Cassazione Civile, Ordinanza n. 21070/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione maggiore imposta per operazioni di vendita di autovetture usate ritenute indebitamente assoggettate al regime del margine. La contribuente aveva impugnato gli avvisi e la CTP aveva rigettato i ricorsi; la CTR, invece, aveva accolto l’appello della società, ritenendo da un lato carente la motivazione degli avvisi perché fondati su risultanze istruttorie straniere non allegate, dall’altro insussistente la prova della consapevolezza della contribuente circa la provenienza dei veicoli da società di noleggio o leasing, valorizzandone la buona fede. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice d’appello esaminato una censura asseritamente nuova sulla motivazione degli atti; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e dello Statuto del contribuente, sostenendo che la motivazione fosse sufficiente perché gli avvisi indicavano i presupposti di fatto e richiamavano un PVC notificato; 3) violazione della disciplina del regime del margine IVA e dei principi sulla sua applicazione, sostenendo che spettasse al cessionario dimostrare la propria buona fede e la diligenza nell’accertare che i precedenti passaggi non avessero già consentito la detrazione dell’IVA a monte. La controricorrente chiedeva l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR di Bari, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha escluso che vi fosse un giudicato interno preclusivo sull’esame della motivazione dell’accertamento, osservando che la censura dell’Agenzia riapriva l’intera questione e che il giudice d’appello aveva comunque affrontato anche il profilo della buona fede, presupponendo l’esistenza del presupposto impositivo. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi, perché indicavano i fatti costitutivi della pretesa, richiamavano un PVC notificato e consentivano alla contribuente di difendersi sull’an e sul quantum; la mancata allegazione di ulteriori atti istruttori esteri non incideva sulla validità dell’avviso ma, al più, sulla prova del merito. Sul terzo motivo, la Corte ha ribadito che il regime del margine è applicabile solo se il bene è stato acquistato da soggetto che non ha potuto detrarre l’IVA a monte e che, quando l’Amministrazione contesta con elementi oggettivi e specifici l’indebita fruizione del regime, grava sul cessionario l’onere di provare la propria buona fede e di aver adottato la massima diligenza esigibile, anche verificando i precedenti intestatari del veicolo nei limiti dei dati agevolmente reperibili. La CTR non aveva fatto corretta applicazione di tali principi, avendo sostanzialmente valorizzato la sola indicazione in fattura senza accertare quale condotta positiva di verifica fosse stata svolta dal contribuente.
Norme richiamate
preclude in appello le domande e le eccezioni nuove, ma la censura dell’Agenzia non era inammissibile perché investiva l’intera questione decisa dal giudice di merito e perché il motivo di ricorso non risultava adeguatamente autosufficiente nel prospettare la novità della doglianza.
art. 42 comma 2 d.P.R. 600/1973
come modificato dall'art. 1 comma 1 del d.lgs. 32/2001
richiamato insieme alla disciplina analogica dell’IVA per indicare i requisiti formali della motivazione degli atti impositivi.
art. 56 comma 5 d.P.R. 633/1972
aggiunto dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 32/2001
richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento IVA.
la motivazione è sufficiente se l’atto espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa e consente al contribuente di difendersi efficacemente; il richiamo a un PVC notificato può essere idoneo a integrare la motivazione.
richiamato in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 36 D.L. 41/1995 conv. in L. 85/1995
norma sostanziale sul regime del margine IVA applicabile alle cessioni di beni usati.
artt. 46 e 47 D.L. 331/1993 conv. in L. 427/1993
richiamati quale base normativa della disciplina del regime del margine e delle cessioni intracomunitarie.
il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, riportandone o riassumendone il contenuto essenziale, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo sui capi o punti della decisione dotati di autonoma efficacia decisoria; se il ricorso investe anche uno solo degli elementi della statuizione complessa, la cognizione sulla questione resta riaperta.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo o della novità di una censura richiede specifica e completa indicazione degli atti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere i presupposti fattuali e giuridici della pretesa e di difendersi su an e quantum; il rinvio a un PVC notificato può integrare validamente tale requisito.
- La mancata allegazione di tutti gli atti istruttori richiamati non determina, di per sé, nullità dell’avviso se la motivazione dell’atto è già autosufficiente e il contenuto essenziale dell’atto richiamato è conoscibile dal destinatario.
- Il regime del margine costituisce deroga al sistema ordinario dell’IVA e, come tale, va interpretato restrittivamente nei limiti strettamente necessari alla sua finalità.
- Quando l’Amministrazione contesta con elementi oggettivi e specifici l’indebita applicazione del regime del margine, il cessionario deve provare la propria buona fede e di avere adottato la diligenza massima esigibile per verificare la provenienza dei beni e l’effettiva non detraibilità dell’IVA a monte.
- Nella compravendita di veicoli usati, la diligenza richiesta all’operatore commerciale comprende la verifica dei precedenti intestatari risultanti dalla carta di circolazione e da altri dati agevolmente reperibili, poiché la sola indicazione in fattura non basta a fondare la buona fede.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21065/2022 del 04/07/2022
- ordinanza_civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21066/2022 del 04/07/2022
- ordinanza_civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21067/2022 del 04/07/2022
- ordinanza_civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21068/2022 del 04/07/2022
- ordinanza_civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21069/2022 del 04/07/2022
- ordinanza_civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21071/2022 del 04/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →