Cassazione Civile, Ordinanza n. 10522/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo venuto meno ogni contrasto tra le parti e priva di utilità ogni ulteriore decisione sul merito dei motivi di ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite dell'intero giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF e addizionali regionali notificati per gli anni d'imposta 2008 e 2009, relativi alle somme percepite da un contribuente per la costituzione di un diritto di superficie su un impianto di distribuzione carburanti. I ricorrenti, quali eredi del contribuente medio tempore deceduto, avevano impugnato gli avvisi deducendo: difetto di motivazione degli atti impositivi; errata qualificazione fiscale delle somme percepite, sostenendo che si trattasse di plusvalenze immobiliari esenti e non di redditi diversi derivanti da obblighi di permettere; ultrapetizione e violazione del contraddittorio processuale per la riqualificazione del negozio in termini di contratto atipico a effetti obbligatori; ultrapetizione anche quanto alla ritenuta simulazione del contratto di costituzione del diritto di superficie. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, i ricorrenti hanno anche depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando che, in altra controversia tra le stesse parti, la Cassazione aveva già annullato la pretesa impositiva e che l'Ufficio aveva successivamente adottato provvedimenti di autotutela totale di annullamento degli avvisi, con riconoscimento del diritto al rimborso.
Norme richiamate
richiamato per la costituzione del diritto di superficie quale proprietà separata
richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso sulla disciplina del diritto di superficie
richiamato in relazione alla qualificazione delle somme come plusvalenze immobiliari
art. 67 TUIR (d.P.R. 917/1986)
richiamato dai ricorrenti come base della non tassabilità delle somme percepite
art. 67 TUIR (d.P.R. 917/1986)
richiamato come norma che la sentenza d'appello avrebbe applicato in modo inconferente alle somme percepite
invocato per il difetto di motivazione degli atti impositivi
invocato per il difetto di motivazione dell'atto amministrativo
invocato per la motivazione degli avvisi di accertamento
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge ed error in procedendo
richiamato per la censura di ultrapetizione
richiamato per la censura di decisione su fatti non contestati
richiamato per la censura di ampliamento del thema decidendum in appello
richiamati per la disciplina del processo tributario e della motivazione della sentenza
richiamato come base normativa della cessazione della materia del contendere nel processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento dell'atto impositivo impugnato, anche in autotutela, determina la cessazione della materia del contendere e impone la cassazione senza rinvio della sentenza, poiché viene meno l'oggetto effettivo della controversia.
- La stessa regola opera quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione riconosca il diritto al rimborso o comunque elimini integralmente la pretesa fiscale oggetto di contestazione.
- Nel processo tributario non sono ammesse pronunce di mero accertamento negativo dell'illegittimità della pretesa erariale o dell'inesistenza del debito fiscale in assenza di un atto impositivo concreto ed efficace; se l'atto viene meno, la prosecuzione del giudizio non produce alcuna utilità concreta.
- Quando la cessazione della materia del contendere sopravviene in sede di legittimità, la Corte può limitarsi a cassare senza rinvio la decisione impugnata, rimuovendo le sentenze ormai prive di attualità regolatoria.
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