Cassazione Civile, Ordinanza n. 36484/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a IRPEF e addizionale regionale per gli anni d’imposta 2006 e 2007. La contribuente aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario di primo grado; il ricorso era stato rigettato, ritenendosi valida la notificazione dei prodromici avvisi di accertamento eseguita a mezzo raccomandata. In appello, la CTR aveva invece accolto il gravame ritenendo, da un lato, che la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. non consentisse di capire a quale dei due avvisi di accertamento si riferisse e, dall’altro, che la cartella non indicasse in modo sufficiente le modalità di calcolo degli interessi. Le amministrazioni hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. perché la CTR non avrebbe considerato la documentazione prodotta, da cui risultava che erano stati spediti avvisi informativi distinti per entrambi gli avvisi di accertamento; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. perché sulla stessa questione si sarebbe già formato giudicato in un giudizio di querela di falso deciso dal Tribunale di Brescia; 3) violazione degli artt. 11, 25 e 30 del d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR richiesto l’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi in cartella, nonostante la disciplina di settore e la natura meramente matematica della liquidazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e, nei limiti della motivazione, il terzo motivo; ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto il principio per cui, in presenza di più atti da notificare ai sensi dell’art. 140 c.p.c., occorre che gli avvisi raccomandati o, se unico, l’avviso contenga l’indicazione degli atti cui si riferisce. Quanto alla motivazione della cartella sugli interessi, ha precisato che il giudice di merito non aveva verificato se la riscossione derivasse da mera liquidazione cartolare basata sui dati dichiarati, ovvero da rettifica impositiva; inoltre, ha richiamato il principio secondo cui, quando la cartella segue atti precedenti che hanno già determinato imposta e interessi, è sufficiente il richiamo di tali atti e l’indicazione del solo ulteriore importo accessorio, senza necessità di specificare singoli saggi o modalità di calcolo.
Norme richiamate
La censura è stata accolta perché la CTR non avrebbe considerato la documentazione prodotta in giudizio dagli enti ricorrenti.
Per la notificazione di più atti è necessario che ciascun atto sia portato a conoscenza del destinatario mediante avvisi raccomandati distinti oppure, se unico avviso, che questo specifichi chiaramente gli atti cui si riferisce.
Gli avvisi devono recare le indicazioni circa natura e provenienza di ciascun atto notificato, quando gli atti siano più di uno.
Il motivo sul giudicato esterno è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
artt. 11, 25 e 30 d.P.R. n. 602/1973
Sono richiamate come base normativa della riscossione e degli interessi; la Corte esclude che impongano sempre l’indicazione analitica delle modalità di calcolo in cartella.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Se la pretesa deriva da liquidazione cartolare sui dati dichiarati, la cartella può essere motivata con il richiamo alla dichiarazione e la liquidazione può consistere in una mera operazione matematica.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
È richiamato in parallelo all’art. 36-bis, per la liquidazione automatizzata basata sui dati dichiarati o presenti negli archivi.
Il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato normativamente e si risolve, nei casi indicati, in una mera operazione matematica.
La Corte richiama l’obbligo di motivazione degli atti della riscossione, specie quando la cartella sia il primo atto relativo agli interessi.
È richiamato quale norma generale sull’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
Massime di principio
- Quando la notificazione riguarda più atti e si utilizza il meccanismo di cui all’art. 140 c.p.c., la validità della notifica richiede che ciascun atto sia reso conoscibile al destinatario in modo specifico; in alternativa, un unico avviso è sufficiente solo se indica chiaramente tutti gli atti cui si riferisce.
- In cassazione, la denuncia di omesso esame della documentazione è fondata se il giudice di merito ignora atti decisivi già prodotti e idonei a dimostrare il corretto assolvimento dell’incombente notificatorio.
- La cartella di pagamento deve essere motivata in modo tale da consentire al contribuente il controllo della pretesa; tuttavia, se essa segue atti impositivi che hanno già determinato imposta e interessi, è sufficiente il richiamo a tali atti e l’indicazione dell’importo degli ulteriori accessori.
- Se la riscossione deriva da liquidazione automatizzata basata sui dati dichiarati dal contribuente, il requisito motivazionale della cartella è soddisfatto anche con il richiamo alla dichiarazione, perché il calcolo degli interessi si risolve in un’operazione matematica predeterminata.
- Il giudice di merito, quando esamina la motivazione della cartella relativa agli interessi, deve preliminarmente verificare se la pretesa origina da mera liquidazione cartolare oppure da una rettifica impositiva, poiché i requisiti motivazionali cambiano a seconda della natura dell’atto presupposto.
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