Cassazione Civile, Ordinanza n. 19751/2021 del 12/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza su una società per l'anno 2006, con recupero di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA e contestazione di costi deducibili, IVA relativa e ammortamenti per beni non rinvenuti. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della società; la C.T.R. aveva poi riformato parzialmente la decisione, riconoscendo soltanto parte dei costi disconosciuti e dell'IVA indetraibile. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: sosteneva che la C.T.R. avesse erroneamente ritenuto deducibili costi relativi a beni non di proprietà della società perché oggetto di cessione di ramo d'azienda avvenuta con scrittura privata non autenticata, e lamentava omessa/errata valutazione delle censure d'appello e delle prove. La società proponeva ricorso incidentale con cinque motivi: deduceva che la C.T.R. avesse omesso di esaminare il fatto decisivo della sua contestazione integrale dell'accertamento; che si fosse formato giudicato sulla statuizione di primo grado sul difetto di motivazione e sulla deducibilità di alcuni costi; che vi fosse ultrapetizione perché l'Ufficio non avrebbe proposto rituale gravame sui punti accolti; che la questione delle schede carburante fosse stata male valutata perché i costi erano stati sempre contestati; e che il d.P.R. n. 444/1997 fosse stato applicato erroneamente perché il carburante era acquistato da fornitori e stoccato in cisterne interne al cantiere.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondati i motivi dell'Agenzia, affermando che la C.T.R. aveva sostanzialmente fatto corretta applicazione del principio per cui la forma scritta dell'atto di cessione d'azienda è richiesta ad probationem e per l'opponibilità ai terzi, non per la validità del rapporto tra le parti; ha inoltre escluso l'omessa pronuncia. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sull'omesso esame di fatti processuali, perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici e non elementi processuali; ha respinto il motivo sull'ultrapetizione, ritenendo che l'appello dell'Ufficio contenesse comunque una censura idonea; e ha dichiarato inammissibile il motivo sulle schede carburante perché volto in realtà a criticare un accertamento di merito. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
La forma scritta dell'atto di cessione o affitto d'azienda non è richiesta ai fini della validità del contratto tra le parti, ma rileva ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e dell'opponibilità ai terzi; in ambito fiscale il contratto può essere considerato esistente anche se non autenticato.
artt. 39, 40 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973
Richiamati dall'Agenzia a sostegno del potere di rettifica della base imponibile e dei costi in sede di accertamento.
art. 54 del d.P.R. n. 633/1972
Richiamato a fondamento dell'accertamento IVA e della rettifica dell'imposta.
Invocati per dedurre omessa pronuncia e cattivo governo del materiale probatorio; la Corte esclude la violazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazioni di legge; la Corte osserva che alcuni motivi miravano in realtà a contestare valutazioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia e vizi processuali; la Corte esclude la sussistenza del vizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario; non è utilizzabile per denunciare l'omesso esame di fatti processuali o per rivalutare il merito.
Richiamati per sostenere la formazione del giudicato interno su capi non impugnati; la Corte esclude che vi fosse una ratio decidendi autonoma non censurata.
Richiamato per contestare l'adeguatezza dell'appello; la Corte ritiene che la censura erariale fosse comunque idonea a devolvere la questione.
art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato con riguardo ai requisiti dell'appello nel processo tributario.
d.P.R. n. 444/1997
Richiamato dalla società per sostenere l'inapplicabilità della disciplina delle schede carburante; la Corte non accoglie la censura perché diretta a rimettere in discussione un apprezzamento di merito.
art. 109 del d.P.R. n. 917/1986
Richiamato per la deducibilità dei costi; il motivo che lo invocava è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente meritorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo.
Massime di principio
- La forma scritta prevista per la cessione o l'affitto d'azienda, salvo diverse esigenze legate alla natura di specifici beni, opera principalmente ai fini probatori e di opponibilità ai terzi, non come شرط di validità del rapporto tra le parti; di conseguenza, in materia fiscale, la deducibilità dei costi non può essere esclusa solo perché il contratto non sia stato autenticato, se il rapporto negoziale è comunque esistente.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non consente di denunciare l'omesso esame di elementi processuali o di sollecitare una nuova valutazione del merito.
- Non sussiste ultrapetizione quando l'atto di appello, pur formulato in modo non ortodosso, contenga comunque una critica chiara e funzionale alla riforma della decisione di primo grado sul punto controverso.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per contestare sotto mentite spoglie una valutazione di merito compiuta dal giudice di appello, specialmente quando la doglianza mira a rimettere in discussione l'apprezzamento della regolarità documentale e dell'attendibilità dei costi.
- Non si forma giudicato interno su una pretesa autonoma ratio decidendi che, in realtà, costituisca solo una conseguenza argomentativa della questione effettivamente decisa dal primo giudice.
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