DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa norma disciplina convocazione, ordine del giorno, segretezza, verbalizzazione e funzionamento del Consiglio supremo di difesa, nonché l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell’Organismo indipendente di valutazione. Prevede anche contingenti di personale, incarichi, trattamento economico e gestione delle risorse. In vigore per l’assetto organizzativo attuale del Ministero.
Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio supremo di difesa e degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa
Regolamento sul Consiglio supremo di difesa e sugli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa
Il provvedimento detta le regole di funzionamento del Consiglio supremo di difesa e disciplina in modo organico la struttura di supporto del Ministro della difesa, gli uffici di diretta collaborazione, il personale, i trattamenti economici e l’Organismo indipendente di valutazione della performance.
Convocazione e ordine del giorno del Consiglio supremo di difesa
Il Consiglio supremo di difesa si riunisce almeno due volte l’anno, di norma in ottobre e in giugno. Può essere convocato anche ogni volta che se ne ravvisi la necessità dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa previa intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure su proposta di quest’ultimo.
La convocazione avviene mediante comunicazione dell’ordine del giorno ai componenti ordinari e agli eventuali invitati, di norma cinque giorni prima della seduta, salvo urgenza. La formazione dell’ordine del giorno e la relativa documentazione sono curate dal segretario del Consiglio.
L’ordine del giorno di ciascuna seduta è sottoposto al Presidente della Repubblica dal segretario, sulla base delle istruzioni del Presidente, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, e delle richieste del Presidente del Consiglio dei ministri o, per suo tramite, del Ministro della difesa e degli altri componenti ordinari.
Sedute riservate e regime di segretezza
Il Presidente della Repubblica, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, può disporre che singoli argomenti non siano indicati nell’atto di convocazione; in tal caso l’ordine del giorno è classificato “riservato” e conservato presso la segreteria del Consiglio.
Il regime di segretezza delle singole sedute o di parte di esse è stabilito secondo la legge n. 124 del 2007, in relazione alle materie trattate, e viene indicato dal Presidente all’inizio di ogni seduta. I partecipanti devono segnalare eventuali classifiche di segretezza degli atti, documenti e notizie da essi forniti.
Presidenza, vicepresidenza e sede delle riunioni
Il Presidente del Consiglio dei ministri è Vicepresidente del Consiglio e ne assume la presidenza in sostituzione del Presidente della Repubblica assente o impedito, o per delega temporanea e revocabile, salvo la supplenza costituzionale prevista in caso di vacanza.
Se durante una seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, e senza la presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente deve allontanarsi e la seduta deve proseguire, la presidenza passa a un ministro da lui incaricato; analoga facoltà spetta al Presidente del Consiglio dei ministri quando presiede la seduta non in presenza del Presidente della Repubblica.
Il Consiglio si riunisce di norma presso la Presidenza della Repubblica, oppure presso la Presidenza del Consiglio dei ministri quando è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. La segreteria del Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con un ufficio anche presso la Presidenza della Repubblica.
Partecipazione di soggetti estranei e organi referenti
Il Presidente della Repubblica, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, può convocare Ministri non componenti ordinari, militari e altre personalità previste dalla disciplina dell’ordinamento militare. Per i militari l’intesa deve coinvolgere anche il Ministro della difesa; per le altre personalità, se dipendenti da un Ministro componente ordinario, è richiesto anche il consenso di quest’ultimo.
Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei ministri e, secondo competenza, dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell’interno, nonché degli altri Ministri invitati. Può inoltre ricevere rapporti del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore delle singole Forze armate, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti.
I componenti ordinari e i Ministri invitati possono farsi assistere, con il consenso del Presidente e per specifiche esigenze, da non più di due collaboratori civili o militari. Il Presidente della Repubblica, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, può anche incaricare i presidenti degli organi e degli istituti indicati dalla disciplina dell’ordinamento militare, nonché altre personalità previste, di riferire su materie di loro competenza.
Comitati ristretti, commissioni di studio e partecipazione del Presidente del Consiglio di Stato
Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni referenti verso il plenum, definendone compiti e attribuzioni. Tali comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio dei ministri o da altro ministro da lui designato, salvo che il Presidente della Repubblica decida di presiederli personalmente, per oggetti particolarmente rilevanti.
Può inoltre istituire commissioni di esperti per ricerche e studi su singole questioni; queste sono coordinate da un componente ordinario del Consiglio, salvo diversa previsione. Il Presidente della Repubblica deve essere informato preventivamente delle convocazioni dei comitati e dei rispettivi ordini del giorno, e successivamente dell’attività svolta.
Il Presidente della Repubblica, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, può convocare alle sedute il Presidente del Consiglio di Stato o affidargli la presidenza di una commissione, in relazione a ricerche, studi e affari di particolare rilevanza giuridico-amministrativa.
Verbali, classificazione, comunicazione e comunicati
Il segretario redige il processo verbale di ciascuna seduta, che è classificato “riservato”, salvo diversa classificazione del Presidente del Consiglio dei ministri, anche per singole parti. La declassificazione spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell’interno e della difesa per quanto di competenza.
La comunicazione del verbale ad autorità civili e militari estranee al Consiglio può essere disposta solo dal Presidente della Repubblica, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri. La pubblicazione del verbale, o di parte di esso, richiede l’intesa del Presidente della Repubblica con il Presidente del Consiglio dei ministri e con i Ministri degli affari esteri, dell’interno e della difesa.
Il verbale della seduta è approvato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei ministri se quest’ultimo ha partecipato; se la seduta non è presieduta dal Presidente della Repubblica, l’approvazione spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. Copia del verbale è inviata a tutti i partecipanti. Per ogni seduta è anche predisposto uno schema di comunicato, approvato dal Consiglio o, per suo mandato, dal Presidente della Repubblica d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri.
Segretario del Consiglio e sua posizione
Il Consiglio nomina e revoca il segretario su proposta del Presidente della Repubblica, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri. L’atto presidenziale di attuazione della nomina o revoca è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le dimissioni del segretario sono accolte o respinte con decreto del Presidente della Repubblica, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri.
Se il segretario non può assistere a una seduta, è sostituito da un funzionario civile o militare dello Stato scelto dal Presidente della Repubblica d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri.
Per la durata del mandato, il segretario è collocato fuori ruolo, trattenuto o richiamato in servizio se militare, o posto in comando se dipendente da ente pubblico; se estraneo alla pubblica amministrazione, il trattamento è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ufficio di segreteria del Consiglio e suoi compiti
Il segretario si avvale dell’ufficio di segreteria istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della difesa. L’ufficio è alle dipendenze dirette del segretario, che opera secondo le direttive e istruzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
L’ufficio è retto da un direttore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, sentito il segretario, ed è articolato in servizio affari militari, servizio affari giuridici e segreteria organizzativa. Svolge assistenza al segretario per le riunioni e l’esecuzione delle decisioni, supporto conoscitivo e organizzativo, supporto alle commissioni, collegamenti istituzionali, predisposizione e aggiornamento di informazioni sulla sicurezza e difesa, tutela della riservatezza e attività amministrativo-contabili e organizzative.
Il contingente organico dell’ufficio è fissato in 16 unità: 1 generale di brigata o equivalente, 6 colonnelli o equivalenti, 1 tra tenente/capitano/maggiore o equivalente e 8 sottufficiali o equivalenti.
Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa
Gli uffici di diretta collaborazione svolgono funzioni di supporto al Ministro e di raccordo con l’amministrazione, nonché attività di definizione degli obiettivi, elaborazione delle politiche pubbliche, valutazione e comunicazione. Sono ricompresi: segreteria del Ministro, Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo, Ufficio comunicazione Difesa, Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, Ufficio del Consigliere diplomatico e segreterie dei Sottosegretari di Stato.
Il Capo di Gabinetto coordina gli uffici di diretta collaborazione, cura i rapporti con le strutture militari e amministrative della difesa, assiste il Ministro nelle relazioni istituzionali, definisce l’organizzazione interna degli uffici, assegna il personale e svolge funzioni di comando per il personale militare impiegato, salvo specifiche eccezioni.
Il Ministro può nominare un portavoce, che risponde direttamente a lui; se estraneo alla pubblica amministrazione, deve essere iscritto all’albo dei giornalisti. Può inoltre nominare un Consigliere giuridico e un Direttore per la politica di difesa, con compiti di consulenza e supporto specialistico. Le segreterie dei Sottosegretari operano alle dipendenze dei rispettivi titolari.
Funzioni specifiche dei singoli uffici
La segreteria del Ministro assicura il supporto quotidiano e il coordinamento degli impegni, con un Capo della segreteria e un Segretario particolare.
L’Ufficio di Gabinetto cura l’esame degli atti per la firma, il supporto all’attività politico-parlamentare, le risposte agli atti parlamentari, il supporto tecnico in materia di politica militare, le attività di rappresentanza e cerimoniale e la predisposizione del materiale per gli interventi ministeriali.
L’Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari, segue i lavori parlamentari, mantiene il raccordo con la Presidenza del Consiglio e le altre amministrazioni, cura l’attuazione normativa degli atti UE nei propri ambiti, sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale, fornisce consulenza giuridica e coordina le risposte agli atti parlamentari riferiti ad atti normativi.
L’Ufficio comunicazione Difesa coordina la comunicazione strategica, cura i rapporti con i media, svolge analisi di media e social media e promuove iniziative editoriali e di pubblica informazione; gli organi di pubblica informazione centrali e periferici dipendono funzionalmente da esso.
L’Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica fornisce supporto tecnico per la ricerca scientifica in materia di sicurezza strategica e innovazione tecnologica, per le analisi predittive e per la strategia di sicurezza nazionale, raccordandosi con gli organi tecnici competenti.
L’Ufficio del Consigliere diplomatico supporta il Ministro nei rapporti internazionali e comunitari.
Responsabili degli uffici e durata degli incarichi
Il Capo di Gabinetto è un ufficiale in servizio permanente nominato tra gli ufficiali generali o ammiragli. Il Capo dell’Ufficio legislativo, il Capo dell’Ufficio comunicazione Difesa e il Capo dell’Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica sono nominati tra dirigenti o, in alternativa, tra ufficiali generali o gradi corrispondenti, secondo le rispettive previsioni. Il Consigliere diplomatico è nominato per comprovata esperienza diplomatica, d’intesa con il Ministro degli affari esteri.
Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, così come i responsabili delle segreterie dei Sottosegretari, sono scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione, su base fiduciaria. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell’Ufficio legislativo, se militari, restano in carica per tre mesi dopo il termine del mandato governativo, salvo revoca o conferma.
Gli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione sono incompatibili con qualsiasi attività professionale e con altri incarichi di direzione di uffici, salvo la comunicazione al Ministro di eventuali attività non continuative, che ne valuta la compatibilità.
Contingente di personale e assegnazioni
Il contingente complessivo degli uffici di diretta collaborazione è fissato in 160 unità. Possono esservi assegnati dipendenti dell’amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche, anche in aspettativa, fuori ruolo o comando; entro il 10% del contingente possono inoltre essere impiegati collaboratori a tempo determinato, esperti e consulenti, anche con collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto dell’invarianza della spesa.
Nel contingente possono essere previsti fino a nove incarichi dirigenziali non generali per funzioni di direzione delle strutture interne, oltre all’incarico dirigenziale generale previsto per il Capo dell’Ufficio di Gabinetto. Sono inoltre assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti.
Le posizioni del Capo di Gabinetto, del Capo dell’Ufficio legislativo, del Consigliere diplomatico, del Capo della segreteria del Ministro, del Segretario particolare del Ministro, dei capi delle segreterie dei Sottosegretari, del Portavoce, del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa sono aggiuntive rispetto al contingente ordinario, mentre quelle del Capo dell’Ufficio comunicazione Difesa e del Capo dell’Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientrano nei limiti previsti.
Per ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato possono essere assegnate, oltre al Capo della segreteria, fino a otto unità di personale aggiuntive, al di fuori del contingente complessivo, con possibilità di impiego di personale della difesa o di altre amministrazioni in analoghe posizioni di comando o fuori ruolo.
Trattamento economico
I responsabili degli uffici di diretta collaborazione percepiscono un trattamento economico onnicomprensivo, disciplinato secondo le regole del pubblico impiego dirigenziale. Il Capo di Gabinetto, il Capo dell’Ufficio legislativo militare, il Consigliere diplomatico, il Consigliere giuridico, il Direttore per la politica di difesa e tre Vice capi di Gabinetto hanno un trattamento articolato in parte fissa e parte accessoria entro limiti massimi predeterminati.
Il Capo della segreteria, il Segretario particolare del Ministro e i responsabili delle segreterie dei Sottosegretari ricevono un trattamento onnicomprensivo entro limiti analoghi a quelli dei dirigenti non generali. Il Portavoce ha un trattamento specifico, se esterno alla pubblica amministrazione, oppure l’indennità prevista per i portavoce pubblici se appartenente all’amministrazione.
Per i dipendenti pubblici che optino per mantenere il proprio trattamento, è prevista una integrazione accessoria. Per il personale militare i trattamenti sono stabiliti con decreto ministeriale di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Ai dirigenti di livello non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione spetta anche una retribuzione di posizione e, in attesa di disciplina contrattuale, un’indennità sostitutiva di risultato. Ai colonnelli e generali assegnati spetta un emolumento accessorio; ai contratti a tempo determinato e alle collaborazioni coordinate e continuative il trattamento è fissato all’atto del conferimento, entro gli stanziamenti di bilancio.
Il personale non dirigenziale assegnato agli uffici e alle segreterie dei Sottosegretari percepisce un’indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva di alcuni compensi ordinari per il personale civile; la misura è determinata con decreto ministeriale nei limiti di bilancio.
Gestione finanziaria e supporti amministrativi
Gli uffici di diretta collaborazione e l’Organismo indipendente di valutazione costituiscono un unico centro di responsabilità ai fini della gestione finanziaria. Al Capo di Gabinetto è affidata la gestione degli stanziamenti per trattamenti economici e indennità del personale, spese di viaggio e rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari, acquisti di beni e servizi e ogni altra spesa necessaria.
Il Capo di Gabinetto può delegare gli adempimenti di gestione a uno o più dirigenti dell’Ufficio di Gabinetto e avvalersi degli uffici del Ministero per la gestione unificata di spese strumentali. I servizi di supporto generale necessari agli uffici di diretta collaborazione sono assicurati dagli Stati maggiori, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri e dalla competente direzione generale del personale civile.
Organismo indipendente di valutazione della performance
L’Organismo indipendente di valutazione opera in autonomia e svolge i compiti previsti dalla disciplina sulla misurazione e valutazione della performance, anche nei confronti di enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa privi di propria struttura di misurazione.
Può accedere agli atti e richiedere informazioni ai dirigenti competenti e riferisce sugli esiti della propria attività secondo le modalità previste dalla normativa generale. È composto da un collegio di tre membri, o da un organo monocratico, nominati dal Ministro per un incarico triennale rinnovabile una sola volta.
Il presidente o componente unico può essere un ufficiale generale o grado corrispondente, un dirigente civile della difesa oppure un soggetto esterno esperto in pianificazione e programmazione strategica. In caso di organo collegiale, i componenti possono essere esterni con comprovata esperienza, per rafforzare autonomia e imparzialità. È inoltre istituito un ufficio di supporto tecnico permanente per le attività istruttorie e preparatorie delle funzioni di valutazione.
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