Codice dell'ordinamento militare
Codice dell'ordinamento militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto istituisce il Codice dell’ordinamento militare, che disciplina organizzazione, funzioni e attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate, coordinandosi con il relativo regolamento. Definisce competenze degli organi di vertice e del Ministero, organi consultivi, servizi specifici e organizzazione interforze. Non indica un termine generale di applicabilità; prevede relazioni annuali e specifiche procedure e scadenze.
Codice dell’ordinamento militare: ambito, organizzazione e funzioni della Difesa
Codice dell’ordinamento militare
Il decreto legislativo raccoglie e coordina la disciplina statale dell’organizzazione, delle funzioni e dell’attività della difesa e della sicurezza militare e delle Forze armate. Le disposizioni regolamentari sulla stessa materia sono raccolte in un testo unico organico denominato «regolamento».
Ambito di applicazione e fonti
Il Codice non modifica le disposizioni vigenti proprie della Guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Restano ferme le norme introdotte dalle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
La legislazione sulla materia è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione; essa costituisce anche limite alle attribuzioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di governo del territorio. Salvo diversa disposizione, ai provvedimenti e ai procedimenti regolati dal Codice e dal regolamento si applicano la legge n. 241/1990, il d.P.R. n. 445/2000 e il decreto legislativo n. 196/2003. Il regolamento è emanato e modificato secondo le procedure richiamate dal Codice e dalla legge n. 400/1988.
Consiglio supremo di difesa
Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi generali, politici e tecnici della difesa nazionale e determina criteri e direttive per organizzare e coordinare le attività connesse. È presieduto dal Presidente della Repubblica e comprende il Presidente del Consiglio, vicepresidente, i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico, nonché il Capo di stato maggiore della difesa. Il segretario, nominato dal Consiglio tra persone esterne ai suoi componenti, partecipa alle sedute.
Il Presidente può invitare altri Ministri, i Capi di stato maggiore delle Forze armate, i presidenti degli organi e istituti ausiliari e persone con particolare competenza scientifica, industriale o economica, nonché esperti di questioni militari. Il Consiglio può avvalersi, tra gli altri, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Istituto centrale di statistica e degli organi consultivi delle Forze armate e dello Stato.
Il segretario raccoglie ed elabora gli elementi necessari alle questioni da esaminare, coordina le deliberazioni e ne predispone l’attuazione; può chiedere direttamente a pubbliche amministrazioni, enti e imprese dati ed elementi utili. L’Ufficio di segreteria, composto da personale militare e civile comandato da amministrazioni statali, lo coadiuva; il numero massimo dei componenti è determinato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell’economia e della difesa. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato quando necessario dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio. Le norme attuative sono demandate al regolamento.
Ministro e Ministero della difesa
Il Ministro è preposto all’amministrazione militare e civile della difesa ed è il massimo organo gerarchico e disciplinare. Attua le deliberazioni governative in materia di difesa e sicurezza sottoposte al Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento; emana direttive sulla politica militare, sull’attività informativa e di sicurezza e sull’attività tecnico-amministrativa; partecipa agli organismi internazionali ed europei competenti o le cui decisioni incidano sulla difesa nazionale; approva la pianificazione generale e operativa interforze, i relativi programmi tecnico-finanziari e la pianificazione dell’area industriale di interesse della Difesa.
Il Ministro propone al Presidente del Consiglio la relazione annuale al Parlamento sullo stato della disciplina militare e dell’organizzazione delle Forze armate rispetto agli obiettivi di ristrutturazione. La relazione considera, in particolare, operatività delle singole Forze armate, integrazione delle donne militari volontarie, sostegno alla ricollocazione dei volontari congedati, conseguimento degli obiettivi di reclutamento e reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa. Può inoltre sopprimere o riorganizzare enti e organismi nell’ambito della ristrutturazione, con proprio decreto su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, nel rispetto dell’articolo 177.
In materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento esercita le competenze previste dalla legge n. 185/1990 e dal relativo regolamento. Ogni anno, presentando lo stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento l’evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi interforze, le implicazioni militari della situazione delle alleanze, la capacità e preparazione delle Forze armate, il loro adeguamento, la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa e gli ulteriori elementi richiamati dal Codice. Entro il 31 gennaio presenta inoltre una relazione sullo stato di avanzamento della ristrutturazione, sugli eventuali correttivi possibili entro gli stanziamenti e le dotazioni organiche vigenti e sulle modalità con cui viene attuato il coordinamento tra Forze armate.
Al Ministero spettano le funzioni statali in materia di difesa e sicurezza militare, politica militare, missioni a supporto della pace, partecipazione agli organismi internazionali, pianificazione delle Forze armate e interforze e pianificazione industriale della Difesa. Rientrano tra i suoi compiti la difesa dello Stato, del territorio e delle vie di comunicazione marittime e aeree; la partecipazione a missioni, anche multinazionali, e agli organismi internazionali ed europei; i rapporti con autorità militari estere; la classificazione e organizzazione degli enti operativi e tecnico-industriali; interventi di tutela ambientale e concorso alla protezione civile su disposizione del Governo, nonché alla salvaguardia delle istituzioni e della collettività in caso di pubbliche calamità.
Sono inoltre attribuiti al Ministero la politica degli armamenti e i programmi di cooperazione internazionale; l’efficienza dello strumento militare; bilancio, finanza e ispezioni amministrative; gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale; armamenti, telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio, commissariato, leva e reclutamento, sanità militare, ricerca e sviluppo, approvvigionamenti e pianificazione industriale. La ripartizione delle funzioni tra le aree e gli uffici ministeriali è disciplinata con regolamento, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative per le materie di competenza. La disciplina deve distinguere le attribuzioni di comando sul personale dalle altre funzioni, favorire standardizzazione e semplificazione, assicurare unicità decisionale e coordinamento tra aree, attribuire compiti tecnico-amministrativi al personale civile e prevedere verifiche sull’effettiva fruibilità dei servizi.
Organizzazione ministeriale e organismi collegati
Il Ministero si articola in uffici di diretta collaborazione del Ministro, area tecnico-operativa, area tecnico-amministrativa, area tecnico-industriale, tre uffici centrali, Servizio assistenza spirituale, Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa e Circolo ufficiali delle Forze armate. L’area tecnico-amministrativa comprende la Direzione nazionale degli armamenti, le direzioni generali coordinate da un segretario generale e gli uffici centrali; l’organizzazione delle aree è disciplinata dal Codice e dal regolamento.
Il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione con funzioni di supporto e raccordo con l’amministrazione e dell’organismo indipendente di valutazione della performance. Può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno, per i rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione, secondo la legge n. 150/2000. Uffici e organismo di valutazione sono disciplinati dal regolamento.
L’assistenza spirituale ai militari cattolici è assicurata da cappellani militari nominati dal Ministro su designazione dell’Ordinario militare. Le autorità militari garantiscono libertà nell’esercizio del ministero e la disponibilità dei luoghi e mezzi necessari. Il capo dell’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa dipende direttamente dal Ministro, che lo nomina e decide i dissensi con le altre amministrazioni con cui l’Ufficio deve raccordarsi.
Il Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia ha sede a Roma ed è inserito nell’organizzazione del Ministero. Le sue attività sociali e di rappresentanza non sono considerate commerciali ai fini dell’IVA. Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e della Guardia di finanza vi sono iscritti di diritto e pagano una quota mensile obbligatoria, il cui importo è stabilito ogni anno dal Ministro della difesa di concerto con quello dell’economia. Il Ministero assegna personale militare e civile nell’ambito delle proprie dotazioni organiche e subentra nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del Circolo. Le spese di funzionamento sono coperte dalle quote e da eventuali contributi ministeriali, entro gli stanziamenti ordinari; organizzazione e funzionamento sono disciplinati dal regolamento.
Sono sottoposti alla vigilanza del Ministero l’Agenzia industrie difesa, Difesa Servizi S.p.A., Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, Opera nazionale per i figli degli aviatori, Unione italiana tiro a segno, Lega navale italiana, Associazione italiana della Croce rossa per le componenti ausiliarie delle Forze armate e Cassa di previdenza delle Forze armate. Per l’Unione italiana tiro a segno la vigilanza riguarda la verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, limitatamente alle funzioni istituzionali. Organizzazione e compiti degli enti sono disciplinati dal Codice e dal regolamento secondo quanto indicato per ciascuno.
Presso il Ministero operano il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere lavorativo e contro le discriminazioni e il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, organo consultivo del Capo di stato maggiore della difesa. L’attività è svolta con strutture e personale esistenti, senza nuovi o maggiori oneri né compensi o gettoni; ai componenti del Consiglio interforze non spettano rimborsi spese.
Presso l’Ispettorato per la sicurezza del volo opera una Commissione interministeriale sugli incidenti degli aeromobili di Stato. Esprime pareri tecnico-amministrativi sulle responsabilità e giudizi conclusivi sulle cause degli incidenti riguardanti aeromobili militari, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, formulando raccomandazioni di prevenzione. Composizione e funzionamento sono definiti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con gli altri Ministri interessati. I componenti, nominati per un biennio, non percepiscono compensi, gettoni o rimborsi.
Servizi e competenze operative specifiche
L’Aeronautica militare fornisce, sotto la propria responsabilità e negli aeroporti e spazi aerei di competenza, i servizi di controllo del traffico aereo generale regolari e pianificati, quale fornitore primario per i movimenti diversi dal traffico aereo generale. Garantisce i requisiti di qualità e sicurezza nella formazione, nell’addestramento e nell’impiego del personale militare addetto. L’ENAC rilascia al personale militare le licenze di studente o controllore del traffico aereo dopo che l’Aeronautica abbia dimostrato il possesso dei requisiti prescritti.
In caso di urgenti necessità di difesa nazionale, il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale può essere assunto dal Ministero della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti. Se ricorre particolare urgenza, i Presidenti delle Camere sono informati. Dalla decorrenza del decreto, il personale addetto è considerato personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo il mantenimento del trattamento economico più favorevole, e non può essere destinato ad altro servizio. Il decreto stabilisce anche l’attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni.
Il Ministero provvede alla distruzione delle scorte di mine antipersona in dotazione o stoccaggio delle Forze armate e delle mine consegnate dai produttori e dagli altri detentori. È ammessa, in deroga alla legge n. 374/1997, la conservazione di una quantità limitata non superiore a 8.000 mine, rinnovabile mediante importazione fino allo stesso limite, esclusivamente per addestramento allo sminamento e ricerca di tecnologie di sminamento e distruzione. Un decreto interministeriale disciplina la distruzione considerando anche la tutela ambientale, individua l’ufficio competente e istituisce un registro dei tipi e quantitativi di mine, delle consegne, delle date e modalità di distruzione e delle denunce previste dalla legge.
Per le armi chimiche, il Ministero comunica al Ministero degli affari esteri i dati e le informazioni necessari alle dichiarazioni previste dalla Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993, comprese quelle sulle armi obsolete o abbandonate e sui composti chimici della tabella I detenuti per attività consentite dalla Convenzione. Tramite il Centro tecnico logistico interforze NBC provvede al recupero, immagazzinamento e distruzione secondo le procedure e scadenze convenzionali e può concorrere, su richiesta delle autorità competenti, alle medesime attività per armi rinvenute sul territorio nazionale. Il Ministero distrugge inoltre gli esplosivi non contrassegnati e definisce con proprio provvedimento procedure ed enti incaricati; un decreto interministeriale stabilisce le relative modalità.
Per la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero organizza il servizio e forma il personale specializzato. Vigila sulle attività di ricerca e scoprimento svolte, a fini precauzionali e a spese degli interessati, da ditte che impiegano personale specializzato; emana prescrizioni tecniche, sorveglia le attività e segnala all’INAIL il personale impiegato. Esegue la ricerca e lo scoprimento sulle aree in uso, direttamente o tramite appalto, e svolge disinnesco, brillamento quando possibile e rimozione degli ordigni rinvenuti tramite personale specializzato delle Forze armate. Queste attività si svolgono sotto il coordinamento dei prefetti, cui compete adottare i provvedimenti per la pubblica incolumità.
Nei casi previsti dalla legge n. 861/1978, il rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia è affidato a operatori economici idonei, con fondi del bilancio del Ministero della difesa, ferma la disciplina della legge n. 378/1967.
Vertici militari e direzione interforze
Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra ufficiali in servizio permanente, o richiamati nei casi previsti, con grado non inferiore a generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro della difesa. Dipende direttamente dal Ministro e ne è l’alto consigliere tecnico-militare; è gerarchicamente sovraordinato ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al comandante del Comando operativo di vertice interforze, al Comandante generale dei Carabinieri per i compiti militari e al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti per le rispettive funzioni. In caso di assenza, impedimento o vacanza è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza computare i periodi svolti in funzione vicaria.
In base alle direttive ministeriali, è responsabile della pianificazione, predisposizione e impiego complessivo delle Forze armate; predispone la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze, sentiti i vertici interessati, e definisce i programmi tecnico-finanziari. Per i comandi direttamente dipendenti e gli enti interforze amministra direttamente i fondi di funzionamento destinati all’efficienza di mezzi, materiali e infrastrutture, entro gli stanziamenti approvati dal Ministro. Cura i rapporti con le autorità militari estere e adotta le misure organizzative conseguenti ai provvedimenti ministeriali di ristrutturazione. Dirige, coordina e controlla la polizia militare, avvalendosi del Comando generale dei Carabinieri per le disposizioni tecniche.
Il Capo dispone dello Stato maggiore della difesa, del Comando operativo di vertice interforze e del Comando forze speciali, e si avvale della Direzione della Sanità militare per le funzioni tecnico-operative. Presso lo Stato maggiore sono unificate le attività generali di pianificazione, predisposizione e impiego delle Forze armate e della Sanità militare e quelle centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze. Dipendono direttamente dal Capo anche gli altri comandi ed enti interforze individuati dal regolamento.
Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo consultivo del Capo di stato maggiore della difesa ed è da lui presieduto. Ne fanno parte il Segretario generale della difesa, il Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dei Carabinieri. Le determinazioni del Capo, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i vertici interessati; il funzionamento è regolato dal regolamento.
Il Comando operativo di vertice interforze pianifica e dirige operazioni ed esercitazioni interforze e multinazionali, coordinando i Comandi operativi di componente. Il comandante dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra ufficiali generali in servizio permanente effettivo dei gradi indicati dal Codice.
Il Comando forze speciali dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e pianifica, dirige e conduce le operazioni delle Forze speciali in conformità agli indirizzi ministeriali; lo svolgimento di ogni attività richiede la preventiva autorizzazione del Ministro. Il comandante è nominato con decreto ministeriale su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, tra ufficiali generali o ammiragli dei gradi prescritti. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore svolge i compiti previsti dalla legge n. 124/2007.
Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito il Gruppo sportivo della Difesa. Sulla base degli indirizzi politici ministeriali, definisce obiettivi e indirizzi strategici per lo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e le discipline di interesse; assicura i raccordi istituzionali e la rappresentanza sportiva, coordina programmazione dei reclutamenti e impiego degli atleti militari, indirizzi sulle risorse e partecipazione a grandi eventi e attività del Consiglio internazionale dello sport militare. Promuove cultura dello sport, della difesa e della legalità, attività sportive giovanili e comunicazione istituzionale. Un decreto ministeriale stabilisce organizzazione, articolazione e funzionamento e i rapporti con i centri sportivi delle Forze armate, dei Carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa.
Forze armate e personale all’estero
I Capi di stato maggiore dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica sono nominati tra ufficiali della rispettiva Forza armata con i gradi di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea; il Comandante generale dei Carabinieri deve avere il grado di generale di corpo d’armata. Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro e sentito il Capo di stato maggiore della difesa. Dipendono da quest’ultimo, per il Comandante generale limitatamente ai compiti militari dell’Arma, e hanno nella rispettiva Forza armata rango gerarchico sovraordinato agli ufficiali generali e ammiragli. In caso di assenza, impedimento o vacanza sono sostituiti dall’ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria.
I vertici di Forza armata propongono al Capo di stato maggiore della difesa i programmi delle rispettive Forze armate, sono responsabili dell’organizzazione e dell’approntamento e ne esercitano il comando. Adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti alla ristrutturazione previo parere del Capo di stato maggiore della difesa e determinano i profili d’impiego del personale per ruolo, evitando duplicazioni di compiti, ferme le attribuzioni del vertice interforze. Stati maggiori, Comando generale, Comandi di vertice e Ispettorati sono disciplinati dal Codice e dal regolamento. Agli organi di Forza armata competono, salvo le attribuzioni interforze, l’impiego e il governo del personale, l’addestramento, la logistica e l’approntamento e mobilitazione.
Gli addetti, addetti aggiunti e assistenti militari presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero sono nominati con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri; possono essere accreditati per più Stati o Forze armate. Le sedi sono designate con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze. L’addetto dispone di un ufficio con personale militare e civile assegnato dal Ministero entro i posti e gli oneri stabiliti con decreto dei medesimi Ministri. La sicurezza degli uffici è assicurata dall’Arma dei Carabinieri. Gli uffici costituiscono distaccamenti dell’ufficio amministrazioni speciali del Ministero per la gestione di spese del personale e di funzionamento e per custodia, conservazione e manutenzione dei beni mobili.
Il personale militare in servizio all’estero ha diritto ogni anno a 30 giorni lavorativi di licenza ordinaria e a quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare secondo la legge n. 937/1977. Per le sedi disagiate e particolarmente disagiate la licenza o le ferie sono aumentate rispettivamente di 7 e 10 giorni lavorativi. Si applicano le norme sul trattamento economico e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero, compreso il tempo di viaggio; il testo fornito si interrompe prima del completamento della disposizione.
Disposizioni abrogate
L’articolo 23, relativo al Consiglio superiore delle Forze armate, è abrogato. La legge n. 244/2012 ha disposto la soppressione del Consiglio a decorrere dal sesto mese successivo alla propria entrata in vigore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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