie, la responsabilità della beneficiaria anche per debiti anteriori alla scissione.

  • artt. 2506-bis, comma 3, e 2506-quater, comma 3, c.c.

    La Corte distingue la disciplina civilistica della scissione, che prevede limiti di responsabilità, dalla disciplina tributaria speciale che, per i debiti fiscali anteriori, consente una responsabilità più ampia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso stretto; restano deducibili le mere difese e le eccezioni improprie, incluse quelle rilevabili d'ufficio dal giudice.
  • Non è deducibile come omessa pronuncia la mancata decisione del giudice su una questione che sia rilevabile d'ufficio o che costituisca mera difesa, poiché tale profilo non è soggetto alle preclusioni dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.
  • Nel contenzioso tributario, la notifica dell'atto presupposto alla società scissa può spiegare effetti anche nei confronti della beneficiaria, impedendo la decadenza dell'azione di riscossione nei confronti del coobbligato.
  • In caso di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali relativi ad annualità anteriori alla scissione segue la disciplina tributaria speciale e può essere illimitata per la beneficiaria, in deroga ai limiti previsti dalla disciplina civilistica della scissione.
  • La disciplina tributaria della scissione, che amplia la responsabilità delle società beneficiarie per garantire l'agevole riscossione dei tributi, è compatibile con i principi costituzionali richiamati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOperazioni straordinarie
RamiProcesso civileTributiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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