Cassazione Civile, Ordinanza n. 00118/2025 del 04/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2019, per complessivi euro 757.341, emesso per fabbricati ubicati all’interno della base della Marina Militare di La Spezia e destinati a diverse tipologie di alloggi di servizio del personale militare. Il Ministero sosteneva che tali immobili dovessero beneficiare dell’esenzione prevista per gli immobili posseduti dallo Stato e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, mentre il giudice di merito aveva negato l’esenzione ritenendo che gli alloggi non fossero utilizzati direttamente per compiti istituzionali. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l’esenzione ICI/IMU e l’ordinamento militare, sostenendo che gli alloggi di servizio del personale della Marina Militare sarebbero strumentali ai compiti istituzionali e quindi esenti. Con il secondo motivo ha censurato la qualificazione del rapporto tra amministrazione e militari utilizzatori, sostenendo che fosse erroneo escludere la soggettività passiva dell’imposta in capo al Ministero e ricondurre la posizione degli utilizzatori a un diritto personale di godimento atipico, anziché a un rapporto concessorio non soggetto alla disciplina invocata dal giudice di appello. La società resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, riproponendo eccezioni di inammissibilità del ricorso originario e dell’appello per carenza di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Ministero della Difesa. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’esenzione tributaria richiede una destinazione esclusiva e diretta ai compiti istituzionali, requisito non integrato dagli alloggi di servizio concessi al personale per finalità abitative, ancorché situati dentro una base militare e ancorché il canone abbia natura meramente ripristinatoria dei costi. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la concessione amministrativa degli alloggi di servizio è strumentale ad agevolare le funzioni del personale militare, ma non rientra nella previsione sull’imposizione del concessionario di aree demaniali, che riguarda ipotesi diverse. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito perché subordinato all’eventuale accoglimento del ricorso principale, che non si è verificato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore della società resistente; nulla è stato disposto nei confronti del Comune rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. a, d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
L’esenzione si applica solo se l’immobile è utilizzato direttamente e immediatamente per l’assolvimento di compiti istituzionali; non basta un uso solo indiretto o mediato, come la concessione di alloggi al personale per esigenze abitative.
art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Le esenzioni previste per l’ICI dall’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 sono richiamate e confermate ai fini IMU.
artt. 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La disciplina degli alloggi di servizio militari ne conferma la natura di concessione amministrativa e la classificazione in varie tipologie, ma tale classificazione non muta il requisito tributario dell’utilizzazione diretta per compiti istituzionali.
art. 313 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa e sono distinti in varie categorie; la loro funzione abitativa per il personale non li rende, per ciò solo, immobili destinati direttamente ai compiti istituzionali.
art. 3, comma 2, d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504
La Corte esclude che la fattispecie degli alloggi di servizio militari rientri nella disciplina della soggettività passiva del concessionario di aree demaniali richiamata dalla norma.
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
La disposizione riguarda la concessione di aree demaniali e non è estensibile agli alloggi di servizio militari, che hanno finalità e struttura diverse.
Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo nel ragionamento della Corte, che risolve la controversia sul piano dell’inquadramento normativo e della natura del rapporto.
artt. 18, 19, 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di specificità.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel ricorso incidentale per l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di specificità delle difese e delle eccezioni nel processo tributario.
art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Citato nel secondo motivo in relazione all’accesso agli atti, ma non centrale nella decisione.
art. 120 Cost.
Citato nel secondo motivo, senza assumere rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ribadisce che l’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che operano tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie di natura speciale devono essere interpretate restrittivamente e spettano solo quando il presupposto agevolativo sia integrato in modo puntuale e diretto.
- Ai fini dell’esenzione IMU/ICI per immobili dello Stato, non è sufficiente una destinazione funzionalmente collegata in via indiretta all’attività istituzionale: occorre un impiego immediato dell’immobile per il compimento dei compiti istituzionali.
- Gli alloggi di servizio concessi al personale militare, pur essendo disciplinati come concessione amministrativa e pur perseguendo finalità organizzative del servizio, restano immobili destinati prevalentemente a soddisfare esigenze abitative del personale e non beni direttamente impiegati per i compiti istituzionali dell’amministrazione.
- La classificazione normativa degli alloggi militari e la circostanza che essi siano ubicati in una base militare non bastano, da sole, a integrare il requisito dell’esenzione tributaria.
- La disciplina sulla soggettività passiva del concessionario di aree demaniali non è automaticamente applicabile ad altre figure concessorie aventi diversa funzione e diversa struttura, come le concessioni di alloggi di servizio militari.
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