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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21865/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale delle dichiarazioni fiscali, con recupero di IRPEG, IRAP, IVA, sanzioni e diniego di un credito d'imposta per attività di ricerca, ritenuto indebitamente fruito perché collegato all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riconoscendo lo sgravio già disposto dall'ufficio per alcune riprese ma confermando il recupero del credito d'imposta. La CTR aveva poi rigettato l'appello principale della contribuente e accolto quello incidentale dell'Agenzia, reputando valida la cartella, non necessaria la previa comunicazione di irregolarità e non estensibili al giudizio tributario le risultanze del parallelo procedimento penale. In cassazione la contribuente proponeva cinque motivi: 1) violazione degli artt. 36-bis e 42 d.P.R. 600/1973 per avere ritenuto legittima la cartella senza avviso di accertamento, nonostante il recupero del credito d'imposta fondato su fatture false; 2) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 6, comma 5, l. 212/2000 per avere escluso l'obbligo del contraddittorio preventivo e dell'avviso bonario; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'archiviazione del procedimento penale relativo alle false fatturazioni; 4) nullità della sentenza per omessa valutazione degli elementi istruttori tratti dal decreto di archiviazione e dalla consulenza del PM, che a dire della ricorrente avrebbero dimostrato l'effettiva esistenza del progetto di ricerca; 5) violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di interesse dell'Agenzia a proporre appello incidentale sulla quota IVA già sgravata in autotutela. L'Agenzia resisteva e, in via incidentale condizionata, sosteneva l'inammissibilità del primo motivo della contribuente per novità della questione relativa alla necessità di un avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della cooperativa. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione la questione della necessità di un avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973, mentre in appello era stata dedotta soltanto la carenza di motivazione della cartella e degli atti presupposti. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo: il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi della CTR, che aveva escluso la nullità della cartella sul rilievo che l'ufficio si era limitato a richiedere importi già liquidati in base alla dichiarazione; il terzo perché il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata valorizzazione di elementi istruttori o documenti; il quarto perché mirava, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. È stato infondato il quinto motivo, perché la CTR aveva correttamente accolto l'appello incidentale dell'Agenzia sulla quota IVA annullata in primo grado per errore di fatto, essendo emerso che il versamento prodotto riguardava un'annualità diversa. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato delle dichiarazioni può fondare la cartella quando la pretesa deriva dai dati dichiarati; la questione della sua estensione al recupero del credito d'imposta non è stata esaminata nel merito perché introdotta tardivamente.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come base del controllo automatizzato IVA sulle dichiarazioni.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di un avviso di accertamento motivato, ma la relativa censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 6, comma 5, l. n. 212/2000

    La censura sul contraddittorio preventivo è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro evocato per i motivi di violazione di legge, ma i relativi motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre nullità della sentenza e violazioni processuali, ma le censure sono state respinte perché volte a contestare il merito o infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame denunciabile riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    Non consente di sindacare in cassazione la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare viene escluso solo se manca in concreto; nel caso, la CTR ha potuto correttamente esaminare l'appello incidentale sull'IVA perché lo sgravio era stato disposto per un versamento relativo a diversa annualità.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per sostenere l'inammissibilità della nuova questione in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 5, l. n. 449/1997

    Richiamato solo come base del credito d'imposta per attività di ricerca oggetto del recupero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non devolute ai giudici di merito; la censura che ampli il tema del decidere rispetto a quanto dedotto in appello è inammissibile.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata valorizzazione di documenti o elementi istruttori.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, riservata al giudice di merito.
  • La cartella formata a seguito di controllo automatizzato può ritenersi sufficientemente motivata quando la pretesa deriva direttamente dai dati dichiarati dal contribuente e l'ufficio si limiti a liquidare importi già emergenti dalla dichiarazione.
  • Il mancato invio della comunicazione di irregolarità non determina automaticamente la nullità della cartella quando non risulti una modifica dei dati dichiarati e l'atto si limiti alla liquidazione di somme già esposte dal contribuente.
  • L'interesse a impugnare va valutato in concreto: la parte può dolersi in appello di una statuizione solo se questa le arreca un pregiudizio attuale e non meramente apparente.
  • In sede di legittimità è possibile controllare la correttezza giuridica e logica della motivazione, ma non sostituire l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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